In caso di omicidio colposo stradale la revoca della patente è automatica?

A seguito della pronuncia della Consulta n. 88/19, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della revoca automatica della patente di guida in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali, l’art. 222, comma 2, c.d.s. ha cessato di avere efficacia nell’ordinamento giuridico.

Sul tema la Corte di legittimità con la sentenza n. 49786/19, depositata il 9 dicembre, decidendo sul ricorso proposto da un imputato avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p. che ha applicato nei suoi confronti la pena detentiva e la revoca della patente per il reato di cui all’art. 589- bis c.p Il ricorrente deduce l’illegittimità della sanzione amministrativa della revoca della patente riguardante materia estranea all’accordo delle parti non soggetta alle limitazioni di cui all’art. 448 c.p.p. nella nuova formulazione. Revoca della patente di guida. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 88/2019 ha dichiarato incostituzionale l’art. 222 c.d.s. nella parte in cui prevede l’automatica revoca della patente di guida in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali. È stata invece riconosciuta la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per i reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per assunzione di droghe. Nelle ulteriori ipotesi il giudice mantiene il potere di valutare specificamente il caso concreto per l’applicazione, in alternativa alla revoca, della meno grave sanzione della sospensione della patente. Di conseguenza, l’art. 222, comma 2, c.d.s. ha cessato di avere efficacia a partire dal giorno successivo all’intervenuta pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale e cioè del 25 aprile 2019. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata limitatamente alla disposta revoca della patente di guida con rinvio al Tribunale per un nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 21 novembre – 9 dicembre 2019, n. 49786 Presidente Piccialli – Relatore Picardi Ritenuto in fatto 1. P.R. , con il ricorso avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p., che ha applicato nei suoi confronti la pena sospesa di anni uno, mesi due e giorni venti di reclusione, ed ha disposto la revoca della patente, per il reato di cui all’art. 589 bis c.p. omicidio colposo stradale, con colpa specifica consistente nella violazione dell’art. 141 C.d.S., in data omissis , ha dedotto l’illegittimità della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida. Con memoria del 25 luglio 2019 il ricorrente ha insistito per l’ammissibilità del ricorso, che, riguardando materia estranea all’accordo delle parti, non può essere soggetto alle limitazioni di cui all’art. 448 c.p.p., nella nuova formulazione, ed ha invocato la sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019. 2.La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in diritto 1. In via preliminare va ricordato che alla questione se, in caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all’art. 448 c.p.p., comma 2 bis, sia ammissibile o meno, e, nel primo caso, in quali limiti, il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l’applicazione o l’omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie, le Sezioni Unite hanno, all’esito della camera di consiglio del 26 settembre 2019, dato risposta positiva . 2. Il ricorso deve essere accolto, in considerazione dell’intervenuta pronuncia n. 88 della Corte costituzionale del 20 febbraio 2019, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 17 del 24 aprile 2019. La Consulta ha, infatti, dichiarato incostituzionale l’art. 222 C.d.S., nella parte in cui prevede l’automatica revoca della patente di guida in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali, riconoscendo, invece, la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l’assunzione di droghe, mentre nelle altre ipotesi al giudice resta il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente. Più precisamente nella sentenza citata si legge che la revoca della patente di guida non può essere automatica indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall’art. 589-bis omicidio stradale sia dall’art. 590-bis c.p. lesioni personali stradali , ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravi sanzionate con la pena rispettivamente più elevata come fattispecie aggravate dal secondo e dal comma 3 di entrambe tali disposizioni guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti . Negli altri casi, che il legislatore stesso ha ritenuto di non pari gravità, sia nelle ipotesi non aggravate del comma 1, delle due disposizioni suddette, sia in quelle aggravate dei commi 4, 5 e 6, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso ed eventualmente applicare come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, la sospensione della stessa come previsto - e nei limiti fissati - dal secondo e dal terzo periodo dell’art. 222 C.d.S., comma 2 . La declaratoria di incostituzionalità ha comportato, ai sensi dell’art. 136 Cost., u.c., che l’art. 222 C.d.S., comma 2, ha cessato di avere efficacia nell’ordinamento, dal giorno successivo all’intervenuta pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale e, cioè, dal 25 aprile 2019, sicché non può più essere applicata. 3. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente, con rinvio al Tribunale di Firenze che procederà all’applicazione della sanzione amministrativa alla luce della pronuncia della Corte costituzionale. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della patente di guida e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Firenze. Motivazione semplificata.