Condannato il titolare dall’agenzia viaggi in crisi che incassa le somme ma non consegna i biglietti ai viaggiatori

Nei contratti ad esecuzione istantanea, configurano il reato di truffa gli artifici e i raggiri posti in essere al momento della trattativa e della conclusione del contratto, idonei a trarre in inganno il soggetto passivo, indotto a prestare il suo consenso. Ne discende che, nel caso di contratto stipulato senza alcun artificio o raggiro, l’attività decettiva commessa successivamente alla stipula e durante l’esecuzione contrattuale è penalmente irrilevante, salvo che tale condotta non abbia indotto la vittima ad un’ulteriore attività giuridica che, in assenza di essa, non sarebbe stata compiuta.

Lo ha ribadito la Suprema Corte con sentenza n. 43909/19 depositata il 28 ottobre. Il caso. La Corte d’Appello confermava la sentenza con cui il Tribunale aveva condannato l’imputato al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili in relazione al reato di truffa. Nella fattispecie, l’imputato, in qualità di titolare dell’agenzia viaggi, si era appropriato dei biglietti della crociera prenotata dalle vittime, facendosi consegnare dalle stesse somme di denaro a più riprese. Avverso la decisione della Corte territoriale, l’imputato ricorre per cassazione sostenendo l’assenza di condotte artificiose integranti il delitto di truffa. Il reato di truffa nei contratti ad esecuzione istantanea. Posta l’infondatezza del ricorso, la Cassazione chiarisce che nei contratti ad esecuzione istantanea, configurano il reato di truffa gli artifici e i raggiri che siano posti in essere al momento della trattativa e della conclusione del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo, che viene indotto a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe prestato . Ne discende che, nel caso di contratto stipulato senza alcun artificio o raggiro, l’attività decettiva commessa successivamente alla stipula e durante l’esecuzione contrattuale è penalmente irrilevante, a meno che non determini, da parte della vittima, un’ulteriore attività giuridica che non sarebbe stata compiuta senza quella condotta decettiva . Nel caso in esame, nell’incassare le ultime rate del viaggio, il ricorrente aveva tenuto un atteggiamento integrativo di artifici e raggiri del reato di truffa, in quanto non aveva informato le vittime della grave situazione finanziaria in cui versava l’agenzia, assicurandole al contrario l’adempimento della sua prestazione. Per tali motivi, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 4 – 29 ottobre 2019, n. 43909 Presidente Gallo – Relatore Sgadari Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di Pesaro del 7 ottobre 2015, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili in relazione al reato di truffa, commessa quale titolare di una agenzia di viaggi, facendosi consegnare dalle vittime Sa.Cl. e Sa.Ro. delle somme di danaro a più riprese per effettuare una crociera, invece appropriandosene senza consegnare i biglietti del viaggio alle persone offese. 2. Ricorre per cassazione S.C. , deducendo 1 violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, sotto il profilo della sussistenza dell’elemento oggettivo del reato. Sostiene il ricorrente l’assenza di condotte artificiose integranti il delitto di truffa. Egli non avrebbe adempiuto agli obblighi contrattuali per difficoltà economiche sopravvenute alla conclusione del contratto e non dipendenti dalla sua volontà. Tanto emergerebbe dall’esame della persona offesa Sa.Ro. e dalla testimonianza di M.F. , la referente di MSC crociere, che entrambi i giudici di merito avrebbero travisato. Da tali risultanze e da altra documentazione cui si fa cenno in ricorso, risulterebbe che il contratto tra le parti era stato regolarmente stipulato e che, in fin dei conti, si sarebbe trattato di un mero inadempimento di natura civilistica 2 violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta responsabilità sotto il profilo della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. La circostanza che per tutto il 2012 l’agenzia di viaggi gestita dall’imputato avesse continuato a lavorare regolarmente, stipulando altri contratti andati a buon fine anche di maggior valore, nonché i tentativi dell’imputato di risolvere la sua esposizione economica, dovevano indurre la Corte di Appello a ritenere che egli non avesse agito con dolo fin dal momento della conclusione del contratto con le persone offese, che era sua intenzione onorare da qui, le rassicurazioni fornite alle vittime. Considerato in diritto Il ricorso è manifestamente infondato. 1. La pacifica giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, ritiene che nel delitto di truffa contrattuale, il momento di consumazione non può essere individuato in via preventiva ed astratta, essendo indispensabile muovere dalla peculiarità del singolo accordo, dalla valorizzazione della specifica volontà contrattuale, dalle peculiari modalità delle condotte e dei loro tempi, al fine di individuare quale sia stato in concreto l’effettivo pregiudizio correlato al vantaggio e quale il momento del loro prodursi Sez. F, Sentenza n. 31497 del 26/07/2012, Abatematteo, Rv. 254043 - 01 . Più in particolare, si è chiarito che nei contratti ad esecuzione istantanea, configurano il reato di truffa gli artifici e raggiri che siano posti in essere al momento della trattativa e della conclusione del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo, che viene indotto a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe prestato, sicché, nel caso di contratto stipulato senza alcun artificio o raggiro, l’attività decettiva commessa successivamente alla stipula e durante l’esecuzione contrattuale è penalmente irrilevante, a meno che non determini, da parte della vittima, un’ulteriore attività giuridica che non sarebbe stata compiuta senza quella condotta decettiva Sez. 2, Sentenza n. 29853 del 23/06/2016, Prattichizzo, Rv. 268073 - 01 . Nel caso in esame, non è contestata la circostanza che il contratto stipulato tra le vittime e l’imputato non avesse avuto esecuzione istantanea - come documenta anche l’indicazione del tempus commissi delicti nel capo di imputazione In Pesaro, fino al 13 marzo 2013 - in quanto le ultime rate del prezzo della crociera erano state versate al ricorrente finanche dopo che l’agenzia di viaggi a lui riferibile fosse stata sfrattata ed avesse subito un pignoramento mobiliare cfr. fg. 3 della sentenza di primo grado, richiamata da quella di appello . Nell’incassare le ultime rate, il ricorrente aveva serbato un atteggiamento integrativo degli artifici e raggiri tipici del reato di truffa, dal momento che non aveva informato le persone offese della grave situazione finanziaria in cui versava l’agenzia, al contrario le aveva rassicurate sul sicuro adempimento della sua prestazione, aveva concordato appuntamenti lontani dai locali sgombrati ai quali non si era presentato ed, infine, non si era più fatto rintracciare, a coronamento di una condotta che, quand’anche non truffaldina al momento della stipula del contratto, lo era diventata in corso d’opera e prima che il precipuo accordo con i signori Sa. l’unico che interessa in questa sede avesse definitiva esecuzione. Nel che, sono da ravvisarsi - con superamento di ogni altra obiezione difensiva tanto e come si è detto gli artifici ed i raggiri quali elementi costitutivi del reato contestato integrati anche dal solo silenzio maliziosamente serbato su circostanze decisive, cfr. Sez. 2, n. 28791 del 18/06/2015, Bidoli, Rv. 26440001 , quanto la sussistenza del dolo, come è stato sottolineato dalle due conformi sentenze di merito, non viziate da vizi logico-giuridici e scevre da travisamenti probatori. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila alla Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese processuali delle parti civili Sa.Cl. e Sa.Ro. , che liquida in Euro 3510,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA. Sentenza a motivazione semplificata.