La notifica al difensore d’ufficio non porta l’imputato ad effettiva conoscenza dell’atto

La notificazione all’imputato del decreto di citazione in appello eseguita presso il difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 157, comma 8- bis , c.p.p. deve considerarsi omessa e determina una nullità assoluta ed insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio anche dal difensore che ha ricevuto la notifica.

Così la Cassazione con sentenza n. 2196/20, depositata il 21 gennaio. L’imputato ricorre avverso la decisione di secondo grado che lo aveva condannato alla pena di giustizia per il reato ascrittogli, avendo riguardo alla nullità del giudizio d’appello per omessa notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio. Infatti la notifica era stata fatta la difensore d’ufficio. Nullità assoluta della notificazione. Secondo costante giurisprudenza, la notificazione all’imputato del decreto di citazione in appello eseguita presso il difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 157, comma 8- bis , c.p.p. deve considerarsi omessa e determina una nullità assoluta ed insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio anche dal difensore che ha ricevuto la notifica, posto che la qualità del rapporto tra questi e l’imputato non consente alcuna presunzione fisiologica di concreta conoscenza da parte del secondo. Tale notificazione è inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato. Da qui, ossia dal fatto che nel caso in esame, una notifica avvenuta nelle suddette condizioni ha determinato una nullità assoluta ed insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 8 ottobre 2019 – 21 gennaio 2020, n. 2196 Presidente Lapalorcia – Relatore Corbo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa in data 12 novembre 2018, la Corte d’appello di Lecce ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi, che aveva dichiarato la penale responsabilità di R.F. per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. b , e di cui agli artt. 93 e 95 del medesimo D.P.R., consumati il omissis , e lo aveva condannato alla pena di sette mesi di arresto e di 15.000,00 Euro di ammenda. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe l’avvocato Rocco Comes, quale difensore dell’imputato, articolando un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge in riferimento agli artt. 157 e 179 c.p.p., a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c , avendo riguardo alla nullità del giudizio di appello per omessa notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio. Si deduce che il decreto di citazione per il giudizio di appello ed il successivo avviso di rinvio di udienza sono stati notificati al solo difensore, a norma dell’art. 157 c.p.p., comma 8 bis, sebbene lo stesso fosse un difensore di ufficio e non di fiducia, come invece richiesto dalla disposizione appena citata. Si aggiunge che il difensore, all’udienza del 19 febbraio 2018 aveva eccepito la mancata notifica all’imputato, e la necessità di tale adempimento, stante la mancata nomina di un difensore di fiducia. Si osserva, ancora, che la nullità in questione è assoluta ed insanabile, perché ha determinato la mancata conoscenza della notificazione da parte dell’imputato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate. 2. La questione della natura della nullità derivante dalla notifica al difensore di ufficio del decreto di citazione in appello a norma dell’art. 157 c.p.p., comma 8 bis, risulta oggetto di soluzioni divergenti in giurisprudenza. 2.1. Secondo l’opinione prevalente, la notificazione all’imputato del decreto di citazione in appello eseguita presso il difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 157 c.p.p., comma 8 bis, deve considerarsi omessa e determina una nullità assoluta ed insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio anche dal difensore che ha ricevuto la notifica, poiché la qualità del rapporto intercorrente tra questi e l’imputato non consente alcuna presunzione fisiologica di concreta conoscenza da parte del secondo così Sez. 2, n. 1860 del 13/03/2019, Vitale, Rv. 276097-01, e Sez. 6, n. 8150 del 29/02/2012, Romero, Rv. 262925-01 . 2.2. Secondo una decisione, invece, la notificazione all’imputato del decreto di citazione in appello, eseguita ai sensi dell’art. 157 c.p.p., comma 8 bis, presso il difensore di ufficio, determina, se l’interessato non rappresenta con elementi idonei la mancata conoscenza dell’atto, una nullità a regime intermedio che è sanata se non tempestivamente eccepita nel corso del giudizio d’appello Sez. 5, n. 2818 del 24/11/2014, dep. 2015, Demetrio, Rv. 26259001 . 3. Il Collegio ritiene di aderire alla soluzione accolta dal primo indirizzo ermeneutico, osservando che la notificazione del decreto di citazione al difensore di ufficio, effettuata a norma dell’art. 157 c.p.p., comma 8 bis, deve reputarsi, già in astratto , inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato. 3.1. Va premesso che secondo un principio generale, ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la notificazione della citazione dell’imputato deve considerarsi omessa, a norma dell’art. 179 c.p.p., con conseguente nullità assoluta ed insanabile di cui all’art. 179 c.p.p., comma 1, rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado del processo, quando l’adempimento, per le sue modalità di esecuzione, appare in astratto o risulta in concreto inidoneo a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario così, per tutte, Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229540-01, la quale indica, come esempio di inidoneità in astratto , la notificazione effettuata, anziché presso il domicilio eletto, presso il domicilio reale a norma dell’art. 157 c.p.p., comma 8, mediante il deposito nella casa del comune, seguita dal mancato ritiro dell’atto, ma anche Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028-01 . 3.2. Ciò posto, il procedimento notificatorio al difensore di ufficio per conto dell’imputato a norma dell’art. 157 c.p.p., comma 8 bis, appare anche in astratto inidoneo a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte di quest’ultimo, perché, da un lato, la disposizione appena citata si fonda proprio sulla specificità del rapporto tra difensore di fiducia ed imputato, e, dall’altro, non è possibile ipotizzare in via generale, secondo criteri logicamente e normativamente accettabili, l’effettività del rapporto tra imputato e difensore di ufficio. 3.2.1. Invero, per quanto riguarda la specificità del rapporto tra difensore di fiducia ed imputato quale fondamento giustificativo della disposizione di cui all’art. 157 c.p.p., comma 8 bis, è sufficiente richiamare la giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Il Giudice delle Leggi, in effetti, ha escluso che l’art. 157 c.p.p., comma 8 bis, possa ritenersi in contrasto con i principi di cui all’art. 24 Cost., e art. 111 Cost., comma 3, proprio in ragione del rapporto fiduciario tra imputato e difensore di fiducia Corte Cost., n. 136 del 2008 . In particolare, si osserva La norma censurata si ispira all’esigenza di bilanciare il diritto di difesa degli imputati e la speditezza del processo, semplificando le modalità delle notifiche e contrastando eventuali comportamenti dilatori e ostruzionistici. La scelta del legislatore è caduta sulla valorizzazione del rapporto fiduciario tra l’imputato ed il suo difensore, fermo restando che il primo atto del procedimento deve essere notificato comunque nelle forme ordinarie. Tale scelta non è lesiva dei diritti dell’imputato, in quanto la nomina del difensore di fiducia implica l’insorgere di un rapporto di continua e doverosa informazione da parte di quest’ultimo nei confronti del suo cliente, che riguarda ovviamente, in primo luogo, la comunicazione degli atti e delle fasi del procedimento, allo scopo di approntare una piena ed efficace difesa Considerato in Diritto, § 4 . Anche la giurisprudenza di legittimità, nell’elaborazione delle Sezioni Unite, esaminando il tema dei rapporti tra la disciplina sulla elezione e dichiarazione di domicilio e quella di cui all’art. 157 c.p.p., comma 8 bis, ha evidenziato come questa disposizione abbia come suo fondamento giustificativo proprio l’esistenza di un legame fiduciario tra imputato e difensore Sez. U, n. 58210 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771-01 . Si è in particolare rilevato La fattispecie di cui all’art. 157, comma 8 bis, si fonda del resto sulla stessa condotta dell’imputato che, ricevuta la prima notifica, ha nominato un difensore di fiducia allo scopo di esercitare il proprio diritto di difesa, ma non ha eletto o dichiarato domicilio e non è applicabile tutte le volte che muta il luogo di notificazione, in quanto eletto o dichiarato a norma dell’art. 161 Considerato in Diritto, § 6 . Inoltre, tale affermazione segue a quella che ricorda come la disciplina appena citata è stata introdotta nel 2005 all’interno di un contesto teso peraltro a potenziare la conoscenza effettiva del processo da parte dell’imputato quello della L. 22 aprile 2005, n. 60, adottata a seguito dei ripetuti rilievi della Corte EDU in materia di processo contumaciale . 3.2.2. Per quanto attiene, poi, al rapporto tra imputato e difensore di ufficio, ed alla impossibilità di fondare soltanto su di esso una accettabile presunzione di conoscenza, è possibile rilevare come di tale dato empirico, sottolineato dall’orientamento giurisprudenziale prevalente, si rinvenga un riconoscimento anche in recenti indicazioni normative. In particolare, l’art. 162 c.p.p., in tema di dichiarazione ed elezione di domicilio, nel comma 4 bis, introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, dispone L’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio non ha effetto se l’autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l’assenso del difensore domiciliatario. . Ed infatti, sembra corretto ritenere che l’assenso del difensore designato dall’indagato o imputato come domiciliatario in tanto sia stato richiesto dal legislatore come condizione di efficacia dell’elezione in caso di difesa di ufficio ma non di difesa fiduciaria , in quanto neppure in questo caso è ragionevole ipotizzare presuntivamente, secondo l’id quod plerumque accidit, che tra il professionista nominato officiosamente e l’accusato vi sia un rapporto improntato ai caratteri di effettività e continuità. 4. Nel presente procedimento, la notificazione all’imputato del decreto di citazione in appello è stata eseguita presso il difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 157 c.p.p., comma 8 bis. La stessa, quindi, in applicazione del principio giuridico indicato, deve considerarsi omessa e determina una nullità assoluta ed insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio anche dal difensore che ha ricevuto la notifica. 5. La rilevata nullità della citazione per il giudizio di appello impone, nella specie, l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio per prescrizione. Ed infatti, da un lato, in relazione ai reati per cui si procede sono decorsi i termini di prescrizione, trattandosi di contravvenzioni commesse il 17 dicembre 2013, ed essendo intervenuta esclusivamente una sospensione della prescrizione pari a due mesi e 27 giorni del resto, già la sentenza impugnata indicava come data di estinzione dei reati in contestazione il 15 marzo 2019. Dall’altro, poi, costituisce principio assolutamente consolidato quello che esclude l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, quando questa sia affetta da vizio di motivazione o da nullità. Si osserva, infatti, che, quando non vi siano dubbi sull’avvenuta maturazione del termine di prescrizione, il giudice di rinvio, cui competerebbe il processo dopo l’annullamento della sentenza impugnata per un vizio di legittimità della motivazione o per una causa di nullità, anche assoluta ed insanabile, sarebbe comunque obbligato a rilevare immediatamente la sussistenza della causa di estinzione del reato cfr., per citare esclusivamente la giurisprudenza delle Sezioni Unite, Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275, e Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino, Rv. 192471, in relazione all’ipotesi del vizio di motivazione, nonché Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810-01, e Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403, con riguardo all’ipotesi della nullità assoluta ed insanabile . P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.