All’omessa dichiarazione dei beni pignorabili richiesta dall’ufficiale giudiziario segue una sanzione penale

Con l’intento di fornire all’ufficiale giudiziario gli strumenti necessari a ricostruire il patrimonio del debitore, il legislatore ha previsto che qualora l’esecutato ometta di dichiarare i beni pignorabili, nel termine di 15 giorni dall’invito dell’ufficiale giudiziario, sarà ritenuto responsabile penalmente ex art. 388 c.p

Così la Cassazione con sentenza n. 44895/19 depositata il 5 novembre. Il caso. La Corte d’Appello confermava la decisione del Giudice di merito che, al termine del giudizio abbreviato, dichiarava la penale responsabilità dell’imputato per non aver risposto all’invito dell’ufficiale giudiziario a presentarsi presso l’UNEP, nel termine di 15 giorni, per indicare gli ulteriori beni pignorabili. L’imputato ricorre per cassazione affermando che, poiché oggetto della dichiarazione erano esclusivamente i beni pignorabili, essendone privo, non era obbligato a farla, in quanto ai fini dell’esecuzione essa non avrebbe avuto alcuna utilità. L’intento del legislatore in tema di riforma delle esecuzioni immobiliari. La Corte di Cassazione, nell’affermare che sul debitore gravava l’obbligo di fornire una risposta, rileva che in base al combinato disposto degli artt. 388, comma 6, c.p., e 492, comma 4, c.p.c., all’omessa dichiarazione del debitore – o amministratore, direttore generale, liquidatore della società debitrice – dei beni ulteriormente pignorabili, nel termine di 15 giorni dall’invito dell’ufficiale giudiziario, segue una sanzione penale. Cosa che non accade nei casi di dichiarazione negativa, dove l’ufficiale giudiziario, su richiesta del creditore procedente, può consentire l’attivazione delle ricerche sulle banche dati di cui all’art. 492, comma 7, c.p.c Da tale quadro normativo, afferma la Corte, si evince l’intento del legislatore di evitare inutili e dannosi ritardi nell’individuazione dei beni assoggettabili alla pretesa del creditore e di favorire una concorsualizzazione della procedura di esecuzione forzata nel tentativo di assumere informazioni sulla consistenza del patrimonio del debitore . Inoltre, prosegue il Collegio, la ratio dell’intervento legislativo, effettuato con la riforma delle esecuzioni immobiliari di cui alla l. n. 52/2006, è quella di consentire all’ufficiale giudiziario di ricostruire nel modo più possibile completo il patrimonio del debitore, tutelando l’interesse del creditore all’effettività della procedura esecutiva, imponendo all’esecutato un vero e proprio obbligo di collaborazione. Omessa dichiarazione dei beni pignorabili e sanzione penale. La Suprema Corte conclude affermando che la norma incriminatrice non richiede che il creditore procedente abbia effettivamente subito un danno, ma si limita a predisporre strumenti di preventiva tutela della sua pretesa e che, dunque, il legislatore abbia voluto intendere tale fattispecie come reato di pericolo. Pertanto, la dichiarazione resa dal debitore, pur non legata a particolari vincoli formali, deve fornire un’adeguata informativa all’ufficiale giudiziario procedente e deve considerarsi omessa non solo quando manchi del tutto allo scadere del termine espressamente stabilito dalla legge, ma anche nell’ipotesi in cui non contenga elementi utili a consentire l’esatta identificazione degli ulteriori beni pignorabili, risultando così inidonea a determinare l’effetto dell’immediata apposizione del vincolo con le forme previste dall’art. 492 c.p.c., ossia quando non vengono indicati con certezza i beni pignorabili, la loro ubicazione, ovvero il terso debitore con modalità idonee a consentire al creditore di procedere ai successivi adempimenti ex art. 543 c.p.c. .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 18 settembre – 5 novembre 2019, n. 44895 Presidente Fidelbo – Relatore De Amicis Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 7 novembre 2018 la Corte d’appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari ha confermato la decisione assunta all’esito del giudizio abbreviato di primo grado, che dichiarava la penale responsabilità di B.N. condannandolo alla pena di Euro 400,00 di multa per il reato di cui all’art. 388 c.p., comma 6, perché, invitato dall’ufficiale giudiziario ad indicare le cose o i crediti utilmente pignorabili, ometteva di rispondere all’invito a presentarsi presso l’ufficio UNEP nel termine di quindici giorni previsto dall’art. 492 c.p.c., comma 4. 2. Avverso la decisione sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione il difensore, deducendo violazioni di legge con riferimento agli elementi costitutivi della penale responsabilità, sull’assunto che l’oggetto della dichiarazione per la quale il debitore riceve l’ingiunzione sono esclusivamente i beni pignorabili, con la conseguenza che, se il debitore ne è privo, non è obbligato a farla, poiché ai fini dell’esecuzione essa non avrebbe alcuna utilità. All’ufficiale giudiziario, infatti, per proseguire l’esecuzione forzata interessano soltanto i beni pignorabili, con l’ulteriore conseguenza che soltanto la disponibilità di beni pignorabili diversi da quelli già assoggettati a pignoramento obbliga il debitore a indicarli nella relativa dichiarazione. Nè, del resto, è stato compiuto un accertamento specifico sull’esistenza di ulteriori utilmente pignorabili nella disponibilità dell’imputato, dovendo conseguentemente presumersi che gli unici beni nella sua disponibilità fossero quelli elencati nel verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario. Considerato in diritto 1. Le ragioni di doglianza articolate nel ricorso sono state congruamente esaminate e disattese dalla sentenza impugnata, che ha ritenuto accertata l’omissione oggetto del su indicato tema d’accusa muovendo da un triplice rilievo in punto di fatto a che l’imputato non ha contestato di aver ricevuto la rituale notifica dell’avviso di cui all’art. 492 c.p.c., comma 4 b che egli non ha fatto pervenire, nel termine previsto dalla legge, la prescritta dichiarazione, espressamente richiamata nel verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario il 19 novembre 2010 con l’esplicito richiamo, fra l’altro, al reato previsto dall’art. 388 c.p., comma 6 c che, nell’eseguire un pignoramento mobiliare presso l’abitazione del B. , l’ufficiale giudiziario dava atto che il valore dei beni pignorati ammontava ad Euro 1.600,00 e che non erano stati rinvenuti beni sufficienti a soddisfare la pretesa del creditore, lasciando l’avviso previsto dall’art. 492 cit., con l’invito a presentarsi presso l’ufficio UNEP nel termine di quindici giorni per indicare la presenza di ulteriori beni e/o crediti utilmente pignorabili, accompagnato dall’ulteriore avvertimento circa le conseguenze dalla legge penale riconnesse all’omessa o infedele dichiarazione. 2. Ciò posto, deve ritenersi del tutto coerente l’epilogo decisorio cui sono pervenuti i giudici di merito nel ritenere che sul debitore comunque gravasse l’obbligo di fornire una risposta, la quale avrebbe dovuto essere necessariamente negativa nell’ipotesi in cui altri beni pignorabili non fossero stati rinvenibili, non potendosi pretendere, evidentemente, che altri beni venissero comunque indicati, anche a prescindere dalla loro effettiva esistenza. La tesi difensiva è infondata poiché la dichiarazione del debitore, secondo le correlate disposizioni di cui all’art. 388 c.p., comma 6, e art. 492 c.p.c., comma 4, deve essere comunque effettuata, laddove la contraria argomentazione che sorregge l’assunto dal ricorrente formulato implica l’inaccettabile conseguenza di spostare ad una fase temporalmente susseguente l’eventuale configurazione della responsabilità penale, che a seguir quella tesi verrebbe rimessa ad ulteriori accertamenti patrimoniali ovvero ad un’altra procedura esecutiva intentata dal debitore, così eludendo la ratio giustificativa dell’incriminazione e la stessa tipicità della fattispecie in contestazione. In forza del comma 4 della richiamata disposizione processuale, invero, l’ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare altri beni utilmente pignorabili nonché il luogo ove essi si trovino ovvero le generalità dei terzi debitori , nell’ipotesi in cui quelli assoggettati a pignoramento appaiano, come verificatosi nel caso di specie, insufficienti a soddisfare le ragioni vantate dal creditore procedente, oppure nel caso in cui sia manifesta la lunga durata della liquidazione, con l’avvertimento della sanzione prevista in sede penale in caso di omessa o falsa dichiarazione. La dichiarazione del debitore, consacrata nella redazione di un processo verbale che egli stesso sottoscrive, si inserisce all’interno di una procedura esecutiva in corso, il cui compendio patrimoniale è già apparso insufficiente per il soddisfacimento delle pretese creditorie ovvero di non pronta liquidazione, laddove l’omessa risposta o la mendace dichiarazione a seguito dell’invito rivoltogli dall’ufficiale giudiziario rischiano, rispettivamente, di rallentarne indebitamente l’iter o, addirittura, di alterarne la corretta ed efficace definizione. La norma incriminatrice contemplata nell’art. 388 c.p., comma 6, deve pertanto essere letta nella logica prospettiva di una stretta correlazione con la parallela, e contestualmente introdotta, disposizione di cui all’art. 492, comma 4, cit., ove espressamente si prevede che l’invito deve contenere il predetto avvertimento. La L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 2, in tema di riforma delle esecuzioni mobiliari, ha introdotto un nuovo comma 6 dell’art. 388 c.p., in forza del quale la pena comminata dal comma 3 dello stesso art. 388 è applicabile anche al debitore - o amministratore, direttore generale, liquidatore della società debitrice - che omette di rispondere entro 15 giorni all’invito rivolto dall’ufficiale giudiziario, o che effettua una falsa dichiarazione, con ciò prevedendo espressamente una sanzione penale nell’ipotesi di mancata collaborazione del debitore. L’invito può essere rivolto dall’ufficiale giudiziario in qualsiasi momento dell’esecuzione e può riguardare qualunque tipo di bene pignorabile, essendo la disposizione di cui all’art. 492 cit. collocata fra quelle sull’espropriazione in generale. A sua volta, la dichiarazione che il debitore esecutato deve rendere ai sensi dell’art. 492 c.p.c., comma 5, ricomprende tutti i crediti di cui lo stesso si ritenga titolare, a prescindere dalla effettiva sussistenza di un titolo e, a maggior ragione, da una eventuale futura contestazione del credito in sede giudiziale, ovvero dal suo accertamento con sentenza passata in giudicato v., in motivazione, Sez. 6, n. 15915 del 01/04/2015, Breda, Rv. 263081 . 3. Da tale quadro normativo si ricava l’intento del legislatore di evitare inutili e dannosi ritardi nella individuazione dei beni assoggettabili alla pretesa del creditore procedente e, al contempo, di favorire una concorsualizzazione della procedura di esecuzione forzata nel tentativo di assumere informazioni sulla consistenza del patrimonio del debitore. Nel caso di dichiarazione negativa, infatti, non sono previste sanzioni penali, ma l’ufficiale giudiziario, nell’esercizio dei suoi poteri di accertamento della consistenza patrimoniale del debitore e di ricerca dei beni, potrà consentire comunque l’attivazione delle ricerche sulle banche dati di cui al successivo comma 7 dell’art. 492 cit., su richiesta del creditore procedente quando il debitore sia un imprenditore commerciale . L’oggetto della dichiarazione, come si è visto, è complesso, poiché vi figurano non soltanto gli ulteriori beni utilmente pignorabili, ma anche i luoghi dove essi si trovino ovvero, ancora, le generalità dei terzi debitori la ratio della riforma, dunque, è quella di consentire all’ufficiale giudiziario di ricostruire nel modo più possibile completo il patrimonio del debitore, tutelando l’interesse del creditore alla effettività della procedura esecutiva ed, al contempo, imponendo all’esecutato un vero e proprio di collaborazione. Ne discende, come posto in rilievo dalla dottrina, che tanto l’omessa cooperazione - diretta a rendere più arduo il compito del creditore procedente - quanto la mendace dichiarazione di non possedere altri beni utilmente pignorabili, onde indurre il creditore ad abbandonare i propri sforzi , pur essendo rivolte ad un organo pubblico, offendono il medesimo interesse - interamente privato - di colui che ha promosso l’esecuzione e intende veder soddisfatto il proprio credito. Ai fini della consumazione del delitto, infatti, la norma incriminatrice non richiede che il creditore procedente abbia effettivamente subito un danno, ma si limita a predisporre strumenti di preventiva tutela della sua pretesa, facendo obbligo al debitore - attraverso la previsione delle condotte alternative dell’omessa risposta nel termine di quindici giorni dall’invito e della falsa dichiarazione - di indicare al pubblico ufficiale tutto ciò che possa condurre al pieno soddisfacimento della pretesa azionata in sede esecutiva. La fattispecie, dunque, è costruita dal legislatore quale reato di pericolo, poiché volta a fornire adeguati strumenti di tutela esecutiva al creditore procedente, irrilevante dovendosi ritenere, ai fini della realizzazione dell’offesa al bene protetto, l’accertamento ex post della non indispensabilità di quegli strumenti. Ne discende che la dichiarazione resa dal debitore, pur non legata a particolari vincoli formali, deve fornire un’adeguata informativa all’ufficiale giudiziario procedente e deve considerarsi omessa non solo quando manchi del tutto allo scadere del termine espressamente stabilito dalla legge, ma anche nell’ipotesi in cui non contenga elementi utili a consentire l’esatta identificazione degli ulteriori beni pignorabili, risultando così inidonea a determinare l’effetto dell’immediata apposizione del vincolo con le forme previste dall’art. 492 cit., ossia quando non vengano indicati con certezza i beni pignorabili, la loro ubicazione, ovvero il terzo debitore con modalità idonee a consentire al creditore di procedere ai successivi adempimenti di cui all’art. 543 c.p.c Nè può ritenersi, entro questa prospettiva, che il debitore possa unilateralmente sottrarsi all’obbligo dichiarativo imposto dalla disposizione processuale contestando la sussistenza dei presupposti del correlato invito a rendere la dichiarazione de qua insufficienza o inidoneità di quanto già pignorato o la congruità della dichiarazione già resa, ovvero nelle ipotesi in cui insorgano controversie fra lo stesso debitore e l’ufficiale giudiziario o tra il primo ed il creditore a fronte di tali evenienze, proprio per salvaguardare la funzione di tutela dell’interesse all’effettività della procedura di esecuzione forzata, dal legislatore assegnata alla previsione della norma incriminatrice, l’esecutato ha facoltà di rivolgersi al giudice dell’esecuzione per ottenere al riguardo una pronunzia con le forme dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. . 4. L’illustrata infondatezza dei motivi di ricorso non può far velo, tuttavia, alla constatazione che il reato ascritto all’imputato è oggi attinto da causa estintiva per decorso del corrispondente termine prescrizionale nella sua massima estensione ex art. 161 c.p. sette anni e sei mesi . I fatti integranti l’accusa sono cessati in data 11 dicembre 2018, quindi in epoca successiva alla pronuncia della sentenza di appello impugnata, atteso che al termine massimo di prescrizione, in scadenza il 4 giugno 2018, deve essere sommato un periodo di sospensione pari a sei mesi e sette giorni in conseguenza di un rinvio disposto per l’adesione del difensore ad un’astensione proclamata dagli organismi di categoria. La descritta emergenza impone l’annullamento senza rinvio della sentenza e la declaratoria della sopravvenuta causa estintiva del reato in ossequio all’obbligo di cui all’art. 129 c.p.p., comma 1, in carenza - per le ragioni dianzi esposte - di elementi che elidano la responsabilità penale del ricorrente o, comunque, configurino situazioni suscettibili di ricadere nel paradigma di cui all’art. 129, comma 2, cit. Evenienza, questa, da escludersi alla luce della logica e corretta motivazione della sentenza di appello, unico atto in base al quale unitamente alla confermata sentenza di primo grado questa Corte potrebbe individuare il profilarsi di una più favorevole causa liberatoria ex art. 129, comma 2, cit. rispetto alla causa estintiva prescrizionale Sez. 4, n. 40799 del 18/09/2008, Merlo, Rv. 241474 Sez. 6, n. 27944 del 12/06/2008, Capuzzo, Rv. 240955 . P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.