Se il Giudice di Pace richiama il 131-bis spetta all’imputato provare il pregiudizio derivatogli

Nel caso in cui il Giudice di Pace, ritenendo un reato non punibile per particolare tenuità del fatto, richiami l’art. 131- bis c.p. anziché l’art. 34 del d.lgs. n. 274/2000, l’errore non può essere censurato in quanto tale ma richiede che l’imputato deduca l’effettivo svantaggio processuale da esso derivato.

Così si è pronunciata la Cassazione con la sentenza n. 44118/19, depositata il 29 ottobre. Il caso. Il Giudice di Pace di Gorizia assolveva l’imputato dal reato di minaccia ai danni della moglie, ritenendo il fatto non punibile per particolare tenuità art. 131- bis , c.p. . Con la stessa pronuncia il Giudice condannava l’imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Avverso la decisione l’imputato, tramite il suo difensore, propone ricorso in Cassazione lamentando che l’assoluzione ex art. 131- bis c.p. osta ad una pronuncia di condanna ai fini civili. Inoltre, il ricorrente deduce l’inapplicabilità dell’art. 131- bis ai reati che competono al Giudice di Pace. Deve essere dedotto il concreto pregiudizio. La Cassazione, partendo dal secondo motivo, osserva che il Giudice di Pace ha effettivamente errato nel richiamare l’art. 131- bis c.p. in luogo dell’art. 34 del d.lgs. n. 274/2000, che disciplina i casi di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nei procedimenti relativi a reati di competenza del GdP. Osserva tuttavia la Cassazione che, benché le due norme abbiano fondamento differente, l’errore da parte del Giudice di Pace nel richiamare il 131-bis c.p. anziché il suddetto art. 34 non possa essere censurato in quanto tale ma richiede che sia dedotto dal ricorrente l’effettivo pregiudizio processuale derivatogli, i cui effetti negativi devono essere rimossi con la sentenza. Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente ha solo fatto valere in astratto l’inapplicabilità dall’art. 131- bis c.p. ai reati di competenza del Giudice di Pace. No alle statuizioni civili. La Suprema Corte, ritenendo fondato il primo motivo, ricorda che la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto non consente di decidere sulla domanda di liquidazione delle spese proposta dalla parte civile, poiché si può far luogo alle statuizioni civili nel giudizio penale solo in presenza di una sentenza di condanna o nelle ipotesi previste dall’art. 578 c.p.p., tra le quali non rientra quella di cui all’art. 131- bis c.p. . Chiarito questo, la Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, revocandole. Il resto del ricorso, invece, viene dichiarato inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 10 – 29 ottobre 2019, n. 44118 Presidente Miccoli – Relatore Morosini Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Gorizia ha assolto P.F. dal reato di minaccia, commesso ai danni della moglie, perché non punibile per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. con la medesima pronuncia ha condannato l’imputato, ai sensi dell’art. 538 c.p.p., al risarcimento dei danni in favore della parte civile. 2. Avverso la decisione l’imputato, tramite il difensore, propone ricorso immediato per cassazione, articolando due motivi. 2.1 Con il primo denuncia violazione di legge sul capo relativo alle statuizioni civili, sul rilievo che l’assoluzione ex art. 131-bis c.p. osta ad una pronuncia di condanna a fini civili. 2.2 Con il secondo lamenta analogo vizio deducendo l’inapplicabilità dell’art. 131-bis c.p. ai reati di competenza del giudice di pace. 3. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. Per ragioni di razionalità espositiva, la trattazione deve muovere dallo scrutinio del secondo motivo. 4. Il motivo è generico. 4.1 È vero che le Sezioni Unite hanno stabilito che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis c.p., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp, Rv. 271587 . Va tuttavia considerato che il proscioglimento nei casi di particolare tenuità del fatto non è avulso dal microsistema dettato per giudice di pace, poiché trova la sua declinazione procedimentale nella previsione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34. È pacifico che i presupposti dell’art. 131-bis c.p. e quelli del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34 divergono, posto che, nel procedimento dinanzi al giudice di pace, dopo l’esercizio dell’azione penale la sentenza per particolare tenuità del fatto può essere emessa solo se l’imputato e la persona offesa non si oppongono D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34, comma 3 . Così come è indiscutibile che, relativamente all’istituto di cui all’art. 34, la necessaria presenza della persona offesa trova fondamento nella finalità conciliativa , che rappresenta un tratto tipico del sistema delineato dal D.Lgs. n. 274 del 2000 Sez. 5, n. 3784 del 28/11/2017, dep. 2018, Indraccolo, in motivazione . Sistema che presenta caratteri assolutamente peculiari tali da renderlo non comparabile con il procedimento davanti al tribunale, e comunque tali da giustificare sensibili deviazioni rispetto al modello ordinario, le quali si innestano in un procedimento connotato, già di per sé, da un’accentuata semplificazione e concernente reati di minore gravità, con un apparato sanzionatorio del tutto autonomo cfr. Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp, in motivazione Corte Cost. ordinanza nn. 50 del 2016, 28 del 2007, 312 e 228 del 2005 sentenza n. 47 del 2014 . È del pari certo, però, che il proscioglimento per particolare tenuità del fatto costituisce un esito previsto dal procedimento dinanzi al giudice di pace. L’eventuale errore da parte del giudice di pace nel richiamare l’art. 131-bis c.p. piuttosto che il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34 non può essere censurato solo in quanto tale, ma richiede la deduzione di un effettivo pregiudizio da rimuovere per effetto di quella decisione, occorre cioè, sotto il profilo dell’interesse ad impugnare, un precipitato di concretezza, che è onere della parte dedurre Sez. 5, n. 44128 del 26/06/2018, P, in motivazione . 4.2 Non può negarsi l’interesse a ricorrere dell’imputato nei cui confronti venga emessa sentenza ex art. 131-bis c.p. dal giudice di pace, considerato che, ai sensi dell’art. 651-bis c.p.p., la decisione irrevocabile di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ha efficacia di giudicato in ordine all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o il risarcimento del danno Sez. 5, n. 32010 del 08/03/2018, Giordano, Rv. 273315 . È tuttavia necessario, nel rispetto dell’onere di specificità dei motivi di impugnazione, che l’imputato esponga quale sia stato in concreto lo svantaggio processuale da rimuovere e dunque indichi le specifiche ragioni che avrebbero dovuto condurre il giudice alla pronuncia di una sentenza ampiamente liberatoria. Nel caso di specie invece il ricorrente non indica alcun elemento concreto attinente alla insussistenza del fatto, alla sua liceità o alla non riconducibilità all’imputato, limitandosi a deduzioni involgenti l’inapplicabilità, in astratto, dell’art. 131-bis c.p. ai reati di competenza del giudice di pace. 5. Il primo motivo è fondato. La declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto non consente di decidere sulla domanda di liquidazione delle spese proposta dalla parte civile, poiché si può far luogo alle statuizioni civili nel giudizio penale solo in presenza di una sentenza di condanna o nelle ipotesi previste dall’art. 578 c.p.p., tra le quali non rientra quella di cui all’art. 131-bis c.p. Sez. 5, n. 6347 del 06/12/2016, dep. 2017, La Mastra, Rv. 269449 . 6. Discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alle statuizioni civili, capo che deve essere revocato. Il ricorso va, nel resto, dichiarato inammissibile. La natura del rapporto tra le parti private impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, che revoca. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge. Motivazione semplificata.