L’interrogatorio di garanzia svolto senza darne avviso al difensore di fiducia integra una nullità a regime intermedio

L’omessa citazione del difensore di fiducia, qualora sia intervenuta la nomina di un altro difensore di fiducia in tempo utile al fine di consentirgli la partecipazione all’interrogatorio, integra una nullità a regime intermedio che, se non eccepita in udienza dal difensore di fiducia presente, è sanata ai sensi dall’art. 182, comma 2, c.p.p

Il fatto. Il Tribunale, in funzione di giudice del riesame, confermava l’ordinanza del GIP del medesimo Tribunale che rigettava l’eccezione di nullità dell’interrogatorio di garanzia per l’omesso avviso di fissazione al difensore di fiducia dell’imputato, con conseguente rigetto della richiesta di scarcerazione per inefficacia dell’ordinanza di custodia cautelare disposta a carico del soggetto. L’imputato ricorre così in Cassazione denunciando violazione di legge per l’omessa dichiarazione di inefficacia della misura custodiale, per effetto della nullità dell’interrogatorio di garanzia che si è svolto senza che ne fosse dato avviso al difensore di fiducia. Per parte ricorrente infatti tale omissione, comportando una nullità assoluta, non poteva ritenersi sanata dalla partecipazione all’interrogatorio di altro difensore anche se nominato di fiducia, essendo la nomina intervenuta successivamente al momento della fissazione dell’interrogatorio sentenza della Cassazione n. 45885/19, depositata il 12 novembre . Omesso avviso al difensore di fiducia. Correttamente il Tribunale del riesame, richiamando i precedenti affermatesi nella giurisprudenza di legittimità, ha rilevato come l’omissione in questione non rientri nella tassativa previsione delle relative cause di cui all’art. 179 c.p.p., il quale limita la nullità assoluta all’assenza e non all’omessa citazione del difensore. Infatti, tale omessa citazione configura solo una nullità a regime intermedio, deducibile fino alla deliberazione del provvedimento del successivo grado di giudizio. A ciò si aggiunge che qualora uno dei difensori, anche se nominato d’ufficio, sia comparso in udienza senza sollevare l’eccezione relativa al mancato avviso notificato al co-difensore, o ai patrocinatori di fiducia, tale nullità deve ritenersi sanata con conseguente decadenza della possibilità di dedurla in un secondo momento. Non appare corretta dunque la tesi difensiva del ricorrente, in quanto si rifà al diverso caso in cui il secondo difensore avvisato per errore sia stato nominato d’ufficio. Bisogna, dunque, ribadire che nel caso di nomina formalizzata successivamente alla notificazione dell’avviso di udienza, il difensore scelto dall’imputato ha il diritto di intervenire alla stessa, ma non di essere avvisato, poiché spetta al suo assistito informarlo della relativa data. Quindi, l’omesso avviso al difensore di fiducia, qualora sia intervenuta la nomina di un altro difensore di fiducia in tempo utile per consentirgli la partecipazione all’interrogatorio, integra una nullità a regime intermedio che, se non eccepita in udienza dal difensore di fiducia presente, è sanata ai sensi dall’art. 182, comma 2, c.p.p Per tali ragioni, la S.C. rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 8 ottobre – 12 novembre 2019 n. 45885 Presidente Petruzzellis – Relatore Amoroso Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Genova sezione per il riesame, adito in funzione di giudice dell’appello cautelare ex art. 310 c.p.p., ha confermato l’ordinanza con cui il Gip presso il medesimo tribunale in data 24/05/2019 ha rigettato l’eccezione di nullità dell’interrogatorio di garanzia per l’omesso avviso di fissazione al difensore di fiducia, con il conseguente rigetto della richiesta di scarcerazione per inefficacia dell’ordinanza di custodia cautelare disposta a carico del ricorrente con ordinanza emessa in data 03/05/2019 per i reati di cui agli artt. 110 e 81 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 4. 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, T.R. ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con cui si deduce la violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. c in relazione agli artt. 178, 179 e 294 c.p.p. per l’omessa dichiarazione di inefficacia della misura custodiale, per effetto della nullità dell’interrogatorio di garanzia svoltosi senza che ne fosse stato dato avviso all’unico difensore di fiducia a quel momento nominato dall’indagato. Al riguardo si rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dal Gip, prima, e dopo anche dal Tribunale in sede di rigetto dell’appello, tale omissione, comportando una nullità assoluta, non poteva ritenersi sanata dalla partecipazione all’interrogatorio di altro difensore pur se nominato di fiducia, essendo tale nomina intervenuta successivamente rispetto al momento della fissazione dell’interrogatorio, e solo al momento dell’interrogatorio da parte dello stesso indagato in stato di arresto. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Con esso si reiterano le medesime questioni già affrontate e respinte da parte del Tribunale con una motivazione che deve essere integrata con le seguenti ulteriori considerazioni. La natura assoluta e quindi l’insanabilità dell’omessa citazione del difensore sono state escluse dal Tribunale di Genova con il richiamo dei precedenti di legittimità che, rilevando come l’omissione in questione non rientri nella tassativa previsione delle relative cause di cui all’art. 179 c.p.p., che limita testualmente la nullità assoluta all’assenza e non anche all’omessa citazione del difensore, hanno affermato il principio secondo cui tale omessa citazione configura soltanto una nullità a regime intermedio, deducibile fino alla deliberazione del provvedimento del successivo grado di giudizio con la precisazione che qualora uno dei difensori, anche se nominato d’ufficio, sia comparso in udienza senza sollevare l’eccezione circa il mancato avviso notificato al codifensore, oppure ai patrocinatori di fiducia, la cui nomina sia desumibile dagli atti di causa, tale nullità deve ritenersi sanata, ai sensi dell’art. 182 c.p.p., comma 2, con la conseguente decadenza dalla possibilità di dedurla in un secondo momento, atteso che la nozione di parte interessata richiamata dall’art. 183 c.p.p. va riferita all’unitario collegio di difesa e non individualmente a ciascun legale, che è tenuto ad attivarsi nell’interesse della parte rappresentata, anche a prescindere dalla sua presenza o meno vedi ex multis, Sez. 1, 04/03/2015, Rv. 263183 . 2. Ma dopo la decisione delle Sezioni Unite, richiamata dal ricorrente, la questione deve essere affrontata diversamente, a seconda che il difensore intervenuto all’atto sia stato nominato di ufficio o di fiducia, avendo effettivamente le predette S.U. affermato con la sentenza n. 24630 del 26/03/2015, Rv. 263598, Maritan, che non solo l’assenza del difensore, ma anche la sua omessa citazione è causa di nullità assoluta, e come tale non sanabile anche ove il difensore di ufficio nominato per l’udienza nulla eccepisca al riguardo. Pur essendo, quindi, opportuno il richiamo del principio di diritto affermato con la suddetta decisione, non può essere, tuttavia, condivisa l’assimilazione del caso preso in esame dalle Sez. U. a quello per cui si procede, in cui il difensore che ha partecipato all’atto è stato nominato di fiducia dall’indagato. La decisione delle Sezioni Unite richiamata dal ricorrente, secondo cui l’omissione dell’avviso dell’udienza al difensore nominato dall’imputato integra una nullità assoluta, si riferisce al caso diverso in cui il secondo difensore avvisato per errore sia stato nominato di ufficio, essendosi affermato il principio che la nullità assoluta derivante dal mancato avviso dell’udienza al difensore di fiducia, ai sensi del combinato disposto dell’art. 179 c.p.p., comma 1, e art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c , non può essere sanata dall’intervento del difensore d’ufficio, poiché altrimenti viene ad essere leso il diritto dell’imputato di scegliere le modalità della propria difesa riconosciuto anche dall’art. 6, comma 3, lett. c , della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo che sancisce espressamente il diritto dell’imputato ad avere un difensore di sua scelta . 3. Si deve, quindi, ribadire il principio che l’omesso avviso al difensore non è causa di nullità assoluta nel caso in cui due siano i difensori di fiducia e quello presente all’atto nulla eccepisca al riguardo essendo la nozione di parte interessata richiamata dall’art. 183 c.p.p. riferita all’unitario collegio di difesa e non individualmente a ciascun legale, che è tenuto ad attivarsi nell’interesse della parte rappresentata, anche a prescindere dalla sua presenza o meno. La circostanza temporale che la nomina del secondo difensore di fiducia sia avvenuta non in sede di fissazione dell’interrogatorio ma nel giorno stesso dell’interrogatorio non muta i termini della questione già affrontata dalla Corte con riferimento al caso della nomina di due difensori di fiducia. È pacifico il principio secondo cui nel caso di nomina formalizzata successivamente alla notificazione dell’avviso di udienza, il difensore scelto dall’imputato ha il diritto di intervenire alla stessa, ma non di essere avvisato, spettando al suo assistito informarlo della relativa data Sez. 6, n. 27059 del 27/05/2008, Skuqi, Rv. 240582 in tema di udienza di convalida Sez. 1, n. 20788 del 03/03/2009, Romeo, Rv. 243676 . Diverso problema è quello dell’opportunità di avere un congruo lasso temporale per prendere visione degli atti. Tale legittima esigenza difensiva deve essere però rappresentata dal difensore di fiducia nominato all’atto dell’interrogatorio, così come anche l’omessa partecipazione del secondo difensore di fiducia a causa dell’omesso avviso andava eccepita immediatamente dal secondo difensore di fiducia presente all’atto, con il conseguente effetto sanante della nullità da ritenersi a regime intermedio e non assoluta. La progressione degli atti processuali, allorché si tratti di una citazione o dell’avviso al difensore per la partecipazione ad una data attività processuale, impone che la validità dell’atto di citazione debba essere valutata -contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente - con riferimento al momento in cui si realizza l’effetto cui l’avviso è funzionale, in applicazione del principio che la presenza del difensore comunque sana l’omessa citazione ove non dedotta ex art. 184 c.p.p Quindi, senza necessità di discostarsi dal principio di diritto affermato dalla citata sentenza delle Sez.Un., che si intende qui ribadire, si deve solo specificare che l’omesso avviso al difensore di fiducia dell’arrestato, allorché sia intervenuta la nomina di altro difensore di fiducia in tempo utile per consentirgli la partecipazione all’interrogatorio, integra una nullità a regime intermedio che, ove non eccepita in udienza dal difensore di fiducia presente è sanata, ai sensi dell’art. 182 c.p.p., comma 2. 4. Anche le ulteriori considerazioni del ricorrente sull’inosservanza del termine di comparizione devono essere rapportate alla specifica natura dell’atto processuale da compiersi con la partecipazione del difensore, essendo evidentemente diversa la questione della notifica del decreto di citazione a giudizio rispetto all’avviso di fissazione dell’interrogatorio in cui non è prestabilito un preciso termine di comparizione proprio perché si caratterizza per l’urgenza del suo espletamento possibilmente nei tempi più brevi ex art. 294 c.p.p., comma 1, il giudice . procede all’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall’inizio dell’esecuzione della custodia . . È il caso di ricordare che in tema di misure cautelari, la brevità del termine intercorrente tra la notifica dell’avviso di deposito degli atti presso il giudice che ha emesso la misura ex art. 293 c.p.p. e la data fissata per l’espletamento dell’interrogatorio di garanzia non dà luogo ad alcuna forma di nullità, essendo preminente l’interesse a provocare un immediato contatto tra l’indagato e il giudice della cautela per la verifica dei presupposti per la privazione della libertà, in relazione al quale le esigenze della difesa di consultare approfonditamente gli atti depositati possono essere salvaguardate con la presentazione di una istanza di differimento dell’interrogatorio entro il termine inderogabile di cinque giorni ex art. 294 c.p.p. Sez. 2, 30/09/2014 Rv. 260876 fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l’ordinanza cautelare impugnata avendo i difensori eccepito solo la nullità dell’atto senza richiedere il differimento dell’interrogatorio . Era quindi onere del difensore di fiducia presente all’atto avanzare eventualmente una richiesta di differimento dell’interrogatorio entro il termine inderogabile di cinque giorni ex art. 294 c.p.p., e quindi, non avendolo fatto non può eccepire alcuna nullità dell’interrogatorio legittimamente svoltosi con la presenza di uno dei due difensori di fiducia, neppure sotto tale diverso profilo. 5. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.