Valida la notifica PEC all’avvocato dell’atto destinato all’imputato

La notifica dell’atto da notificare all’imputato, eseguita ai sensi dell’art. 161, comma 4, c.p.p. mediante PEC al difensore, deve ritenersi valida, atteso che l’art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012, che esclude la possibilità di utilizzare la PEC per le notificazioni all’imputato, si riferisce solo alle notifiche effettuate direttamente alla persona fisica dello stesso e non a quelle eseguite mediante consegna al difensore, anche se nel suo interesse.

Lo ha ribadito la Corte di legittimità con sentenza n. 46727/19 depositata il 18 novembre. Il caso. L’imputato ricorre per cassazione avverso l’ordinanza che rigettava la richiesta di rescissione del giudicato in relazione alla sentenza divenuta irrevocabile della Corte d’Appello, invocando l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, per inefficacia della notifica del decreto di citazione eseguita via PEC al difensore. Piena conoscenza della celebrazione del processo. Nell’esaminare il ricorso, la Corte di Cassazione ha qui l’occasione di ribadire che, in caso di notificazione al difensore mediante invio dell’atto tramite PEC, la semplice verifica dell’accettazione dal sistema e della ricezione del messaggio di consegna, ad una determinata data e ora, dell’allegato notificato è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica, senza alcuna necessità di ulteriori verifiche in ordine alla sua effettiva visualizzazione da parte del destinatario . In particolare, prosegue la Corte, è valida ex art. 161, comma 4, c.p.p. la notifica effettuata mediante invio al difensore, tramite posta elettronica certificata, dell’atto da notificare all’imputato, atteso che l’art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012, che esclude la possibilità di utilizzare la PEC per le notificazioni all’imputato, va riferita solo alle notifiche effettuate direttamente alla persona fisica dello stesso e non a quelle eseguite mediante consegna al difensore seppure nel suo interesse. Tale situazione è la medesima del caso di specie, ove la notifica è avvenuta a mezzo PEC presso lo studio del difensore, quale domiciliatario dell’imputato. Secondo il Collegio di legittimità, dunque, l’imputato versava in una condizione di piena conoscenza della celebrazione del processo e la Corte d’Appello ha correttamente rigettato la richiesta di rescissione del giudicato. Pertanto, dichiarando il ricorso inammissibile, i Giudici condannano il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 20 settembre – 18 novembre 2019, n. 46727 Presidente Verga – Relatore Aielli Premesso in fatto 1. La Corte di Appello di Milano, con l’ordinanza del 29/1/2019, ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis c.p.p., comma 3, proposta da S.G. , in relazione alla sentenza della Corte d’appello di Milano del 7/7/2016, irrevocabile il 22/9/2016, rispetto alla quale la Procura della Repubblica di Milano aveva emesso ordine di esecuzione il 24/3/2018 a lui notificato il 2/9/2018. 2. Avverso la richiamata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione S.G. il quale deduce il vizio di violazione di legge processuale art. 606 c.p.p., lett. c in relazione all’art. 601 c.p.p. . Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte d’appello, il decreto di citazione in giudizio in grado di appello, non sarebbe stato notificato all’imputato ed al suo difensore, non potendosi, a tal fine, ritenere efficace la notifica eseguito a mezzo pec al difensore di fiducia. 3. In secondo luogo la Corte d’appello avrebbe dovuto verificare in concreto, sulla base di elementi di fatto, che l’imputato avesse avuto conoscenza del procedimento, non essendo sufficienti verifiche puramente formali quali quella della notifica a mezzo pec. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati. S.G. condannato in via definitiva dalla Corte d’appello di Milano il 7/7/2016 con sentenza divenuta irrevocabile il 22/9/2016, ha proposto istanza di rescissione del giudicato ex art. 629 bis c.p.p. invocando l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo non essendo mai stato notificato il decreto di citazione del giudizio di appello. La Corte d’appello di Milano con l’impugnata ordinanza ha rigettato l’istanza rilevando che l’attivazione del giudizio di rescissione del giudicato, istituto di carattere eccezionale, non trovava fondamento poiché nel caso di specie alcun elemento finanche indiziario, era stato allegato dal richiedente per dimostrare l’incolpevole mancata conoscenza del processo e le notifiche del decreto di citazione in appello, eseguite a mezzo pec, erano andate a buon fine. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione S.G. per mezzo del difensore di fiducia Avv. Santulli Raffaele eccependo il vizio di violazione di legge ed invocando l’assenza incolpevole all’udienza di appello in cui si è celebrato il processo a suo carico, sia di sé che del proprio difensore di fiducia, non essendo entrambi comparsi e non potendosi ritenere valida ed efficace la notificazione a mezzo pec. Quanto dedotto dal ricorrente non può condividersi. Come risulta dall’esame degli atti processuali, la notifica del decreto di citazione nel giudizio di appello è avvenuta il 22 aprile 2016 alle ore 11.07.41 per mezzo della posta elettronica certificata presso la studio dell’avv. Santulli Raffaele in proprio e quale domiciliatario dell’imputato S.G. . Sul punto questa Corte ha già affermato che nel caso di notificazione al difensore mediante invio dell’atto, tramite posta elettronica certificata c.d. pec , la semplice verifica dell’accettazione dal sistema e della ricezione del messaggio di consegna, ad una determinata data e ora, dell’allegato notificato è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica, senza alcuna necessità di ulteriori verifiche in ordine alla sua effettiva visualizzazione da parte del destinatario Sez. 1, n. 12309/2018, Rv. 272313 Sez. 4, n. 2431/ 2016 Rv. 268877 . In particolare, è valida la notifica effettuata, ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, mediante invio al difensore, tramite posta elettronica certificata c.d. pec , dell’atto da notificare all’imputato, atteso che la disposizione di cui al D.L. 16 ottobre 2012, n. 179, art. 16, comma 4, che esclude la possibilità di utilizzare la pec per le notificazioni all’imputato, va riferita esclusivamente alle notifiche effettuate direttamente alla persona fisica dello stesso e non a quelle eseguite mediante consegna al difensore seppure nel suo interesse Sez. 4, n. 16622/2016, Rv. 266529 che è proprio quanto avvenuto nel caso di specie ove la notifica è avvenuto a mezzo pec presso la studio del difensore anche quale domiciliatario dell’imputato. Che poi la notifica così effettuata costituisca valido strumento di notifica idoneo a garantire l’effettiva conoscenza della celebrazione del processo, è principio costantemente affermato dalla giurisprudenza e si ricava dall’esplicito dettato dell’art. 148 c.p.p., comma 2-bis che prevede che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei Sez. U, n. 32243/2015, Rv. 264864 Sez. 2, n. 50316/2015, Rv. 265394 Sez. 6, n. 51348/2016, Rv. 268619 . Non vi è dubbio, pertanto, che il ricorrente si trovava in una situazione che corrisponde alla piena conoscenza della celebrazione del processo , sicché correttamente, la Corte d’appello di Milano ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato senza che possano ravvisarsi in tale decisione, i vizi denunciati. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.