Il difensore d’ufficio non può domandare la rimodulazione della pena

Il sostituto del difensore, a cui l’imputato abbia rilasciato procura speciale per il patteggiamento, può validamente perfezionare l’accordo sulla pena, in quanto nuncius della volontà dell’imputato. Invece, ove si proceda a rimodulare la pena in presenza di un difensore d’ufficio il sopradetto accordo è nullo poiché i poteri che derivano dalla procura speciale sono rilasciati intuitu personae , non potendo dunque rientrare tra quelli esercitabili dal sostituto processuale ex art. 102 c.p.p

Sul tema torna ad esprimersi la Corte di Cassazione con sentenza n. 45527/19, depositata l’8 novembre. I fatti. Il GUP presso il Tribunale di Chieti condannava gli imputati ad una pena di un anno e quattro mesi di reclusione per aver affermato il falso nel corso di un’udienza innanzi al Giudice di Pace nell’ambito di una causa per risarcimento da incidente stradale. Avverso la decisione propongono ricorso in cassazione gli imputati deducendo la nullità della sentenza poiché l’applicazione della pena è stata richiesta da difensore senza procura speciale. Rimodulazione della pena . La Suprema Corte, ritenendo fondato il motivo di ricorso, osserva che l’accordo è nullo poiché il difensore d’ufficio non è munito dei poteri per definire il trattamento sanzionatorio degli imputati. Infatti, rilevano i Giudici, la domanda di rimodulazione della pena è stata formulata dal sostituto speciale art. 102 c.p.p. che non ha i poteri del procuratore speciale. Sul tema, la giurisprudenza Cass. pen. n. 43045/12 ha affermato che il sostituto del difensore al quale l’imputato abbia rilasciato procura speciale per il patteggiamento con indicazione espressa della misura della pena e del computo per giungere ad essa, può validamente perfezionare l’accordo sulla pena perché in tal caso è mero nuncius della volontà dell’imputato . Pertanto, laddove si proceda a rimodulare la pena in presenza di un difensore d’ufficio l’accordo è nullo poiché i poteri che derivano dalla procura speciale sono caratterizzati dall’essere rilasciati intuitu personae , non potendo dunque rientrare tra quelli esercitabili dal sostituto processuale ex art. 102 c.p.p Alla luce di ciò, la cassazione ritiene che nei confronti degli imputati ricorrenti la sentenza vada annullata e gli atti trasmessi al Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 22 febbraio 8 novembre 2019, n. 45527 Presidente Mogini Relatore Agliastro Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il G.U.P. presso il Tribunale di Chieti, con sentenza in data 10/10/2018, applicava, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. e ss., nei confronti di F.F. , L.P. , C.L. e T.L. la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione con i benefici di legge, per il reato di cui agli artt. 110 e 372 c.p., per avere affermato il falso nel corso di un’udienza davanti al giudice di pace di Chieti nell’ambito di una causa civile per risarcimento da incidente stradale. 2. Ricorre per cassazione L.P. per il tramite del proprio difensore di fiducia deducendo violazione ed inosservanza dell’art. 74 e ss., in relazione all’art. 444 c.p.p., comma 2, con riferimento alla liquidazione delle spese in favore della parte civile costituita, che erano state riconosciute dal G.U.P 3. Ricorrono per cassazione con unico atto T.L. , F.F. , C.L. per il tramite del difensore di fiducia deducendo 1 nullità della sentenza per essere stata richiesta l’applicazione della pena da difensore non munito di procura speciale 2 illegalità della sentenza nella parte in cui ha condannato gli imputati alle spese di costituzione di parte civile. 4. In data 11/02/2019 la parte civile costituita M.L. ha presentato una memoria ai sensi dell’art. 611 c.p.p., nei confronti degli imputati L.P. T.L. , F.F. , C.L. ai quali veniva applicata la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione a seguito di patteggiamento. 5. Il ricorso presentato da L.P. deve essere dichiarato inammissibile. La ricorrente aveva sostenuto che la liquidazione in favore della p.c. non era corretta, in quanto il danneggiato dal reato nell’ambito del procedimento speciale di applicazione della pena non ha ragioni giuridiche per costituirsi parte civile è, pertanto, illegittima, la condanna dell’imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato costituitosi p.c Nel caso di specie, sostiene la ricorrente che l’accordo con il P.M. era stato raggiunto prima dell’udienza, mentre la costituzione è avvenuta nella stessa udienza di definizione del procedimento con il rito speciale. Questa Corte rileva che con la celebrazione dell’udienza preliminare con successiva richiesta di patteggiamento si apre la fase del giudizio. Nel caso di specie, la richiesta di patteggiamento è stata rimodulata all’udienza preliminare, all’esito del rilievo mosso dalla p.c. sulla incongruità della pena. Non si trattava, dunque, di udienza ai sensi dell’art. 447 c.p.p., bensì di ordinaria udienza preliminare alla quale la p.c. aveva diritto di partecipare e di costituirsi, avendo, peraltro, fornito il proprio contributo, tanto da avere condotto alla rimodulazione della pena e del relativo Ndr testo originale non comprensibile . La giurisprudenza ha sostenuto che in tema di patteggiamento il giudice deve condannare l’imputato al pagamento delle spese processuali a favore della p.c., a meno che non ritenga di compensarle, a condizione che la costituzione della p.c. sia avvenuta prima dell’accordo per l’applicazione della pena Sez. 4 n. 39527 del 06/07/2016, Sigolo, Rv. 267896-01 . Nel caso in esame, la costituzione è avvenuta ben prima del raggiungimento dell’accordo definitivo avvenuto all’udienza del 10/10/2018, attestato dalla presentazione della memoria di essa p.c. presso il P.M., il quale poi l’ha addotta alla udienza medesima. Il diritto della p.c. alla refusione delle spese viene esplicitamente collegato alla anteriorità della costituzione rispetto all’accordo per l’applicazione della pena, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., comma 2, il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile. 6. Gli altri ricorrenti hanno lamentato oltre alla violazione di legge relativa alla condanna alla refusione delle spese processuali, anche la nullità della sentenza per essere stata richiesta l’applicazione pena da un difensore non munito di procura speciale. Il motivo è fondato dovendosi ritenere nullo l’accordo, perché il difensore d’ufficio non è munito di poteri per definire il trattamento sanzionatorio degli imputati. Nei confronti di F.F. , T.L. e C.L. la sentenza deve essere annullata e gli atti trasmessi al Tribunale di Chieti. Infatti, la richiesta di rimodulazione della pena è stata formulata dal sostituto processuale ai sensi dell’art. 102 c.p.p., sfornito di poteri del procuratore speciale . Sul punto, risulta dal verbale di udienza preliminare del 10/10/2018 che le difese chiedono rimodularsi la richiesta di applicazione pena nel seguente modo p.b. anni due di reclusione ridotta per il rito ad anni uno e mesi quattro di reclusione. Pena sospesa. Il P.M. presta il consenso le difese dichiarano di farsi sostituire dal difensore d’ufficio. 7. Afferma la giurisprudenza che il sostituto del difensore di fiducia al quale l’imputato abbia rilasciato procura speciale per il patteggiamento con indicazione espressa della misura della pena e del computo per giungere ad essa, può validamente perfezionare l’accordo sulla pena perché in tal caso è mero nuncius della volontà dell’imputato Sez.1, n. 43045 del 25/09/2012, Salamone, Rv. 253785-01 . Nel caso in cui si proceda ad una rimodulazione della pena in presenza di un difensore di ufficio l’accordo è nullo in quanto i poteri derivanti dalla procura speciale si caratterizzano per essere rilasciati intuitu personae e, quindi, non possono rientrare tra quelli esercitabili dal sostituto processuale a norma dell’art. 102 c.p.p 8. Ne deriva che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente ai ricorrenti suddetti e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Chieti. 9. Il rilievo del sopra indicato vizio ha valore assorbente rispetto alla ulteriore violazione denunciata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di F.F. , T.L. e C.L. e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Chieti. Dichiara inammissibile il ricorso di L.P. che condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.