Notifica del decreto penale di condanna presso il difensore d’ufficio e conoscenza effettiva dell’atto

La Cassazione ha chiarito che, in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna, la notifica del decreto presso il difensore d’ufficio domiciliatario, benché formalmente corretta, non è di per sé idonea ad assicurare la conoscenza effettiva dell’atto.

Così con la sentenza n. 51155/19, depositata il 19 dicembre. La vicenda. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova rigettava l’istanza di restituzione nei termini presentata dall’imputato al fine di proporre opposizione al decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti. Avverso la decisione propone ricorso in Cassazione l’imputato a mezzo del suo difensore, lamentando che il GIP abbia erroneamente presunto che egli fosse a conoscenza del decreto penale, non applicando il principio secondo cui in caso di difensore d’ufficio domiciliatario si presume fino a prova contraria la mancata conoscenza dell’atto da parte dell’imputato. Sulla conoscenza dell’atto. La Cassazione, ritenendo fondato il ricorso, sottolinea che la giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire nel caso, come qui, di verbale di elezione di domicilio redatto prima della novella della L. 23 giugno 2017, n. 103 che in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna, la notifica del decreto presso il difensore d’ufficio domiciliatario, benché formalmente corretta, non è di per sé idonea ad assicurare, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, la conoscenza effettiva dell’atto . Inoltre, continuano i Giudici, è stato precisato che l’istanza ha l’onere di allegazione, ma non di prova, in ordine alle ragioni della mancata conoscenza del provvedimento, a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare che l’interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, disponendo la restituzione nel termine anche qualora residui incertezza circa tale conoscenza. Al contrario, se l’interessato non indica le ragioni che gli abbiano impedito di acquisire tale conoscenza, non sorge l’obbligo di verifica da parte dell’autorità giudiziaria della conoscenza effettiva e la richiesta non può trovare accoglimento. Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente ha assunto di non essere stato contattato dal difensore d’ufficio e di non aver avuto alcuna comunicazione degli atti notificati presso il domicilio eletto. Alla luce di ciò, la Cassazione annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale per un nuovo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 7 novembre – 19 dicembre 2019, n. 51155 Presidente Fumu – Relatore Dovere Ritenuto in fatto 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova ha rigettato l’istanza di restituzione nei termini per proporre opposizione al decreto penale di condanna emesso il 30.6.2017 nei confronti di A.U. . Ad avviso del giudice, l’istante non ha prospettato circostanze idonee ad integrare il caso fortuito o la forma maggiore e l’aver eletto domicilio presso il difensore nominato dall’ufficio non esclude che egli abbia avuto conoscenza effettiva e tempestiva del decreto penale ha altresì osservato che nella fattispecie non trova applicazione la previsione dell’art. 162 c.p.p., comma 4-bis, in materia di assenso del domiciliatario che coincida con il difensore di ufficio, atteso che tale disposizione è entrata in vigore successivamente alla commissione del reato. 2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’imputato a mezzo dei difensori di fiducia, avv. Marco Augimeri e Alessandro Causa che con unico motivo deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione per aver il Giudice per le indagini preliminari fatto errata applicazione del principio espresso dalla Corte di cassazione per il quale in caso di difensore di ufficio domiciliatario si presume sino a prova contraria la mancata conoscenza dell’atto da parte dell’imputato il giudice ha infatti ritenuto di dover presumere la conoscenza del decreto penale, non rinvenendo in atti la prova del contrario. Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato. Come rilevano gli esponenti, consolidata giurisprudenza di legittimità insegna che, in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna, la notifica del decreto presso il difensore d’ufficio domiciliatario, benché formalmente corretta, non è di per sé idonea ad assicurare, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, la conoscenza effettiva dell’atto Sez. 5, n. 10443 del 07/02/2019 - dep. 08/03/2019, Nguia, Rv. 276124 . Principio che è stato ribadito proprio in una fattispecie del tutto analoga a quella che qui viene in considerazione, atteso che in entrambi i casi il verbale di elezione di domicilio era stato redatto prima della novella della L. 23 giugno 2017, n. 103. Si è anche precisato che grava sull’istante un onere di allegazione, ma non di prova, in ordine alle ragioni della mancata conoscenza del provvedimento, a fronte del quale il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 175 c.p.p., comma 2, come modificato dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, art. 11, a verificare che l’interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, disponendo la restituzione nel termine anche qualora residui incertezza circa tale conoscenza viceversa, nel caso in cui l’interessato ometta di indicare le ragioni che gli abbiano impedito di acquisire tale conoscenza, non sorge l’obbligo di verifica da parte dell’autorità giudiziaria della conoscenza effettiva, e la richiesta non può trovare accoglimento Sez. 4, n. 29067 del 22/2/2017, Massa, non mass. Sez. 4, n. 3882 del 04/10/2017 - dep. 2018, Murgia, Rv. 271944 . Nel caso che occupa l’A. ha assunto di non essere mai stato contattato dal difensore di ufficio e di non aver mai ricevuto comunicazione degli atti notificati presso il domicilio eletto. Il giudice ha inteso superare tali affermazioni assumendo che l’incertezza in ordine al comportamento del difensore di ufficio si risolve in un motivo di rigetto dell’istanza, anche in considerazione di un onere dell’interessato di attivarsi per avere notizie del procedimento. Una interpretazione della disciplina che disconosce la portata innovativa delle modifiche dell’art. 175 c.p.p. recate dalla L. n. 67 del 20014. 4. In conclusione, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Genova per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Genova per nuovo giudizio. Motivazione semplificata.