Scorta di droga a casa: legittimo il sequestro del denaro rinvenuto

Respinta la tesi difensiva proposta dalla coppia finita sotto accusa, tesi secondo cui il denaro – circa 5mila euro – era frutto di un regalo nuziale. Decisivi per i Giudici due elementi la suddivisione in banconote anche di piccolo taglio e il rinvenimento in una busta posizionata vicino alla sostanza.

Moglie e marito condannati per la scorta di sostanze stupefacenti – quasi un chilogrammo tra hashish e marijuana – rinvenuta nella loro casa. Legittimo, secondo i Giudici, parlare di detenzione destinata allo spaccio. Confermata, allo stesso tempo, anche la confisca di una somma pari a 5mila euro, considerata frutto dell’attività illecita realizzata. Respinta l’obiezione difensiva, secondo cui quel denaro era frutto di un regalo di nozze ricevuto dalla coppia decisiva la suddivisione della somma, posizionata, peraltro, in una busta vicino allo stupefacente Cassazione, sentenza n. 69/20, sez. IV Penale, depositata il 3 gennaio . Denaro. Ad inchiodare una coppia di coniugi è il rinvenimento nella loro abitazione di circa 945 grammi di hashish e 32 grammi di marijuana , pari a oltre 1800 dosi medie singole. Inevitabile il processo per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio , processo che si chiude con una condanna per moglie e marito. Resta aperto però il fronte relativo alla confisca della somma di 5mila euro rinvenuta nella casa e ritenuta provento o profitto dell’attività illecita . A questo proposito il legale ripropone l’obiezione secondo cui quel denaro è frutto di una donazione nuziale , aggiungendo che al momento della perquisizione gli operanti non avevano rinvenuto alcuna contabilità in ordine alla somma in oggetto, né materiale atto al confezionamento delle dosi, cioè elementi che potessero far ritenere in atto la cessione a terzi della sostanza . La visione alternativa proposta dall’avvocato viene però respinta dai Giudici della Cassazione, i quali ritengono invece corretta l’ottica adottata dal Tribunale, secondo cui non è documentata o comunque riscontrata la provenienza della somma da un recente regalo di nozze mentre è sufficiente a giustificare la confisca sia la suddivisione della cospicua somma in banconote anche di piccolo taglio, sia il rinvenimento del denaro in una busta posizionata vicino alla droga .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 11 dicembre 2019 – 3 gennaio 2020, numero 69 Presidente Ciampi – Relatore Menichetti Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 17 novembre 2018 il Tribunale di Tivoli ha applicato, ai sensi dell'articolo 444 cod.proc.penumero a Va. Ma. ed alla moglie To. De. la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui all'articolo 73, comma 4, D.P.R.numero 309/90 avente ad oggetto la illecita detenzione a fini di spaccio all'interno della propria abitazione di circa 945 grammo di hashish e 32 grammi di marijuana, per un totale di 1807 dosi medie singole, ed ha ordinato la confisca anche della somma di Euro 5.000,00 considerata provento o profitto dell'attività illecita, esclusa la credibilità di quanto dichiarato dall'imputato circa il riferimento del denaro ad un recente regalo di nozze. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, limitatamente alla confisca del denaro, deducendo con unico articolato motivo vizio della motivazione. Osserva che al momento della perquisizione gli operanti non avevano rinvenuto alcuna contabilità in ordine alle somme in oggetto, né materiale atto al confezionamento delle dosi, elementi cioè che potessero far ritenere in atto la cessione a terzi della sostanza, e che il Tribunale non aveva spiegato le ragioni per cui non poteva considerarsi attendibile la tesi difensiva di una donazione nuziale. Deduce ancora, in punto di diritto, con specifici richiami giurisprudenziali, che sussiste l'obbligo di motivazione in caso di confisca disposta ai sensi dell'articolo 240 cod.penumero anche in merito alle ragioni per cui si ritiene inattendibile la giustificazione eventualmente addotta sulla provenienza dei beni in sequestro, e che la confisca obbligatoria eventualmente disposta ai sensi dell'articolo 12-sexies della legge numero 356/1992 impone l'enunciazione dei motivi che rendono ingiustificata la provenienza del denaro addotta dall'imputato e l'esistenza di una palese sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell'imputato medesimo o la sua effettiva attività economica. 3. Il Procuratore Generale in sede, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. La trattazione del ricorso, originariamente fissata per l'udienza del 12 settembre 2009, è stata aggiornata in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione se, a seguito dell'introduzione della previsione di cui all'articolo 448, comma 2-bis, cod.proc.penumero , sia ammissibile o meno, nei confronti di sentenza di applicazione di pena, il ricorso per cassazione con cui si deduca vizio di motivazione in ordine all'applicazione di misura di sicurezza, personale o patrimoniale. Considerato in diritto 1. Si premette che le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, con decisione numero 20381 del 26/09/2019 hanno ritenuto ammissibile, anche in caso di applicazione di pena su richiesta, il ricorso per cassazione con riferimento alle misure di sicurezza personali e patrimoniali. 2. Ciò posto, prende atto il Collegio che la sentenza, nella parte già divenuta irrevocabile, riconosce sussistente e commesso dall'imputato il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, qualificato come violazione dell'articolo 73, comma 4, D.P.R.numero 309/90. Occorre allora rilevare, come da costante insegnamento di questa Corte di legittimità, che E' illegittima la confisca del denaro disposta ai sensi dell'articolo 240, comma primo, cod.penumero con riguardo al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, non essendo tale denaro il profitto dell'attività illecita posta in essere così, ex plurimis, Sez.3, numero 7074 del 23/01/2013, Rv.253768 . Nel caso di specie il Tribunale ha fatto riferimento all'articolo 240, comma 2, numero 2 cod.penumero per quanto riguarda la confisca dello stupefacente, ed ha disposto la confisca del denaro ai sensi del comma primo, come si arguisce da quanto letteralmente si legge in sentenza pag.3 , trattandosi di provento o profitto del reato contestato e non risultando credibile, né documentata o riscontrata da sommari informatori, che tale cospicua somma di denaro sia da riferire ad un recente regalo di nozze ricevuto dagli imputati . Ed allora va ribadito il principio già espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui E' illegittima la confisca del denaro disposta ai sensi dell'articolo 240, comma primo, cod.penumero con riguardo al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, non essendo tale denaro il profitto dell'attività illecita posta in essere Sez.3, numero 7074 del 23/01/2013, Rv.253768 . Sotto altro aspetto però, avendo il Tribunale motivato la confisca anche all'esito della valutazione di non credibilità delle dichiarazioni difensive dell'imputato, si osserva che In tema di patteggiamento, anche dopo l'estensione dell'applicabilità, per effetto dell'articolo 12-sexies della legge numero 356 del 1992 oggi riprodotto nell'articolo 240 bis cod.penumero cui fa rinvio l'articolo 85-bis inserito nel D.P.R.numero 309/90 dal d.lgs. 1 marzo 2018, numero 21, intitolato alla riserva di codice della confisca a tutte le ipotesi previste dall'articolo 240 cod.penumero , e non più solo a quelle previste dal secondo comma di tale articolo come ipotesi di confisca obbligatoria, il giudice ha l'obbligo di motivare sulle ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro ovvero, in subordine, su quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, mentre le caratteristiche di sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza Sez.2, numero 3247 del 18/09/2013, Rv.258546 . Nel caso di specie la motivazione sul punto dell'impugnata sentenza - laddove afferma non documentata o comunque riscontrata la provenienza della somma da un recente regalo di nozze appare sufficiente a motivare la misura di sicurezza, sia per la suddivisione della cospicua somma in banconote anche di piccolo taglio sia per il rinvenimento del denaro in una busta posizionata vicino allo stupefacente, come è dato evincere dalla lettura del capo di imputazione. 3. Alla luce di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.