La prescrizione del reato non influisce sul sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria

Il sequestro preventivo funzionale alla confisca obbligatoria non subisce alcuna conseguenza del decorso del termine di prescrizione del reato dato che la confisca, in presenza degli elementi per l’accertamento della responsabilità sostanziale, può essere disposta ai sensi dell’art. 578-bis c.p.p. anche se il reato è prescritto.

Sul tema la Corte di Cassazione con la sentenza n. 48632/19, depositata il 29 novembre. Il fatto. Il Tribunale del riesame delle misure cautelari di Napoli rigettava l’istanza di dissequestro di un immobile di proprietà del ricorrente, vincolato con sequestro preventivo funzionale alla confisca del profitto del reato di usura. Il difensore ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il reato per cui si procede era prescritto e l’immobile avrebbe dunque dovuto essere restituito. La prescrizione del reato non influisce sul sequestro. Premettendo che il sequestro preventivo finalizzato a garantire l’esecuzione della confisca obbligatoria ha una funzione tipicamente cautelare essendo funzionale a garantire la disponibilità dei beni al momento della sentenza definitiva, la Corte dichiara inammissibile il ricorso. La legittimità del vincolo cautelare è infatti strettamente correlata a quella del definitivo provvedimento di confisca e dunque agli elementi che, seppur con valutazione incidentale allo stato degli atti, lascino prevedere che l’esito della vicenda processuale porterà all’imposizione del vincolo definitivo. La giurisprudenza è giunta ad affermare espressamente la legittimità della confisca obbligatoria in caso di estinzione del reato per prescrizione, sempre che dalla sentenza emerga un sostanziale riconoscimento dei responsabilità. L’art. 578- bis c.p.p. impone infatti ai giudici dell’impugnazione l’accertamento di responsabilità anche in caso di decorso del termine di prescrizione ai soli fini della verifica della legittimità della confisca obbligatoria. Considerando tale contesto normativo e la natura servente del vincolo imposto ex art. 321, comma 2, c.p.p. rispetto al provvedimento definitivo di confisca, la Cassazione afferma la legittimità del vincolo cautelare anche nei casi in cui venga dedotta la prescrizione del reato nel corso del giudizio di appello. Per utilizzare le parole della S.C., il decorso del termine di prescrizione non ha effetti sul sequestro preventivo funzionale a garantire l’esecuzione della confisca obbligatoria dato che questa, se vi sono gli elementi per l’accertamento di responsabilità sostanziale, può essere disposta ai sensi dell’art. 578- bis c.p.p. anche se il reato è estinto per prescrizione . Il ricorso viene in conclusione dichiarato inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 23 ottobre – 29 ottobre 209, n. 48632 Presidente Verga – Relatore Recchione Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Napoli rigettava l’istanza di dissequestro dell’immobile di proprietà del ricorrente, già vincolato con sequestro preventivo funzionale a garantire la confisca, in quanto ritenuto provento del reato di usura. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva violazione di legge e vizio di motivazione l’immobile avrebbe dovuto essere restituito in quanto il reato per cui si procede era prescritto nè era possibile confermare il vincolo sulla base di un accertamento di responsabilità sostanziale dato che tale accertamento avrebbe potuto essere contenuto solo in una sentenza definitiva, l’unica che avrebbe potuto legittimare la confisca nonostante il decorso del termine di prescrizione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Si premette che il sequestro preventivo finalizzato a garantire l’esecuzione della confisca obbligatoria ha una funzione tipicamente cautelare essendo funzionale a garantire che i beni oggetto del vincolo siano disponibili al momento dell’emissione della sentenza definitiva di condanna. La legittimità del vincolo cautelare è, dunque, strettamente correlata a quella del provvedimento definitivo di confisca, e dunque alla esistenza di elementi che, seppure con valutazione incidentale allo stato degli atti , lascino prevedere che all’esito della progressione processuale sia imponibile il vincolo definitivo. In materia il collegio rileva che, all’esito di un elaborato percorso giurisprudenziale e normativo, si è giunti a legittimare espressamente la confisca obbligatoria in caso di estinzione del reato per prescrizione, sempre che dalla sentenza che la dichiara emerga un sostanziale accertamento di responsabilità l’art. 578 bis c.p.p. introdotto dalla L. n. 21 del 2018 impone infatti ai giudici dell’impugnazione l’accertamento di responsabilità anche in caso di decorso del termine di prescrizione ai soli fini della verifica della legittimità della confisca obbligatoria in materia di vincoli reali correlati a resti urbanistici Sez. 3, n. 22034 del 11/04/2019 - dep. 20/05/2019, Pmt C/ Pintore Giuseppe, Rv. 275969 Sez. 3, n. 43630 del 25/06/2018 - dep. 03/10/2018, TAMMARO ELENA, Rv. 274196 . La novella è stata preceduta da rilevanti sentenze pronunciate dalle Alte Corti già con la sentenza Lucci del 2015 le Sezioni unite della cassazione avevano affermato che il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre, a norma dell’art. 240 c.p., comma 2, n. 1, la confisca del prezzo e, ai sensi dell’art. 322 ter c.p., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l’accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell’imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015 - dep. 21/07/2015, Lucci, Rv. 264434 . Si tratta di una scelta ermeneutica che si pone in linea di continuità con le indicazioni contenute nella sentenza Varvara della Corte costituzionale n. 49 del 14 gennaio 2015 con la quale è stata dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 2 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia , impugnato, in riferimento agli artt. 2, 9, 32, 41 e 42 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, nella parte in cui avrebbe ostato alla applicazione la confisca urbanistica nel caso di dichiarazione di prescrizione del reato, anche nei casi in cui la responsabilità penale fosse stata accertata in via sostanziale in tutti i suoi elementi. Infine la Corte Europea nella sentenza di Grande Camera G.I.E.M. v. Italia ha esplicitamente affermato, contrastando le affermazioni contenute nella sentenza pronunciata da una sezione semplice della Corte Edu nel caso Varvara v. Italia sez. II, 29 ottobre 2013 la compatibilità con l’art. 7 della Convenzione EDU della confische fondate su accertamenti sostanziali di responsabilità contenuti nel provvedimento che dichiara l’estinzione del reato per prescrizione Corte Edu G.I.E.M. v. Italia, 28 giugno 2018, § 261 . Il sistema ha trovato la sua composizione definitiva, come si è detto, con l’inserimento nel codice dell’art. 578 bis che impone al giudice di appello ed alla Cassazione di decidere sulla responsabilità ai soli fini della confisca in tutti i casi di confisca obbligatoria. 1.2. Dal sistema descritto e dalla natura servente del vincolo imposto ai sensi dell’art. 321 c.p.p., comma 2 rispetto al provvedimento definitivo di confisca deriva pertanto la legittimità del vincolo cautelare anche nei casi in cui, come in quello per cui si procede, si deduca il decorso del termine di prescrizione nel corso del giudizio di appello. 1.3. Si afferma cioè che il decorso del termine di prescrizione non ha effetti sul sequestro preventivo funzionale a garantire l’esecuzione della confisca obbligatoria dato che questa, se vi sono gli elementi per l’accertamento di responsabilità sostanziale, può essere disposta ai sensi dell’art. 578 bis c.p.p. anche se il reato è estinto per prescrizione pertanto il correlato vincolo cautelare disposto ai sensi dell’art. 321 c.p.p., comma 2, trova la sua legittimazione, indipendentemente dal decorso dei termini di prescrizione, nella perdurante sussistenza dei tipici presupposti che legittimano la cautela reale fumus e periculum in mora . 1.4. Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche la Corte territoriale rilevava che vi era sia il fumus del reato in contestazione come emergeva dagli accertamenti effettuati in sede di cognizione e che il periculum in mora, riconosciuto in relazione alla perdurante possibilità di imporre la confisca anche nell’eventualità della dichiarazione del reato per decorso del termine di prescrizione. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in Euro 2000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000.00 in favore della Cassa delle ammende.