La natura sanzionatoria della confisca per equivalente

L'essere la confisca un modo autoritativo di acquisto del diritto di proprietà non comporta che il trasferimento stesso possa avere un contenuto diverso di quello che faceva capo al precedente titolare del bene, nel caso in cui ci siano diritti, non estinti, di soggetti terzi estranei.

Lo ribadisce la Corte di Cassazione con sentenza n. 45746/19, depositata l’11 novembre. Il GIP respingeva la domanda introdotta da una banca volta ad ottenere, in una procedura finita a confisca in danno di un amministratore di una società immobiliare, il riconoscimento del credito, garantito da ipoteca, erogato dalla società medesima. Nell’ambito del procedimento penale i beni sono stati sottoposti a sequestro preventivo in relazione ad alcune condotte illecite contestate all’amministratore della società immobiliare e poi confiscati con confisca per equivalente in danno alla società medesima. Avverso tale decisione la società mandataria, a seguito di cessione del credito, ricorre per cassazione. Confisca per equivalente. Occorre ribadire al riguardo che il sacrificio dei diritti vantati dai terzi sulla cosa oggetto di confisca non può essere ritenuto conforme ai principi generali dell’ordinamento qualora il terzo sia da ritenersi estraneo alla condotta illecita altrui. Inoltre, proprio perché la confisca si pone come un modo autoritativo di acquisto del diritto di proprietà, essa non comporta che il trasferimento stesso possa avere un contenuto diverso di quello che faceva capo al precedente titolare del bene, nel caso in cui ci siano diritti, non estinti, di soggetti terzi estranei. Rilevante è dunque la condizione fattuale e giuridica del terzo che deve connotarsi in termini di buona fede, intesa questa come la non conoscibilità del rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dal condannato. Pertanto, la natura sanzionatoria della confisca per equivalente è tale nei confronti del condannato e non assume valore di differenziazione del trattamento del terzo che, se veramente incolpevole, mantiene la pienezza del diritto all’indennizzo per la perdita della garanzia del credito. Nel caso in esame il giudice dell’esecuzione, dato atto dell’assenza del nesso di strumentalità tra erogazione del credito e condotta illecita, estende la conoscenza a profili non pertinenti, con motivazione appunto contraddittoria. Per tali ragioni, dunque, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al GIP del Tribunale competente.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 26 settembre – 11 novembre 2019n. 45746 Presidente Boni – Relatore Magi In fatto e in diritto 1. Con ordinanza resa - in sede esecutiva - il 15 febbraio 2019 il GIP del Tribunale di Napoli ha respinto la domanda introdotta da UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK s.p.a., tesa ad ottenere, in procedura approdata a confisca in danno di L.V. , il riconoscimento del credito garantito da ipoteca erogato alla IMMOBILIARE ITALIANA s.r.l in data 26 marzo 2010, con le conseguenze di legge. 1.1 Va premesso che il finanziamento del 2010 era destinato al completamento di un investimento immobiliare . Gli immobili, gravati da ipoteca, sono stati oggetto di condono edilizio. Nel procedimento penale in data 10 luglio 2012 i beni in questione sono stati a sottoposti a sequestro preventivo in rapporto alle condotte illecite contestate a L.V. amministratore della società Immobiliare Italiana a far data dal 1 marzo 2011 b confiscati con sentenza emessa in data 9 novembre 2012 in rapporto a confisca per equivalente” in danno della società Immobiliare Italiana. 1.2 Secondo il GIP il credito, pur se sorto in data antecedente al sequestro, non può ricevere tutela. Ciò in rapporto alla assenza del necessario presupposto della buona fede all’atto della erogazione del credito, in riferimento alle caratteristiche dell’intervento edilizio. In particolare il GIP evidenzia che a non sono pertinenti le considerazioni relative alla estraneità dell’Istituto alle attività illecite svolte dal L. in altro contesto, trattandosi - nel caso concreto - di confisca per equivalente che va a colpire beni non ricollegabili alla condotta illecita nei limiti del profitto di detta condotta b non è decisiva la esistenza di una relazione tecnica di parte che nel 2010 attestava la regolarità urbanistica ed edilizia delle opere da realizzare c le emergenze di fatto depongono per la illiceità dell’attività edilizia, tant’è che in data 17 agosto 2011 fu promossa dal Comune di [] la verifica di conformità delle opere ed il 27 giugno 2013 venne emessa ingiunzione alla demolizione delle opere abusive. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la società mandataria DOBANK spa a seguito di cessione del credito, già menzionata in sede di merito, alla Fino 1 Securitisation s.r.l. tramite difensore e procuratore speciale. 2.1 La società ricorrente introduce deduzione di erronea applicazione della disposizione regolatrice individuata nel D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 52 , sotto più profili, nonché vizio di motivazione della decisione impugnata. Pacifica, si afferma, è la mancanza di collegamento causale tra l’erogazione del credito e le condotte illecite di cui si è reso responsabile il L. , come riconosciuto dallo stesso GIP, trattandosi di confisca per equivalente. Ciò posto, si evidenzia che il diniego è dipeso da una erronea considerazione di elementi relativi alla condizione soggettiva della buona fede. Il GIP ritiene assente tale presupposto con una impropria dilatazione dell’oggetto della verifica, posto che si compie riferimento ad un preteso abuso edilizio” relativo agli immobili finanziati - mai oggetto di contestazione nel giudizio che ha determinato la confisca. Peraltro la confisca di valore” presuppone, per l’appunto, che il bene appreso qui gli immobili abbiano un valore corrispondente al profitto del reato, il che si pone in evidente contraddizione con il contenuto della decisione. 3. Il ricorso è fondato per i motivi che seguono. 3.1 La prima considerazione che è necessario operare riguarda la tipologia di confisca emessa in cognizione per equivalente e la stessa possibilità di fornire tutela al creditore inciso da tale particolare forma ablativa. A tale quesito questa Corte di legittimità ha fornito risposta positiva, come evidenziato dal P.G. nella sua requisitoria scritta. Va pertanto ribadito - perché condiviso dal Collegio - il contenuto dell’arresto rappresentato da Sez. I n. 15534 del 2018, posto che l’estensione della tutela del credito alla ipotesi di confisca per equivalente ha luogo in virtù della riaffermazione di alcuni principi generali. 3.2 Occorre precisare che se da un lato l’intervento dettagliato del legislatore nella delicata materia del conflitto tra le forme espropriative” espressive di potestà punitiva o di contenimento della pericolosità e i diritti di terzi estranei al reato o alla dinamica realizzativa della pericolosità è avvenuto, a tutt’oggi, nei soli ambìti per nulla marginali - della confisca di prevenzione D.Lgs. n. 159 del 2011 , della confisca estesa penale e di quella relativa ai procedimenti per reati di cui all’art. 51 c.p.p., comma 3 bis L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, e succ. mod. , è pur vero che tale intervento consente di estrarre e di consolidare alcuni principi di carattere generale per lo più preesistenti alla formalizzazione legislativa che consentono di risolvere - doverosamente - tutti i conflitti assimilabili ed a tutt’oggi privi di regolamentazione espressa. Con ciò si intende affermare che l’avvenuta formalizzazione legislativa dei presupposti e delle forme di tutelabilità del diritto di credito inciso dalla confisca D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 52 e ss. in determinati settori dell’ordinamento, risponde ad una esigenza generale di contemperamento e non presenta caratteri di eccezionalità derogatoria, quanto di paradigma legale di stabilizzazione di alcuni principi di sistema . In effetti, l’intera quaestio della tutela del credito garantito in rapporto ad interventi ‘ablativì della autorità pubblica e dunque del giudice penale o della prevenzione sui beni oggetto della garanzia, sorge già negli anni ‘80 e ‘90 dello scorso secolo per una ragione essenziale, che è quella di rispetto della effettività ad un principio generale dell’ordinamento giuridico, rappresentato dalla tutela dell’affidamento, in campo di diritti civili. Che si tratti di un principio generale del sistema è del tutto pacifico, e ciò non solo nel sistema interno ma nel sistema già comunitario, ora della UE si veda, ad esempio, l’arresto rappresentato da Sez. I civile del 4.7.2014, Patilli contro Inps, ove si valorizza il principio generale della tutela del legittimo affidamento dell’operatore economico prudente e accorto, principio che sin dalla decisione CGUE del 3 maggio 1978 in C-112/77 fa parte dell’ordinamento giuridico comunitario in senso analogo va citata Corte Cost. n. 1 del 1997, secondo cui, il terzo di buona fede, proprietario di un bene utilizzato in occasione della commissione di un reato, e portatore di posizione protetta dal principio della tutela dell’affidamento incolpevole, che permea di sé ogni ambito dell’ordinamento giuridico e dal quale scaturisce anche la regola generale di circolazione dei beni mobili nel nostro sistema di mercato . Ora, lì dove il sistema della giustizia penale o di prevenzione accentua la tendenza a divenire strumento di recupero coatto di beni che si ritengono frutto di accumulazione patrimoniale illecita sulla falsariga della confisca di prevenzione antimafia inserita nell’ordinamento dalla L. n. 646 del 1982 è inevitabile che il contraltare di simile tendenza peraltro amplificata dalla proliferazione di ulteriori tipologie di confische non strettamente pertinenziali, come la confisca di valore e per equivalente sia rappresentato dalla necessità di disciplinare le inevitabili interrelazioni che nel sistema economico e della circolazione dei beni si sono venute a determinare tra il bene in questione e i soggetti terzi che hanno acquisito medio tempore dei diritti, correlati al medesimo. Ed l’principi generali sul tema, poi formalizzati dall’intervento legislativo del 2011 in sede di prevenzione art. 52 , restano - a ben vedere - quelli dettati dalle Sezioni Unite di questa Corte nel noto arresto Bacherotti, risalente al 1999. In tale decisione Sez. U. n. 9 del 28.4.1999 , si è in sostanza affermato - in via generalissima - che il sacrificio dei diritti vantati da terzi su res oggetto di confisca non può essere ritenuto conforme ai principi generali dell’ordinamento lì dove il terzo sia da ritenersi estraneo alla condotta illecita altrui. Si è altresì precisato che l’essere la confisca un modo àutoritativo di acquisto del diritto di proprietà non comporta che il trasferimento stesso possa avere un contenuto diverso e più ampio di quello che faceva capo al precedente titolare del bene, lì dove insistano diritti, non estinti, di terzi estranei. Ciò che rileva è pertanto l’attenta qualificazione della particolare condizione fattuale e giuridica del terzo che deve connotarsi - per evitare di ricadere nella condizione di soggetto colpevolmente avvantaggiato dall’altrui azione illecita - in termini di buona fede, intesa nella non conoscibilità - con l’uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta - del rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato o dalla condotta illecita commesso dal condannato. La citazione di tale arresto non è superflua, proprio in ragione del fatto che - come sostenuto da questa Corte di cassazione in numerosi arresti - la decisione in parola rappresenta l’antecedente logico della formalizzazione normativa, posto che il legislatore si è mosso - negli ambiti prima ricordati - con la consapevolezza di intervenire su un terreno già arato da autorevoli interpretazioni giurisprudenziali, ricognitive di un principio generale. Da ciò deriva la considerazione per cui l’avvenuta formalizzazione normativa del procedimento di riconoscimento della pretesa creditoria, da rivolgersi verso lo Stato destinatario del bene a titolo orginario, data la portata espansiva della disposizione di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 45, in punto di natura giuridica della confisca possiede un indubbio valore di conferma di quel principio da cui deriva, la cui realizzazione - in ambiti affini - va perseguita con il massimo grado di effettività, pena la violazione del basilare principio di ragionevolezza delle disparità di trattamento. 3.3 Non vi è, pertanto, alcuna ragione giuridica tesa a legittimare un diverso atteggiarsi della confisca di valore” e per equivalente, rispetto non già al destinatario primario il soggetto condannato, che subisce il giusto grado di afflitività della misura quanto al soggetto terzo” cui si tende ad imporre un sacrificio patrimoniale indiretto. Tale sacrificio in tanto può essere imposto in quanto il terzo non si trovi in quella condizione di incolpevole affidamento che, per converso ne impone la tutela da parte del giudice della esecuzione. In altre parole la più volte ribadita natura sanzionatoria” perché il bene colpito è surrogatorio del profitto del reato della confisca per equivalente è tale nei confronti del condannato, ma certo non assume valore alcuno di differenziazione del trattamento del terzo che, se realmente incolpevole, mantiene la pienezza del diritto all’indennizzo per la perdita della garanzia del credito. 3.4 Tutto ciò precisato, appare evidente che - nel caso in esame - il giudice della esecuzione, una volta dato atto dell’assenza del nesso di strumentalità tra erogazione del credito e condotta illecita, estende la cognizione a profili che non appaiono pertinenti, con motivazione contraddittoria. Se da un lato non è ultronea la verifica dei profili ordinari di diligenza all’atto della erogazione del credito , dall’altro è pur vero che la affermata finalizzazione del credito al compimento di una - diversa, rispetto a quella giudicata - attività illecita da un lato è meramente ipotizzata, dall’altro risulta smentita, sul piano logico, dall’intervenuto condono delle opere. In effetti, il condono riqualifica il bene e ne dimensiona il valore in termini di liceità. Se ciò non fosse avvenuto - a ben vedere non poteva nemmeno disporsi, in cognizione, una confisca di valore come quella operata. Va pertanto disposto, come da dispositivo, l’annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di Napoli.