Niente sospensione feriale dei termini per il reclamo avverso diniego di permessi

Il normale regime di sospensione dei termini in periodo feriale, previsto per il procedimento di sorveglianza e per i reclami e le impugnazioni dell’ordinamento penitenziario, non si applica in relazione al termine stabilito per la proposizione del reclamo avverso la concessione o il diniego di permessi premio o di necessità richiesti dal detenuto.

Questo il principio di diritto affermato dalla Prima Sezione della Corte Suprema n. 45736/19 , in ragione dei tratti normativi e delle peculiarità dell’istituto del permesso premio o di necessità al detenuto in carcere. Reclamo inammissibile. Nel caso di specie, un detenuto proponeva reclamo avverso il diniego del richiesto permesso premio che gli era stato notificato alle ore 10 del 10 agosto 2018. Il Tribunale di sorveglianza di Venezia dichiarava il gravame inammissibile perché proposto solo il 27 agosto 2018, ben oltre le 24 ore previste dall’art. 30- bis ord. pen. richiamato dal successivo art. 30- ter . Interponeva ricorso per cassazione il detenuto sostenendo che il Tribunale non avrebbe tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali, generalmente applicabile anche al procedimento di sorveglianza e pertanto anche al termine concesso per la proposizione del reclamo in materia di permessi. Sospensione feriale dei termini applicabile in materia penitenziaria I giudici di legittimità ritengono non fondato il ricorso proposto, pur riconoscendo che la sospensione feriale dei termini opera pure nel procedimento di sorveglianza da ultimo esteso anche alla decisione sulla revoca della misura alternativa alla detenzione interinalmente sospesa e ai reclami e impugnazioni previsti nell’ordinamento penitenziario con riguardo al termine per il reclamo in materia di liberazione anticipata o avverso il provvedimento adottato dal magistrato di sorveglianza ai sensi della legge n. 199 2010 o ancora avverso i provvedimenti presidenziali adottati de plano . ma niente sospensione feriale dei termini per il reclamo sui permessi Per gli Ermellini tuttavia il normale regime di sospensione dei termini in periodo feriale non si applica in relazione al termine stabilito per la proposizione del reclamo avverso la concessione o il diniego di permessi premio o di necessità richiesti dal detenuto. Ciò in ragione della peculiare fisionomia dell’istituto e del relativo mezzo di impugnazione, ed in considerazione della speciale natura del relativo termine. come in altri contesti processuali specifici. La Suprema Corte, dopo aver premesso che le deroghe testuali alla ordinaria sospensione feriale dei termini non sono suscettibili di estensione analogica, ripercorre se stessa laddove ha virato verso la diversa conclusione in contesti processuali dotati di marcata specificità termine richiesto per la richiesta di convalida del fermo, dell’arresto in flagranza, nonché alla celebrazione della relativa udienza di convalida o in materia di DASPO o al procedimento in materia di revoca della sentenza di condanna per abolizione del reato nei confronti di soggetto detenuto o, per restare in ambito penitenziario, rispetto alla decisione inerente alla revoca definitiva delle misure alternative alla detenzione, con riferimento ai trenta giorni con il quale il tribunale di sorveglianza è chiamato a deliberare sulla sospensione cautelativa delle misure alternative disposta dal magistrato di sorveglianza . Procedimento di permesso snello ed essenziale. La marcata specificità viene rinvenuta anche in capo all’istituto del permesso premio, che è connotato da snellezza ed essenzialità in quanto la relativa decisione è assunta senza formalità, sulla base di una istruttoria ufficiosa, meramente eventuale rispetto al permesso di necessità. Anche i rimedi impugnatori, a disposizione del P.M. e dall’interessato, vanno attivati nel ristretto termine di 24 ore e il gravame va definito entro dieci giorni anche se tale termine va coordinato con quelli più ampi previsti dagli artt. 666 e 678 c.p.p., posto che va assicurato il contraddittorio camerale . L’impugnazione blocca l’esecuzione del permesso. La mancata sospensione feriale del termine per proporre reclamo in materia di permessi è strettamente connessa alla sospensione dell’esecuzione del permesso ad eccezione di quello di necessità per visitare il congiunto in imminente pericolo di vita in pendenza del termine concesso al P.M. per avanzare reclamo, ovvero in pendenza del relativo giudizio. È chiaro allora che l’interesse del soggetto ristretto di usufruire del permesso sarebbe frustrata se il termine di 24 ore venisse assoggettato a sospensione feriale permesso che rimarrebbe sterilizzato” sino alla ripresa delle ordinarie attività processuali. In sostanza – proseguono i giudici di cassazione – nel mese di agosto non potrebbero essere liberamente accordati permessi contestualmente esigibili, proprio in un periodo in cui si concentrano le maggiori attese e richieste della popolazione detenuta. Il termine ad ore” per proporre reclamo. Per rafforzare l’approdo esegetico raggiunto, infine, la Suprema Corte compie alcune osservazioni sulla natura” del termine di impugnazione. La scelta legislativa di prevedere un termine a ore, non sottende solo ragioni di urgenza ma è giustificata dalla necessità di renderlo insensibile agli eventi processuali normalmente in grado di incidere sulla sua decorrenza, quali la sospensione, l’interruzione o la proroga. Si pensi, infatti, che mentre il termine scadente in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo, tale estensione non si applica ai termini processuali aventi natura oraria. Pertanto, il termine concesso dalla legge penitenziaria per le impugnazioni in materia di permessi, cadenzato a ore, si presente anche su tale versante strutturalmente incompatibile con il regime di sospensione processuale feriale. Il ristretto termine per proporre impugnazione non garantisce una tutela effettiva. Se le argomentazioni dell’odierna pronuncia appaiono condivisibili, si pone a monte” un problema di effettività del diritto di difesa e di tutela giurisdizionale in materia di permessi soprattutto dei permessi premio . Il diritto di difesa viene in sostanza violato laddove prevede un termine così ristretto appena 24 ore per procedere all’impugnazione, anche perché, per giurisprudenza costante della stessa Cassazione, il reclamo avverso i provvedimenti in materia di permessi viene considerato quale mezzo di gravame a tutti gli effetti. Ciò significa che deve contenere anche, a pena di inammissibilità, l’esplicitazione dei motivi. E tale arco temporale è troppo ristretto, nonostante il rigetto delle relative censure di illegittimità costituzionale sentenza n. 235/1996 , per poter consentire una tutela effettiva del detenuto che si veda rigettato il permesso. Soprattutto laddove il recluso non abbia nominato in questa prima fase un difensore di fiducia, risultando impossibile in questi casi avvisare nelle 24 ore il legale dell’eventuale diniego del permesso e interporre il reclamo. De iure condendo allungare il termine per il reclamo. Tali aspetti critici non mutano anche laddove si depositati la nomina di difensore prima della emissione del provvedimento di permesso soprattutto di quello premiale . IL difensore avrà solo 24 ore per proporre gravame avverso il provvedimento di diniego, pertanto l’impugnazione viene in sostanza proposta alla cieca” non avendo spesso il difensore il tempo necessario e la possibilità di visionare il fascicolo per intercedere con le argomentazioni in fatto poste a fondamento del rigetto. Per tali ragioni in una prospettiva de iure condendo è necessario allungare il termine per proporre reclamo. Anche perché l’applicazione del permesso premio è un passaggio di estrema importanza del cammino rieducativo del condannato quale primo gradino del percorso risocializzante attraverso la quale al detenuto viene concessa una finestra di libertà per saggiare i progressi trattamentali intramurali compiuti , prodromico alla successiva concessione di misure alternative alla detenzione.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 25 settembre – 11 novembre 2019n. 45736 Presidente Mazzei – Relatore Centofanti Ritenuto in fatto 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Venezia dichiarava inammissibile, per tardività, il reclamo proposto da M.M. avverso la decisione di diniego del richiesto permesso premio. Quest’ultima era stata notificata al detenuto il 10 agosto 2018 ore 10.00 , e il reclamo risultava presentato il successivo 24 agosto alle ore 10.30 , oltre il termine di 24 ore stabilito dall’art. 30 bis, comma 3, Ord. Pen., richiamato dall’art. 30 ter, commi 6 e 7. L’ordinanza rilevava comunque, incidentalmente, l’esistenza di titoli ostativi, ex art. 4 bis, comma 1, Ord. pen., e l’assenza dell’indispensabile requisito della previa collaborazione dell’interessato, condannato all’ergastolo, con la giustizia. 2. M. ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, sulla base di due motivi. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione della L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 2, e art. 30 ter, comma 7, Ord. pen Il Tribunale non avrebbe tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali, la cui generale disciplina, funzionale alla piena esplicazione del diritto di difesa, si applicherebbe anche nel procedimento di sorveglianza e si applicherebbe quindi, in assenza di deroga espressa, anche al termine, già in sé assai esiguo, concesso per la proposizione del reclamo in materia di permessi. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione dell’art. 30 ter, comma 4, Ord. pen. e travisamento del fatto. M. non avrebbe riportato alcuna condanna all’ergastolo e avrebbe interamente espiato la quota-parte di pena riferibile ai titoli ostativi di cui al menzionato art. 4 bis, comma 1, Ord. pen Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso non è fondato. 2. Secondo il costante orientamento di questa Corte, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, regolata in via generale dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, opera, in sé, anche nel procedimento di sorveglianza, rispetto a tutti i termini connessi con l’esercizio di attività di parte incluso, secondo il pronunciamento più recente, il termine di habeas corpus, della durata di trenta giorni, stabilito dall’art. 51 ter Ord. pen. per la decisione sulla revoca di misura alternativa alla detenzione interinalmente sospesa, trattandosi di decisione da adottare previa celebrazione dell’udienza in contraddittorio Sez. 1, n. 3265 del 01/12/2015, dep. 2016, Bellotti, Rv. 265723-01 . Anche rispetto al procedimento di sorveglianza ricorre, infatti, la ratio che informa la disciplina della sospensione feriale, che è quella v., ad es., Sez. 2, n. 34862 del 19/07/2016, Ricchiuti, Rv. 267771-01 di assicurare ai soggetti processuali, e anzitutto alle parti private, la concreta possibilità di un’efficace attività difensiva. La disciplina stessa è, per l’effetto, di applicazione tendenzialmente generale, mentre le deroghe devono ritenersi di stretta interpretazione, in quanto incidenti su valori costituzionalmente rilevanti art. 24 Cost., comma 2, e art. 111 Cost., comma 1 esse, inoltre, non sono mai giustificate dalla mera condizione detentiva dell’interessato, e sono piuttosto legate, nelle ipotesi contemplate dalla citata L. n. 742 del 1969, artt. 2 e 2 bis, alla volontà di rinuncia dal medesimo manifestata, ovvero alla formale dichiarazione giudiziale di urgenza, o anche a tipologie espresse di atti e di procedimenti, che però non ricomprendono l’esecuzione penale. Tale indirizzo ermeneutico è stato costantemente riferito, in modo specifico, ai reclami, e alle impugnazioni in genere, contemplati dalla legge di ordinamento penitenziario, i cui termini – dunque - sono stati sempre considerati sottoposti a sospensione feriale v., tra le molte, Sez. 1, n. 26696 del 23/05/2013, Bove, Rv. 256049-01, con riguardo al termine per il reclamo avverso il provvedimento adottato dal Magistrato di sorveglianza ai sensi della L. n. 199 del 2010 Sez. 1, n. 36228 del 23/09/2010, Ceniccola, Rv. 248283-01, in tema di ricorso per cassazione avverso i decreti presidenziali adottati de plano Sez. 1, n. 34631 del 22/05/2013, Ricciari, Rv. 257180-01, e Sez. 1, n. 21904 del 15/05/2008, Niccolini, Rv. 240027-01, in tema di reclamo concernente la liberazione anticipata . 3. Il normale regime di sospensione dei termini in periodo feriale non può, ciò nonostante, trovare applicazione, come correttamente ritenuto dall’ordinanza impugnata, in relazione al termine stabilito per la proposizione del reclamo avverso la concessione o il diniego dei permessi richiesti dal detenuto, a norma dell’art. 30 Ord. pen. ossia per il caso di imminente pericolo di vita di un suo familiare o convivente, o per altro evento familiare di particolare gravità , ovvero a norma del successivo art. 30 ter quale beneficio premiale, previsto in caso di regolare condotta del condannato e di assenza di pericolosità sociale termine di reclamo che la legge penitenziaria, nei medesimi articoli, fissa in 24 ore, decorrenti - per il pubblico ministero, per l’interessato e, se nominato, per il suo difensore su tale ultimo punto, arg. ex Sez. 1, n. 28962 del 13/06/2001, EI Bakmi, Rv. 219557-01 Sez. 1, n. 464 del 27/01/1997, Giglio Spampinato, Rv. 206974-01 Sez. 1, n. 433 del 22/02/1978, Fusilli, Rv. 138374-01 - dalla comunicazione della decisione soggetta a gravame. Tale negativa conclusione - non correlata dunque alla fenomenologia del procedimento di sorveglianza, che resta di per sé assoggettato alla disciplina della sospensione dei termini - si impone, per un verso, in ragione della peculiare fisionomia dell’istituto in esame il permesso, accordato al detenuto, di allontanarsi temporaneamente dalla struttura penitenziaria , e del relativo mezzo d’impugnazione, nonché, sotto altro aspetto, in considerazione della speciale natura del relativo termine. 4. Se è vero, infatti, che le deroghe testuali al canone della ordinaria sospensione feriale dei termini non appaiono estensibili per via analogica, questa Corte non ha tuttavia mancato - sino ad oggi - di attribuire rilievo viceversa impeditivo, in proposito, alle caratteristiche di contesti processuali ben individuati, dotati di marcata specificità. Sez. 1, n. 3947 del 12/11/1990, dep. 1991, Dragonetti, Rv. 186173-01, ha escluso la possibilità di riferire la disciplina della L. n. 742 del 1969, al termine previsto per la richiesta di convalida del fermo, e dell’arresto in flagranza, nonché alla celebrazione della relativa udienza di convalida artt. 390 e 391 c.p.p. , pur a partecipazione difensiva obbligatoria, trattandosi di un procedimento necessitato, composto da una pluralità di attività processuali, da compiersi nell’osservanza rigorosa di strettissimi termini processuali . L’assunto è stato ribadito, negli esatti termini, da Sez. 6, n. 10347 del 06/02/2013, Hamed, Rv. 254588-01, mentre, in precedenza, la sospensione feriale era stata ritenuta non operativa a proposito del procedimento di convalida del divieto questorile di accesso, L. n. 401 del 1989, ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni agonistiche Sez. 1, n. 27363 del 04/06/2003, Alio, Rv. 22556101, che supera il contrario avviso di Sez. 1, n. 3861 del 25/05/1999, Monti, Rv. 214304-01 . Analogamente, secondo Sez. 6, n. 5162 del 17/12/1997, dep. 1998, Compare, Rv. 210073-01, non è soggetto a sospensione, proprio per l’urgenza che ne costituisce il presupposto, il termine di convalida, da parte del tribunale investito della proposta di misura di prevenzione, del provvedimento di sequestro cautelativamente adottato dal presidente, ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 2 trasfuso nel D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 22 . Nè mancano decisioni di legittimità, che reputano inapplicabile l’istituto della sospensione dei termini nel periodo feriale, anche in assenza di espressa rinuncia dell’imputato, allo svolgimento del processo con rito direttissimo, conseguente all’avvenuta convalida dell’arresto Sez. 3, n. 19982 del 20/04/2011, Alì, Rv. 250388-01 Sez. 4, n. 3020 del 05/11/2002, dep. 2003, Russo, Rv. 223942-01 Sez. 2, n. 9094 del 03/05/1991, Rotili, Rv. 188135-01 . Tale opzione, invero non incontrastata, fa leva sull’urgenza del rito e sul disposto dell’art. 449 c.p.p., comma 3, che impone, successivamente alla convalida, di procedere immediatamente al giudizio, determinando così l’inoperatività delle previsioni della L. n. 742 del 1969 le quali si riespandono, comunque, in relazione ai termini stabiliti per l’impugnazione della successiva sentenza come ribadito da Sez. 5, n. 12011 del 01/12/2016, dep. 2017, Scriosteanu, Rv. 269469-01 , essendo altresì pacifico che l’ambito della sospensione abbracci la fase dell’impugnazione delle misure cautelari, incluso il riesame Sez. U, n. 5 del 20/04/1994, Iorizzo, Rv. 197702-01 , tranne che in materia di criminalità organizzata Sez. U, n. 37501 del 15/07/2010, Donadio, Rv. 247993-01 . È stato altresì ritenuto che la sospensione feriale dei termini processuali non operi in relazione al procedimento di revoca della sentenza di condanna per abolizione del reato, a norma dell’art. 673 c.p.p., nei confronti di soggetto detenuto Sez. 6, n. 811 del 15/02/2000, Vincenti, Rv. 217119-01 , dovendo in tale eventualità incondizionatamente prevalere il principio del favor rei. Occorre infine rammentare che, secondo un indirizzo nomofilattico in passato più volte affermato Sez. 1, n. 28469 del 27/06/2012, Chakhsi, Rv. 253281- 01 Sez. 1, n. 46086 del 20/06/2003, Sottosanti, Rv. 226215-01 Sez. 1, n. 90 del 12/01/1998, Bevilacqua, Rv. 209582-01 , la disciplina della sospensione feriale dei termini, pur generalmente applicabile anche con riferimento al procedimento di esecuzione e a quello di sorveglianza, non lo sarebbe rispetto alla decisione inerente la revoca definitiva delle misure alternative alla detenzione. Pur se tale principio è stato, come visto, più di recente contraddetto Sez. 1, n. 3265 del 2016, Bellotti, citata v. anche Sez. 1, n. 8846 del 17/02/2010, Maietta, Rv. 246633-01 Sez. 1, n. 46021 del 29/10/2004, De Santis, Rv. 230445-01 , quel che rileva, ai fini della disamina che si sta compiendo, è la possibilità, che la giurisprudenza di legittimità non esita ad ammettere, che il regime di sospensione feriale possa cedere il passo a fronte di cadenze procedimentali che impongano l’intervento della decisione entro termini inderogabili legislativamente prefissati come si verificherebbe, secondo detta impostazione, nel caso del termine di trenta giorni, entro il quale, ai sensi dell’art. 51 ter Ord. pen., il tribunale di sorveglianza è chiamato a deliberare sulla sospensione cautelativa di misure alternative alla detenzione, disposta dal magistrato di sorveglianza . 5. Appare così evidente che sulla configurazione del vigente modello di sospensione feriale dei termini, e sulla delimitazione della sua esatta portata applicativa, incidano anche argomentazioni di ordine sistematico, attinenti il momento processuale, o l’istituto, volta per volta coinvolti. Occorre allora considerare, con riferimento all’istituto del permesso riguardante soggetto detenuto, che il relativo procedimento è connotato da snellezza ed essenzialità. La valutazione è rimessa senz’altro ad organo monocratico, da individuarsi nel magistrato di sorveglianza art. 30 ter, comma 1, Ord. pen. , ovvero, per l’imputato e in relazione al permesso di necessità, al giudice procedente, e, in caso di Collegio, al solo suo Presidente art. 11, comma 4, e art. 30, comma 1 . La conseguente decisione è assunta senza formalità, sulla base di istruttoria officiosa, meramente eventuale in rapporto al permesso di necessità art. 30 bis, comma 4, Ord. pen. , da compiersi celermente secondo le puntuali indicazioni di cui agli artt. 64 e 65, del regolamento di esecuzione. Sono previsti rimedi impugnatori, a disposizione tanto del pubblico ministero che dell’interessato, da attivare entro il termine di 24 ore già menzionato - la cui estrema brevità è passata sinora indenne al vaglio di costituzionalità v. Corte Cost. n. 235 del 1996 per la manifesta infondatezza della relativa questione v., successivamente, Sez. 1, n. 244 del 13/01/2000, Forcieri, Rv. 215202-01, e Sez. 1, Sentenza n. 13395 del 19/02/2013, Zanda, Rv. 255645-01 - e da definire, secondo quanto dispone l’art. 30 bis, comma 4, Ord. pen., entro il decimo giorno successivo termine ora da coordinare con quelli più ampi, implicati dagli artt. 666 e 678 c.p.p., posto che il contraddittorio camerale deve essere assicurato anche in tale procedura da ultimo, Sez. 1, n. 5186 del 10/11/2015, dep. 2016, Pinna, Rv. 266136-01 . I benefici in parola rispondono a fondamentali esigenze, umanitarie o trattamentali, tutelate dall’art. 2 Cost., e art. 27 Cost., comma 3, le quali ampiamente giustificano l’interesse del detenuto al rapido svolgimento dell’intera sequela procedimentale, inclusa l’eventuale fase di gravame. La facoltà d’impugnare, d’altra parte, strettamente condiziona, in caso di concessione della provvidenza, la fruizione effettiva di quest’ultima. A norma dell’art. 30 bis, comma 7, Ord. pen., richiamato dal successivo art. 30 ter, comma 6, nè il permesso premio nè quello di necessità, benché deliberati, sono suscettibili di esecuzione in pendenza del termine concesso al pubblico ministero per avanzare reclamo, ovvero in pendenza del relativo giudizio fa eccezione, ai sensi dello stesso art. 30 bis, comma 8, il permesso rilasciato per visitare il congiunto in imminente pericolo di vita, rendendosi comunque in tal caso obbligatoria la scorta della polizia penitenziaria . È chiaro, a questo punto, che il citato interesse del soggetto ristretto, costituzionalmente protetto, sarebbe irrimediabilmente frustrato se il termine delle 24 ore dovesse essere assoggettato a sospensione feriale. Poiché anche il pubblico ministero si gioverebbe in tal caso del relativo regime giurisprudenza pacifica Sez. 5, n. 32014 del 15/03/2018, Della Medaglia, Rv. 273637-01 Sez. 6, n. 49523 del 13/09/2017, R., Rv. 271525-01 Sez. 1, n. 12273 del 05/12/2013, dep. 2014, Ciaramella, Rv. 262260-01 , il permesso concesso nell’imminenza del periodo feriale, o in sua costanza, rimarrebbe sterilizzato sino alla ripresa delle ordinarie attività processuali o, al limite, dovrebbe eseguirsi con le modalità più gravose . In sostanza, nel mese di agosto non potrebbero essere liberamente accordati permessi contestualmente eseguibili, e la preclusione sarebbe assoluta rispetto al permesso premio, ancorché si tratti, notoriamente, di uno dei periodi dell’anno in relazione a cui si concentrano, in vista del suo conseguimento, le maggiori attese e richieste della popolazione detenuta. L’abnormità di tale ultima conseguenza dimostra, più di ogni altro rilievo, l’implausibilità della relativa premessa, specularmente accreditando l’opzione ermeneutica che esclude l’applicabilità, in materia, della L. n. 742 del 1969 sulla sospensione feriale dei termini processuali. 6. La coerenza ordinamentale di tale approdo esegetico è rafforzata da considerazioni più generali, imperniate sulla natura del termine d’impugnazione delineato dagli artt. 30-bis e 30-ter Ord. pen Tale termine è stabilito a ore , secondo quanto consentito dall’art. 172 c.p.p., comma 1. Una scelta legislativa di questo tenore non sottende soltanto ragioni di urgenza, che potrebbero essere parimenti soddisfatte mediante l’individuazione di un termine di eguale contenuta durata, espresso tuttavia, come di consueto, in giorni . La scansione oraria del termine determina - a parere del Collegio conseguenze sistematiche ulteriori, che esattamente consistono nel rendere il termine stesso insensibile agli eventi processuali normalmente in grado d’incidere sulla sua decorrenza, quali la sospensione, l’interruzione o la proroga. Indice normativo univoco in tal senso è rappresentato dall’art. 172 c.p.p., comma 3, il quale - nello stabilire che il termine, scadente in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo, non festivo - limita espressamente tale regola al termine calcolato a giorni , escludendo quello ad ore . La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente richiamato tale importante differenziazione, correttamente negando l’operatività della proroga rispetto a termini processuali aventi natura oraria cfr. Sez. 3, n. 17288 del 20/02/2014, Troise, Rv. 261502-01, riguardante il termine massimo di 96 ore, previsto per la convalida del provvedimento del questore inibente l’accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni agonistiche nonché Sez. 1, n. 10762 del 05/03/2009,Visha, Rv. 242840-01, preceduta da Sez. 1,n. 11298del21/12/2000,dep. 2001, Tallarita, Rv. 218580-01, e Sez.1,n. 901del13/02/1998,Rossini, Rv. 209898-01, giusto in materia di reclamo avversodiniego di permesso premio . In rapporto all’assoluta specialità del termine processuale a ore , la medesima giurisprudenza cfr. Sez. 3, n. 5621 del 08/07/2016, dep. 2017, Sangrelli, Rv. 269304-01 Sez. 4, n. 26468 del 17/05/2007, Beben, Rv. 236994-01 Sez. 4, n. 7299 del 16/01/2004, Minutillo, Rv. 227350-01 ha negato che il suo corso possa essere, così come dilatato, neppure compresso, e ha pertanto escluso che ad esso sia riferibile il disposto dell’art. 172 c.p.p., comma 6, che ne anticipa la scadenza al momento in cui, secondo i regolamenti, l’ufficio abilitato a ricevere l’atto viene chiuso al pubblico le medesime pronunce hanno di conseguenza ammesso la parte, assoggettata ai termine, a servirsi di modalità di trasmissione a distanza dell’atto ad esso soggetto quali l’impiego del telefax , ribadendone insieme in tal modo i caratteri di perentorietà, garantita integrità ed essenzialità. Il termine ad ore , non soggetto a proroga nè, come visto, a restrizione di durata , è - a fortiori - insuscettibile di sospensione, quand’anche in rapporto al periodo di ferie estive degli avvocati. Una siffatta sospensione verrebbe, in misura ben maggiore, ad intaccarne essenza e funzione, compromettendone la stringente fisionomia di termine sui iuris. Sarebbero in tal modo vanificate le ragioni sottese, nell’impianto codicistico, alla sua autonoma identificazione e derogatoria regolamentazione. Nè tale esito ermeneutico è in grado di pregiudicare diritti o valori costituzionali, essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore la conformazione dei termini processuali e, in tale ambito, ogni opportuna e ragionevole valutazione, inevitabilmente frutto di un sottostante bilanciamento di interessi, in ordine alla necessità di discipline differenziate, del resto ben contemplate dalla L. n. 742 del 1969, e non estranee alla logica ad essa sottesa. Il termine concesso dalla legge penitenziaria per le impugnazioni in materia di permessi, cadenzato a ore , sì presenta dunque, anche come tale, strutturalmente incompatibile con l’invocato regime di sospensione processuale feriale. 8. L’infondatezza del primo motivo importa l’assorbimento del secondo e la finale reiezione dell’intero ricorso. A ciò consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.