Non deve necessariamente essere ripetuto l’interrogatorio reso al GIP incompetente

In virtù del principio di conservazione degli atti posti in essere da giudice incompetente, il verbale e il contenuto dell’interrogatorio legittimamente reso al giudice che si dichiari poi incompetente costituiscono atti pienamente validi ed utilizzabili dei quali il giudice competente deve tenere conto.

Sul tema la Corte di legittimità con la sentenza n. 45920/19, depositata il 12 novembre. La vicenda. Il GIP di Messina convalidava il fermo di un soggetto indagato per partecipazione ad associazione mafiosa e procedeva all’interrogatorio di garanzia. Dichiarava quindi la propria incompetenza territoriale e trasmetteva gli atti al GIP di Palermo il quale applicava al soggetto la custodia cautelare in carcere con provvedimento di rinnovazione ex art. 27 c.p.p Veniva chiesta la declaratori di inefficacia della misura cautelare per non essere stato rinnovato l’interrogatorio di garanzia, ma il GIP respingeva la richiesta ritenendo che sul punto si fosse creato un giudicato cautelare. Decidendo sull’impugnazione proposta dall’interessato, il Tribunale del Riesame di Palermo confermava la decisione ritenendo che, in caso di rinnovazione di un’ordinanza cautelare, fosse necessario un nuovo interrogatorio solo in presenza di elementi nuovi. Il difensore dell’interessato ha proposto ricorso per cassazione. Interrogatorio. Il Collegio ricorda che la ratio dell’interrogatorio di garanzia è quella di porre la persona raggiunta dalla misura cautelare in condizione di difendersi dalle accuse e di contestare i gravi indizi di colpevolezza ritenuti a suo carico, nonché di respingere le ravvisate esigenze cautelari. Il verbale e il contenuto dell’interrogatorio legittimamente reso al giudice che si dichiari poi incompetente costituiscono atti pienamente validi ed utilizzabili dei quali il giudice competente deve tenere conto in sede di valutazione circa una nuova ed autonoma ordinanza applicativa della misura cautelare. Tale affermazione discende dal più generale principio processuale che, in tema di validità di atti posti in essere da giudice incompetente, sancisce la loro conservazione. La pronuncia richiama poi l’art. 294, comma 1, c.p.p. secondo cui il giudice che ha deciso in ordine all’applicazione della misura cautelare deve procedere all’interrogatorio dell’arrestato solo se non sia già stato interrogato nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto o del fermo. Laddove invece siano contestati fatti di reato diversi o ulteriori ovvero siano emersi gravi indizi di colpevolezza o esigenze cautelari in tutto o in parte diversi, l’interrogatorio di garanzia deve essere effettuato dal giudice competente nei termini di cui all’art. 294 c.p.p In conclusione, posto che nel caso di specie l’interrogatorio si è correttamente svolto a garanzia dei diritti dell’imputato, il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 15 ottobre – 12 novembre 2019, n. 45920 Presidente Casa – Relatore Minchella Ritenuto in fatto 1. In data 19/04/2018 il GIP del Tribunale di Marsala emetteva convalida di fermo di M.D. in data 22/04/2018 il medesimo GIP procedeva all’interrogatorio di garanzia del M. successivamente alla convalida del fermo per partecipazione ad associazione mafiosa, il GIP del Tribunale di Marsala dichiarava la propria incompetenza territoriale e trasmetteva gli atti al GIP del Tribunale di Palermo, che, con ordinanza in data 11/05/2018, applicava a M.D. la custodia cautelare in carcere con provvedimento di rinnovazione ex art. 27 c.p.p Poiché non era stato rinnovato l’interrogatorio di garanzia, veniva richiesta la declaratoria di inefficacia della predetta misura cautelare, ma il GIP del Tribunale di Palermo respingeva la richiesta, ritenendo che detta questione non era stata dedotta innanzi al Tribunale del Riesame, per cui si era creato un giudicato cautelare sul punto, ed osservando che, una volta effettuato l’interrogatorio dinanzi al giudice competente per la convalida del fermo, la mancata effettuazione della rinnovazione dell’interrogatorio da parte del giudice competente non determinava comunque l’inefficacia della misura. L’interessato proponeva appello con ordinanza in data 15/05/2019 il Tribunale del Riesame di Palermo rigettava l’appello riteneva il Tribunale che, nel caso di rinnovazione di una ordinanza cautelare, era necessario un nuovo interrogatorio di garanzia dell’indagato soltanto se alla base della seconda ordinanza vi fossero elementi nuovi, mentre non era necessario se vi fosse solo una diversa valutazione di elementi già presenti in atti era indispensabile che un interrogatorio fosse avvenuto ritualmente una prima volta per consentire all’indagato un contatto immediato con l’Autorità giudiziaria, ma una rivalutazione di elementi già noti all’indagato non integrava una novità per cui l’esercizio di difesa non subiva alcuna lesione ed allora, constatava il Tribunale che il GIP aveva correttamente sottolineato l’identità degli elementi a carico e condivideva detta valutazione circa il contenuto di plurime captazioni e circa gli incontri documentati, osservando che nemmeno l’indagato aveva dedotto elementi nuovi ed ulteriori di cui si fosse tenuto conto, a nulla rilevando che per un altro indagato si era invece rinnovato l’interrogatorio, poiché non era stato indicato se detta rinnovazione fosse legata a sopravvenienze probatorie o meno. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso l’interessato a mezzo del difensore Avv. Cianferoni Luca. Con motivo unico deduce, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b , erronea applicazione di legge lamenta che, pur nella consapevolezza dell’orientamento giurisprudenziale circa la non necessità della rinnovazione dell’interrogatorio di garanzia, questa interpretazione negava il contraddittorio in un momento rilevante in tema di libertà personale, ritenendo valido l’interrogatorio posto in essere da un organo incompetente denunzia il contrasto di questo orientamento con l’art. 6, paragrafo 3, della CEDU e con il diritto di difesa sull’intero compendio indiziario posto dinanzi al giudice competente, e una simile violazione di principi non poteva essere giustificata da una ritenuta gravità indiziaria degli atti valutati una seconda volta da un giudice differente, con la conseguente necessità per l’indagato di conoscere e di interloquire sulle valutazioni del nuovo giudice, mentre l’ordinanza impugnata fondava la decisione non sulla legittimità delle procedure, ma su una ritenuta ineliminabilità della misura applicata. 3. In udienza le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. Considerato in diritto 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Per come precisato nella sentenza Sez. U, n. 39618 del 26/09/2001, Rv. 219975, l’interrogatorio di garanzia mira a porre la persona raggiunta dalla misura cautelare in condizione di difendersi dalle accuse mossele e di contestare i gravi indizi di colpevolezza ritenuti a suo carico e le ravvisate esigenze cautelari. Recita, infatti, l’art. 294 c.p.p., comma 3, che mediante l’interrogatorio il Giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste dagli artt. 273, 274 e 275 c.p.p. . Il verbale ed il contenuto dell’interrogatorio legittimamente reso al Giudice che, contestualmente o successivamente, si dichiara incompetente, costituiscono atti pienamente validi, efficaci ed utilizzabili, dei quali il Giudice dichiarato competente deve tenere conto nel momento in cui valuta la necessità o l’opportunità di emettere, a carico dello stesso indagato o imputato, una nuova ed autonoma ordinanza applicativa di misura cautelare personale coercitiva o interdittiva. Ciò perché il codice di rito sancisce, in tema di validità di atti posti in essere da Giudice incompetente, il principio della loro conservazione infatti, secondo l’art. 26 c.p.p., le prove acquisite in violazione delle norme sulla competenza mantengono piena efficacia a patto che siano state rispettate le regole sulla loro assunzione. A norma dell’art. 27 c.p.p., poi, le misure cautelari disposte da un Giudice che contestualmente o successivamente dichiari per qualsiasi causa la propria incompetenza, cessano di avere effetto qualora, entro venti giorni dall’ordinanza di trasmissione degli atti, non siano nuovamente adottate dal Giudice competente, ai sensi degli artt. 292, 317 e 321 c.p.p Tale norma costituisce eccezione al principio di conservazione degli atti di cui al citato art. 26 e, come tale, ha carattere di tassatività, non è suscettibile di interpretazione estensiva in via analogica e fa sì che l’eventuale perdita di efficacia attenga solo al provvedimento cautelare, non anche agli altri atti compiuti dal Giudice incompetente. Con l’interrogatorio reso a tale Giudice l’indagato, o imputato, esercita pienamente il proprio diritto di difesa e viene posto in condizioni non solo di contestare la ritenuta esistenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico e le ravvisate esigenze cautelari, ma anche di discolparsi nel merito delle accuse e di fornire eventuali elementi a proprio favore. Il Giudice competente, poi, nel momento in cui deve decidere, in piena autonomia, se emettere a carico dello stesso soggetto nuova ordinanza applicativa di misura cautelare deve considerare e valutare anche tutti gli elementi emersi in sede di interrogatorio, dal che discende la superfluità di procedere a nuovo interrogatorio di garanzia dello stesso, istituzionalmente finalizzato alla valutazione dell’attuale permanenza delle condizioni di legge per l’applicabilità della misura. Ciò trova indiretta conferma nel principio sancito nell’art. 294 c.p.p., comma 1, secondo cui il Giudice che ha deciso in ordine all’applicazione della misura cautelare deve procedere all’interrogatorio dell’arrestato solo se costui non è già stato interrogato nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto o del fermo ove, invece, con il nuovo provvedimento cautelare siano stati contestati fatti di reato diversi o ulteriori, ovvero esso sia stato adottato sulla scorta di gravi indizi di colpevolezza o per esigenze cautelari in tutto o in parte diversi da quelli posti a fondamento dell’ordinanza emessa dal Giudice incompetente, l’interrogatorio di garanzia deve essere effettuato dal Giudice competente nei termini di cui all’art. 294 c.p.p., pena la perdita di efficacia della misura ai sensi dell’art. 302 c.p.p Il principio secondo cui, in caso di adozione di ordinanza applicativa di misura cautelare ai sensi dell’art. 27 c.p.p., essa non perde efficacia per il mancato espletamento di nuovo interrogatorio di garanzia ai sensi dell’art. 294 c.p.p., a meno che non siano stati contestati, all’indagato o imputato, fatti nuovi o essa non sia fondata su indizi gravi di colpevolezza o esigenze cautelari in tutto o in parte diversi da quelli posti a fondamento del provvedimento adottato dal Giudice incompetente, non confligge con l’autonomia dell’ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 27 c.p.p., rispetto a quella emessa dal Giudice dichiaratosi incompetente, poiché essa è garantita dalla pienezza dei poteri che il Giudice esercita nella valutazione della sussistenza dei fatti, dei gravi indizi di colpevolezza dell’indagato e delle esigenze cautelari, senza condizionamento alcuno derivante dalle valutazioni del Giudice poi dichiaratosi incompetente. Del pari, l’esigenza di garanzia sottesa all’interrogatorio di cui all’art. 294 c.p.p., deve ritenersi soddisfatta ampiamente dall’interrogatorio reso al Giudice incompetente, stante la validità, efficacia ed utilizzabilità dell’atto anche da parte del Giudice competente. L’interrogatorio reso al Giudice poi dichiaratosi incompetente non può neppure considerarsi effettuato ad organo diverso dal Giudice naturale in quanto il Magistrato che lo ha assunto era, in quel momento, il Giudice previsto dall’ordinamento e preposto dalla legge all’assunzione dell’atto. In definitiva, l’interrogatorio in questione è posto a garanzia dell’imputato, sicché tale garanzia non ricorre ove lo stesso sia stato messo nelle condizioni di esprimere in precedenza le sue difese sulla medesima imputazione Sez. 2, n. 9258 del 23/11/2012, Rv. 254870 Sez. U, n. 28270 del 24/04/2014, Rv. 260016 . Del resto, la Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato che l’interrogatorio previsto dall’art. 294 c.p.p., comma 1, consistendo in un colloquio diretto tra la persona destinataria della misura cautelare e il giudice che l’ha adottata, è specificamente rivolto a consentire a quest’ultimo di verificare la sussistenza o la permanenza delle condizioni poste a base del provvedimento e costituisce quindi, fra tutti, lo strumento di difesa più efficace in relazione alla cautela disposta sentenze n. 95 del 2001, n. 32 del 1999 e n. 77 del 1997 con ciò implicitamente ribadendo la assoluta necessità dell’espletamento tempestivo di tale atto e l’inutilità, una volta che sia stato validamente effettuato, di una sua ripetizione in presenza di un compendio indiziario e cautelare del tutto immutato. 2. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., comma 1, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte Cost. sentenza n. 186 del 2000 , al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in Euro 3.000,00. Copia del presente provvedimento dovrà essere trasmessa dalla Cancelleria al Direttore dell’Istituto Penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro Tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.