Richiesta di rinvio a giudizio della s.r.l. e interruzione della prescrizione

In tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche, la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti della società, in quanto atto di contestazione dell’illecito, interrompe, per il solo fatto della sua emissione, la prescrizione.

La Corte di Cassazione, torna sul punto, con sentenza n. 1432/20, depositata il 15 gennaio. La vicenda. La Corte d’Appello milanese, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato in relazione ai reati ascrittigli per prescrizione, rideterminando la pena e nei confronti di una s.r.l. in quanto gli illeciti amministrativi anch’essi erano estinti per intervenuta prescrizione. La Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello propone ricorso per cassazione sostenendo che, erroneamente la Corte d’Appello ha applicato la disciplina penale della prescrizione agli illeciti contestai alla società, anziché applicare le norme del codice civile ex art. 22 d.lgs. n. 231/2001. L’illecito contestato a tale società risulta accertato nel gennaio 2013. In data 9 giugno 2015 era notificato alla società stessa il decreto di fissazione dell’udienza preliminare con interruzione della prescrizione quinquennale la prescrizione quindi non si era verificata alla data della sentenza d’appello. Interruzione della prescrizione. Il ricorso è fondato e la sentenza va annullata senza rinvio in relazione alla dichiarazione di prescrizione nei confronti dalla società. Infatti, in tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche, la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti della società, in quanto atto di contestazione dell’illecito, interrompe, per il solo fatto della sua emissione, la prescrizione e sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Nel caso in esame, alla data della sentenza d’appello impugnata, la prescrizione quinquennale dell’illecito contestato alla società non era maturata. Pertanto, l’assenza di impugnazione della società esclude altre valutazioni di merito.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 1 ottobre 2019 – 15 gennaio 2020, n. 1432 Presidente Di Nicola – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Milano con la sentenza del 28 settembre 2018 in parziale riforma della decisione del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Milano del 12 ottobre 2015 dichiarava di non doversi procedere nei confronti dell’imputato R.A. in relazione ai reati sub A, B ed I dell’imputazione per prescrizione rideterminando nei suoi confronti la pena per i residui reati in mesi 8 di reclusione e dichiarava di non doversi procedere nei confronti della Martin s.r.l. in quanto gli illeciti amministrativi erano estinti per intervenuta prescrizione. 2. La Procura Generale presso la Corte di appello di Milano ha proposto ricorso in cassazione per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. 2.1. Violazione di legge D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 22, artt. 597 e 587 c.p.p. . La sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Milano del 12 ottobre 2015 era stata impugnata da David s.r.l. e da R.A. passando in giudicato per la Martini s.r.l. il 19 novembre 2015 . Conseguentemente, la dichiarazione di prescrizione nei confronti della Martini s.r.l. risulta errata, in violazione dell’art. 597 c.p.p Anche se la Corte di appello avesse fatto ricorso all’effetto estensivo ex art. 587 c.p.p. della pronuncia nei confronti dell’imputato R.A. in favore della società Martin s.r.l. avrebbe comunque violato la legge. La Corte di appello ha applicato la disciplina penale della prescrizione agli illeciti contestati alla società. Invece la prescrizione per gli illeciti delle società segue le norme del c.c. D.Lgs. n. 231 del 2001, ex art. 22. L’illecito contestato alla Martini s.r.l. D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 6, comma 2 risulta accertato il 22 gennaio 2013. In data 9 giugno 2015 era notificato alla società il decreto di fissazione dell’udienza preliminare, con l’interruzione della prescrizione quinquennale. La prescrizione, quindi, non si era comunque verificata alla data della sentenza di appello. Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata. 3. La Martin s.r.l. ha depositato memoria rilevando come per l’impugnazione della David s.r.l. si è verificato certamente l’effetto estensivo dell’impugnazione ex art. 587 c.p.p. infatti, i motivi di ricorso della David s.r.l. non erano esclusivamente personali e la sentenza ha assolto la società per non aver commesso il fatto. Conseguentemente ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza, per la valutazione della sussistenza anche nei confronti della Martin s.r.l. dell’illecito amministrativo contestatole. Considerato in diritto 4. Il ricorso è fondato e la sentenza deve annullarsi senza rinvio relativamente alla dichiarazione di prescrizione nei confronti della società Martini s.r.l. In tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche, la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell’ente, in quanto atto di contestazione dell’illecito, interrompe, per il solo fatto della sua emissione, la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 59 e art. 22, commi 2 e 4 Sez. 2, n. 41012 del 20/06/2018 - dep. 24/09/2018, C, Rv. 27408304 vedi anche Sez. 2, n. 10822 del 15/12/2011 - dep. 20/03/2012, Cerasino e altri, Rv. 25670501 e Sez. 6, n. 18257 del 12/02/2015 - dep. 30/04/2015, P.M. in proc. Buonamico e altri, Rv. 26317101 . Nel caso in giudizio, quindi, alla data della sentenza di appello, impugnata dalla Procura Generale presso la Corte di appello di Milano, la prescrizione quinquennale dell’illecito contestato alla società Martini s.r.l. non era maturata. L’assenza di impugnazione della società Martin s.r.l. esclude altre valutazioni di merito. Infatti la società David s.r.l. è stata assolta per non aver commesso il fatto e, quindi, non può trovare applicazione tale decisione anche per la posizione distinta della Martin s.r.l Infatti, Il principio previsto dall’art. 587 c.p.p. riguarda l’estensione, all’imputato non impugnante sul punto, degli effetti favorevoli derivanti dall’accoglimento del motivo di natura oggettiva dedotto dal coimputato, ma non implica l’estensione da un coimputato all’altro dei motivi di impugnazione, con conseguente dovere da parte del giudice di esaminarli Sez. 6, n. 21739 del 29/01/2016 - dep. 24/05/2016, Tarantini e altro, Rv. 26691701 . P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla declaratoria di non doversi procedere per prescrizione nei confronti della Martini s.r.l