Ritira l’auto anche se l’airbag non era stato riparato: esclusa la responsabilità dell’officina per le lesioni riportate nel sinistro

Deve essere esclusa la responsabilità dell’amministratore di un’officina meccanica per insussistenza del fatto in relazione alle gravi lesioni personali subite da una cliente in un sinistro stradale, posto che la donna aveva ritirato l’auto nonostante fosse stata messa al corrente del fatto che la riparazione dell’airbag non era stata completata.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 46191/19, depositata il 14 novembre. Il caso. Il Giudice di Pace di Vicenza dichiarava un imputato responsabile del reato di cui all’art. 590 c.p. per aver, in qualità di amministratore di un’officina meccanica, cagionato lesioni personali gravissime ad una cliente per la negligente esecuzione dei lavori di riparazione degli airgbag e delle cinture di sicurezza della sua auto che aveva subito un sinistro stradale. Dalla ricostruzione della vicenda era emerso che la donna aveva ricevuto una macchina di cortesia che avrebbe dovuto restituire alla conclusione delle riparazioni perché già prenotata da un altro cliente. Tuttavia, nel giorno convenuto per la restituzione, i lavori di riparazione dell’auto della donna non erano ancora stati completati per cause indipendenti dalla stessa officina, ma per ritardi nella consegna dei pezzi di ricambio ordinati. La persona offesa, messa al corrente della situazione, decise comunque di ritirare la sua auto rimanendo d’accordo con il meccanico per il successivo completamento dei lavori. Alcuni giorni dopo però subì un grave incidente d’auto per il quale il GdP ha appunto ritenuto configurabile una responsabilità colposa dell’imputato che non avrebbe dovuto riconsegnare l’auto alla donna in mancanza di airbag e cinture di sicurezza correttamente funzionanti. La sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione. La posizione di garanzia in capo all’imputato. Richiamando l’art. 40 cpv. c.p., il Collegio ricorda il fondamentale principio secondo cui il fatto di non impedire un evento è causa di responsabilità dell’agente solo nel caso in cui egli abbia l’obbligo giuridico di impedirlo. Ai fini dell’operatività di tale c.d. clausola di equivalenza”, nell’accertamento degli obblighi impeditivi gravanti sul soggetto che versa in posizione di garanzia, l’interprete deve tenere presente la fonte dell’obbligo giuridico in modo da individuare lo specifico contenuto della condotta doverosa in relazione alle finalità protettive e alla natura dei beni tutelati. La concreta selezione delle diverse posizioni di garanzia che sorgono nei vari casi della vita non è tipizzata dal legislatore, posto che spetta al giudice interpretare il contenuto degli obblighi impeditivi. Applicando tali principi al caso in esame, la Corte afferma che l’area di rischio che il ricorrente era chiamato a governare, in ragione del contratto stipulato con la persona offesa, doveva intendersi limitata agli eventi collegati ad una non corretta esecuzione dei lavori necessari per rendere efficiente e sicura la circolazione del veicolo. L’attività dell’officina era stata interrotta dalla volontà della persona offesa la quale era al corrente del fatto che la riparazione non era stata completata, accettando dunque il rischio di esporsi a pericolo in conseguenza ad un processo volitivo che non era stato in alcun modo alterato o condizionato da false rappresentazioni della realtà. Per questi motivi la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 23 maggio – 14 novembre 2019, n. 46191 Presidente Dovere – Relatore Bruno Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa in data 14/10/2018, il Giudice di pace di Vicenza ha dichiarato F.L. responsabile del reato di cui all’art. 590 c.p., in danno di S.T. condannandola alla pena di Euro 800 di multa. Era contestato all’imputata di avere, in qualità di amministratore della officina meccanica denominata B.O. & amp c. s.n.c. , cagionato lesioni personale gravissime alla persona offesa, per colpa generica, consistita nella negligente esecuzione dei lavori di sostituzione degli airbag sull’autovettura di proprietà della donna, che non ne permetteva l’attivazione in occasione di un sinistro stradale successivamente occorsole. I fatti, ai quali è necessario fare riferimento per una compiuta ricostruzione della vicenda, anche in diritto, possono essere così riassunti. S.T. nell’ottobre dell’anno 2011 pativa un incidente stradale con la sua vettura Citroen. A seguito di tale incidente, nel corso del quale si attivavano gli airbag, portava la vettura presso l’officina meccanica B. , di cui all’epoca la imputata rivestiva la carica di socio amministratore. Presso l’officina era stabilito il lavoro di sostituzione degli airbag. Alla S. era consegnata una macchina di cortesia - l’unica esistente nella officina - che avrebbe dovuto essere restituita in data 10.11.2011, all’atto della conclusione delle riparazioni, perché già prenotata da altro cliente. La S. , ricevuta in consegna l’auto di cortesia, ritornò nella officina alla data convenuta. Tuttavia, i lavori di riparazione non erano ancora completati per cause indipendenti dalla stessa officina, in quanto non era stato ancora montato il pretensionatore della cintura che, pur regolarmente ordinato presso il fornitore, sarebbe arrivato con un giorno di ritardo rispetto alla data prevista. Il meccanico B.M. , teste di causa, ha dichiarato che informò la cliente che i lavori non erano terminati e che l’airbag non poteva funzionare in mancanza di tale pezzo. La persona offesa - che non contesta tale ricostruzione - messa al corrente dello stato di cose, decise egualmente di portare via la vettura, rimanendo d’intesa con il meccanico che avrebbe riportato la macchina per il completamento del lavoro. Tuttavia la stessa non si recò più all’officina. Alcuni giorni dopo, in data 24.11.2011 la S. rimase coinvolta in un gravissimo incidente d’auto. La donna perse il controllo della macchina, invase la opposta corsia di marcia, impattò contro due autovetture e si fermò contro un palo della luce. 2. Il Giudice di pace configura una responsabilità colposa a carico della titolare della officina, sostenendo che l’azione doverosa omessa si è concretizzata nella mancata esecuzione a regola d’arte dei lavori sull’autovettura poiché se l’airbag fosse stato funzionante, la persona offesa non avrebbe patito le gravissime lesioni riportate che la titolare dell’officina non avrebbe dovuto riconsegnare la vettura alla donna, in mancanza di airbag e cinture di sicurezza, ben sapendo che la stessa l’avrebbe adoperata rischiando un incidente che la persona penalmente responsabile nell’ambito dell’officina era l’amministratrice la quale era tenuta a vigilare sull’attività dei subalterni. 3. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per Cassazione la imputata a mezzo del difensore che articola numerosi motivi di censura. Nel primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale, in particolare dell’art. 40 c.p., lamentando la insussistenza di una posizione di garanzia in capo all’imputata. La circostanza della richiesta di restituzione della vettura da parte della committente delle riparazioni, effettuata nella consapevolezza e nella accettazione della mancata ultimazione delle riparazioni, sarebbe circostanza idonea, ai sensi dell’art. 2226 c.c., a far venire meno l’obbligo giuridico della Carrozzeria B. di impedire l’evento ai sensi dell’art. 40 cpv. c.p Come è noto, invero, il mancato compimento di un’azione può integrare la fattispecie delle lesioni personali colpose, soltanto se il soggetto inadempiente abbia l’obbligo giuridico di evitare l’evento lesivo e la possibilità materiale di intervenire. Nel secondo motivo deduce violazione di legge, in particolare dell’art. 40 c.p., comma 1, e art. 41 c.p., laddove è ritenuto sussistente il nesso di causa tra la condotta dell’imputata e le lesioni riportate dalla persona offesa, anche in considerazione del travisamento degli esiti della perizia effettuata ai sensi dell’art. 507 c.p.p., dal Dott. D.A.A. . La difesa mette in rilievo come il Giudice di pace abbia erroneamente ricondotto le lesioni occorse alla persona offesa, alla condotta dell’imputata F.L. , consistita nella restituzione alla cliente dell’automezzo con sistema airbag non funzionante perché non configurato , senza considerare a l’accertata consapevolezza della S. che la vettura non era pronta b l’accertato comportamento apertamente e gravemente imprudente della vittima, che, pienamente consapevole dell’inefficacia degli airbag, viaggiava sulla predetta autovettura ad una velocità decisamente superiore ai limiti consentiti, invadendo l’opposta corsia di marcia c il riconosciuto ruolo del preposto B.M. , il quale autonomamente e, senza alcun mandato della F. , decideva di restituire l’autovettura Citroen C3 su richiesta della stessa cliente d le prove tecniche in atti, le quali avevano consentito di dimostrare, in un’ottica controfattuale, che l’ipotetico funzionamento degli airbag non avrebbe impedito il verificarsi dell’evento lesivo. La valutazione espressa dal Giudice sarebbe in contrasto con una corretta interpretazione dell’art. 40 c.p., comma 1, e art. 41 cpv. c.p., finendo con obliterare del tutto la portata delle citate norme in favore di un’applicazione illimitata del principio di equivalenza causale. Nel terzo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e, in particolare, dell’art. 50 c.p., laddove non è stata riconosciuta la scriminante del consenso dell’avente diritto e dell’art. 51 c.p., laddove non è stata riconosciuta la scriminante dell’adempimento di un dovere. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto, nei termini di seguito precisati. 2. La vicenda esaminata, nei suoi sviluppi fattuali, rivela la mancanza di una posizione di garanzia in capo alla ricorrente. È principio indiscusso nel nostro ordinamento che il fatto di non impedire un evento sia causa di responsabilità per l’agente, soltanto nel caso in cui questi abbia l’obbligo giuridico di impedirlo art. 40 cpv. c.p. . Si è affermato che, ai fini dell’operatività della cosiddetta clausola di equivalenza di cui all’art. 40 cpv. c.p., nell’accertamento degli obblighi impeditivi gravanti sul soggetto che versa in posizione di garanzia, l’interprete debba tenere presente la fonte da cui scaturisce l’obbligo giuridico protettivo che può essere la legge, il contratto, la precedente attività svolta, o altra fonte obbligante - e, in tale ambito ricostruttivo, al fine di individuare lo specifico contenuto dell’obbligo, come scaturente dalla determinata fonte di cui si tratta, debba valutare sia le finalità protettive fondanti la stessa posizione di garanzia, sia la natura dei beni dei quali è titolare il soggetto garantito, che costituiscono l’obiettivo della tutela rafforzata, alla cui effettività mira la clausola di equivalenza così in motivazione Sez. 4, n. 9855 del 27/01/2015, Rv. 262440 01 . La concreta selezione delle diverse posizioni di garanzia, per tutti i casi della vita che non formano oggetto di tipizzazione da parte del legislatore, spetta certamente al giudice, che è chiamato ad interpretare il contenuto degli obblighi impeditivi - riferibili al soggetto che versi in una posizione di garanzia - in relazione alla fonte da cui promanano. Tanto chiarito, preme pure evidenziare come la Corte regolatrice, nel rilevare la complessità delle valutazioni conducenti alla selezione delle posizioni di garanzia, da cui discende robbligo giuridico di impedire l’evento, fondando la responsabilità in ordine ai reati comMissivi mediante omissione, ai sensi dell’art. 40 cpv. c.p., abbia avvertito che occorre guardarsi dall’idea ingenua, e foriera di fraintendimenti, in base alla quale la sfera di responsabilità penale di ciascuno possa essere sempre definita e separata con una rigida linea di confine e che questa stessa linea crei la sfera di competenza e responsabilità di alcuno escludendo automaticamente quella di altri che particolarmente complessa risulta la selezione dei garanti e l’individuazione di aree di competenza pienamente autonome, che giustifichino la compartimentazione della responsabilità penale, specialmente nell’ambito della figura della cooperazione colposa e che l’interprete deve avere sempre presente lo scopo del diritto penale, che è proprio quello di tentare di governare tali intricati scenari, nella già indicata prospettiva di ricercare responsabilità e non capri espiatori così, in motivazione, Sez. 4, n. 49821 del 23/11/2012, Rv. 254094 . 3. Applicando i principi di diritto ora richiamati in relazione al caso in esame, occorre rilevare come, in capo all’imputata, non sia individuabile alcuna posizione di garanzia. Attese le peculiari caratteristiche della vicenda, il vincolo contrattuale che legava la titolare della officina meccanica alla S. non era suscettibile di generare alcun obbligo di preservare quest’ultima dall’incidente occorsole in seguito al ritiro del veicolo. contratto stipulato tra le parti prevedeva il ripristino della funzionalità degli airbag, ripristino che non era stato tempestivamente portato a termine. La persona offesa, messa al corrente dei mancato completamento della riparazione della vettura, ne pretese egualmente la restituzione. Tale schematica ricostruzione della vicenda consente di affermare che l’area di rischio che la titolare della officina era chiamata a governare, in ragione del contratto stipulato, doveva intendersi limitata agli eventi collegati ad una non corretta esecuzione dei lavori necessari per rendere efficiente e sicura la circolazione del veicolo. Nel caso in esame, tuttavia, l’attività di riparazione in corso era stata interrotta per volontà della stessa proprietaria della vettura, la quale, pur essendo stata messa al corrente della circostanza che la riparazione non era avvenuta, ha chiesto la restituzione della vettura, accettando il rischio di esporsi a pericolo. Deve aggiungersi che la determinazione di esporsi a pericolo è avvenuta in virtù di un processo volitivo che non era stato in alcun modo alterato o condizionato da false rappresentazioni della realtà. Invero, dal contenuto della sentenza, emerge chiaramente - circostanza neppure contestata dalla Stamani che il meccanico avesse avvertito precisamente la donna del mancato ripristino dei funzionamento dell’airbag. Il Tribunale sostiene in sentenza che la condotta colposamente omessa dalla titolare della officina sia consistita nella mancata consegna alla cliente dell’autovettura riparata a regola d’arte. Sul punto, il ragionamento seguito dal Giudice in sentenza risulta fallace non considera che la consegna è dipesa dall’intervento della volontà della titolare del bene che, nella piena consapevolezza dell’assenza della riparazione, ha chiesto la restituzione della vettura. Se la ragione d’essere della posizione di garanzia è insita nella necessità della salvaguardia di un bene che il titolare dello stesso non è in condizione di realizzare, secondo la cd. teoria del garante , l’obbligo che ne deriva è destinato comunque a venir meno in presenza della volontà contraria del soggetto titolare del bene da tutelare. La Suprema Corte ha individuato il significato degli obblighi di garanzia nello speciale vincolo di tutela che lega il soggetto garante ad un determinato bene giuridico, per il caso in cui il titolare dello stesso bene sia incapace di proteggerlo autonomamente. In tale ambito, i profili solidaristici che permeano le posizioni di garanzia sono stati definiti come proiezioni del principio di solidarietà dettato dall’art. 2 della Carta Costituzionale, che, ispirandosi come riconosciuto in dottrina al principio personalistico del rispetto della persona umana nella sua totalità, esige, nel riconoscere i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nella formazioni sociali ove si svolge la sua personalità , l’adempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale così Sez. 4, n. 4793 del 06/12/1990, Rv. 191792 . Nella citata pronuncia si è chiarito che il paradigma che giustifica la stessa esistenza delle posizioni di garanzia è dato dalla ricorrenza di una relazione di dipendenza a contenuto protettivo il fondamento degli obblighi impeditivi si coglie nella necessità, riconosciuta dall’ordinamento, di assicurare a determinati beni una tutela rafforzata, stante l’incapacità - totale o parziale - dei loro rispettivi titolari a proteggerli adeguatamente, donde l’attribuzione a taluni soggetti, diversi dai titolari, della speciale posizione di garanti dell’integrità dei beni che si ha interesse a salvaguardare attraverso l’instaurazione di un rapporto di dipendenza a scopo protettivo . Si tratta di principi valevoli per i casi, non tipizzati dal legislatore, in cui sussiste una situazione di passività del titolare del bene protetto, in rapporto al quale assume la funzione di garante altro soggetto, i cui obblighi impeditivi sono lasciati alla individuazione dell’interprete in relazione al caso concreto. La peculiare situazione riguardante la fattispecie in esame consente di affermare come la volontaria riappropriazione della vettura da parte di S.T. abbia determinato la cessazione di ogni obbligo di protezione discendente dalla relazione contrattuale che si era instaurata tra la F. e la cliente. Da ciò deriva il venire meno di qualunque posizione di garanzia della titolare dell’officina. Deve anche aggiungersi che nessun obbligo di rifiutare la restituzione della vettura poteva essere ravvisato a carico del personale addetto alla riparazione e della titolare della officina al cospetto della richiesta di restituzione del veicolo proveniente dalla proprietaria, costoro, ove avessero deciso di trattenere fa vettura, sarebbe incorsi in una indebita appropriazione. Occorre quindi ritenere, con valutazione di carattere assorbente rispetto ad ogni ulteriore doglianza, il difetto della posizione di garanzia risultante in capo alla ricorrente. La fonte della posizione di garanzia assunta da F.L. rispetto a S.T. non può essere fatta derivare dai contratto stipulato tra le parti, poiché l’obbligo impeditivo scaturente da questo non è venuto in essere in conseguenza della precisa volontà della S. , che ha scientemente richiesto la restituzione della vettura, pur sapendo del mancato ripristino degli airbag, dando vita ad una nuova, eccentrica situazione di rischio. Ne consegue l’assoluzione della imputata per insussistenza del fatto con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.