Bacio a sorpresa, condannato per violenza sessuale

Confermata la condanna per un bidello, colpevole di avere baciato sulla bocca un’allieva di neanche 14 anni. A inchiodarlo il racconto della ragazzina. Inequivocabile, secondo i Giudici, il gesto da lui compiuto.

Costringere una ragazza a subire un bacio ‘alla francese’ vale una condanna per violenza sessuale. Definitiva perciò la condanna di un bidello di una scuola media in Campania, che ha violato la libertà di una allieva di neanche 14 anni, che pochi secondo prima gli aveva chiesto la cortesia di poter fumare una sigaretta, di nascosto, in uno sgabuzzino Cassazione, sentenza n. 1570/20, sez. III Penale, depositata oggi . Bacio. I fatti risalgono alla primavera del 2009 e si svolgono in una scuola media campana. Lì un bidello finisce sotto processo per violenza sessuale” a metterlo nei guai sono le dichiarazioni di una allieva, di neanche 14 anni, che racconta di avere subito ad opera dell’uomo un bacio in bocca con la lingua”. Più precisamente, la ragazza racconta che il bidello prima le ha aperto uno sgabuzzino per consentirle di fumare di nascosto e poi le ha tolto la sigaretta dalle labbra per baciarla in bocca. Il quadro tracciato alla luce delle parole della allieva è ritenuto sufficiente, e così i giudici di merito condannano il bidello, sia in primo che in secondo grado, per violenza sessuale, con pena fissata in un anno e otto mesi di reclusione”. Carattere. Inutile il ricorso in Cassazione proposto dal legale dell’uomo. Anche i giudici del ‘Palazzaccio’, difatti, ritengono sacrosanta la condanna per la violenza sessuale” compiuta ai danni della ragazzina. Nessun dubbio, secondo i magistrati, innanzitutto sulla attendibilità della vittima, che ha fornito un racconto ricco di dettagli e privo di contraddizioni” pur essendo stato reso a distanza di cinque anni dai fatti”. Impossibile poi mettere in discussione la gravità del gesto compiuto dall’uomo. A questo proposito, i giudici ribadiscono che la condotta di baciare sulla bocca una persona” è sufficiente per parlare di violenza sessuale. Peraltro, in questo caso, si è appurato che il bacio con l’introduzione della lingua nella bocca” della ragazzina è durato circa 4 o 5 secondi”, e quindi è logico affermare che l’azione è qualificabile come di carattere sessuale”.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 8 ottobre 2019 – 16 gennaio 2020, n. 1570 Presidente Lapalorcia – Relatore Corbo Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza emessa in data 6 novembre 2018, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli Nord che aveva dichiarato la penale responsabilità di Fr. Ve. per il reato di violenza sessuale in danno di An. Ru., commesso tra il 10 ed il 25 maggio 2009, e lo aveva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno e otto mesi di reclusione, previa applicazione della diminuente della minore gravità del fatto. Secondo i giudici di merito, l'imputato, collaboratore scolastico presso una scuola statale secondaria di primo grado, avrebbe commesso il delitto di violenza sessuale baciando in bocca con la lingua la vittima, un'alunna minore di anni quattordici, mentre la stessa si era appartata per fumare all'interno di uno sgabuzzino. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe l'avvocato Ba. Gu., quale difensore di fiducia dell'imputato, articolando tre motivi, dopo un'ampia premessa sullo svolgimento del processo. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 609-bis, 609-ter, n. 1, e 609-septies, terzo e quarto comma, cod. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b , cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta configurabilità dell'elemento oggettivo del reato. Si deduce che la sentenza impugnata non ha valutato correttamente l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, unico elemento di accusa, alla luce delle complessive risultanze acquisite. Si segnala, in particolare, che a l'insegnante Lu. Ve. ed il dirigente scolastico Iz. manifestarono il timore di un'enfatizzazione dell'episodio da parte della ragazza, ed invitarono ripetutamente a dire la verità b i compagni di classe della vittima hanno tutti detto che la stessa non affermò mai chiaramente di essere stata baciata dall'imputato. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e , cod. proc. pen., avendo riguardo al difetto di motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti. Si deduce che la persona offesa è stata più volte smentita, ad esempio perché la chiave dello sgabuzzino era nella disponibilità anche di altri collaboratori didattici, e perché i compagni di classe An. D’Ag. e Gi. Pe. hanno detto di aver ricevuto confidenze non chiare sull'effettività del bacio. Si aggiunge che non possono essere valorizzati né i disturbi psicologici della persona offesa, in quanto, anche a dire dalla mamma di questa, anteriori di diversi mesi all'episodio in contestazione, né le modalità della deposizione della vittima a dibattimento, siccome la stessa è stata resa da una persona ormai maggiorenne e studentessa universitaria. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b ed e , cod. proc. pen., avendo riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si deduce che il diniego delle circostanze attenuanti generiche è ingiustificato, perché non ha valutato né la riferibilità della condotta ad un improvviso raptus, immediatamente arrestato dallo stesso imputato, né le scuse presentate, a dire della stessa vittima, il giorno dopo il fatto. 3. Il ricorso è inammissibile. Manifestamente infondate o comunque diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono le censure esposte nel secondo motivo, da esaminare prioritariamente per motivi di ordine logico-espositivo, le quali attengono al giudizio sull'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa. Ed infatti, la sentenza impugnata ha esaminato approfonditamente, e sulla base di massime di esperienza accettabili e congrue, le fonti di prova acquisite. In particolare, il racconto della vittima, puntualmente esposto nella sentenza impugnata, è stato giudicato intrinsecamente attendibile perché ricco di dettagli e privo di contraddizioni, nonostante sia stato reso nel corso dell'esame incrociato a dibattimento a distanza di cinque anni dai fatti, nonché non connotato da alcuna pervicace volontà punitiva, anche per la mancata costituzione di parte civile. L'indicata narrazione, inoltre, è stata ritenuta non smentita dagli altri elementi di prova, sia perché giudicata sostanzialmente coincidente con quello delle altre persone informate dei fatti, le quali hanno riferito su quanto appreso nell'immediatezza dalla vittima, anche per l'accettabilità di eventuali piccole divergenze, giustificabili con la volontà della persona offesa, minore all'epoca del fatto, di minimizzare l'accaduto agli occhi della madre, per senso di vergogna e per evitare maggiori turbamenti in famiglia, sia perché l'unica versione contrastante, quella del dirigente scolastico, è confutata dalle affermazioni della professoressa che aveva accompagnato la ragazza dallo stesso a riferire dell'episodio, ed è spiegabile come un'interessata reticenza diretta a minimizzare l'inerzia antidoverosamente mantenuta. Infine, si è evidenziato che l'imputato, pur negando di aver baciato la vittima, ha ammesso di aver consentito alla ragazza di appartarsi per fumare proprio nel luogo in cui è avvenuto il fatto, sicché perde ogni rilievo anche la censura volta ad evidenziare che la chiave dello sgabuzzino era nella disponibilità anche degli altri bidelli. Manifestamente infondate sono le censure esposte nel primo motivo e che contestano la sussumibilità dei fatti accertati nella fattispecie di violenza sessuale. Invero, la condotta di baciare sulla bocca una persona, secondo ripetute e non contrastate affermazioni giurisprudenziali, è idonea ad integrare il reato di cui all'art. 609-ò/s cod. pen. cfr., in particolare Sez. 3, n. 964 del 26/11/2014, dep. 2015, R., Rv. 261634-01 Sez. 3, n. 25112 del 13/02/2007, Greco, Rv. 236964-01, in relazione a semplice contatto di labbra Sez. 3, n. 549 del 15/11/2005, dep. 2006, Beraldo, Rv. 233115-01 . Nella specie, risulta accertato che l'imputato tolse la sigaretta dalla bocca della vittima e la baciò introducendo la propria lingua nella bocca della stessa, con un contatto perdurato per circa 4 o 5 secondi. Deve quindi ritenersi corretta la conclusione secondo cui l'atto, per la zona attinta e l'atteggiamento tenuto dall'imputato, è qualificabile come di carattere sessuale. Manifestamente infondate, infine, sono le censure concernenti il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Invero, le sintetiche considerazioni della sentenza impugnata, la quale ha detto di non ravvisare elementi positivi, debbono essere collegate al laconico motivo di appello sul punto, il quale si limitava a richiamare, senza alcuna concreta specificazione, il positivo comportamento processuale dell'imputato. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro duemila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Essendo l'imputato un pubblico dipendente, il presente dispositivo deve essere trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, a norma dell'art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente dispositivo al M.I.U.R.