Verifiche a cadenze irregolari: valido comunque l’esito fornito dall’etilometro

Confermata la condanna per un automobilista, beccato a guidare di notte in stato di ebbrezza. Irrilevante il dato, posto in evidenza dalla difesa, che le verifiche periodiche sull’apparecchiatura siano avvenute sempre in ritardo rispetto ai termini stabiliti.

Irrilevante il fatto che le verifiche sull’etilometro non siano state effettuate a cadenza regolare. Ciò non può mettere in discussione la validità del test a cui è stato sottoposto l’automobilista e che ne ha permesso la condanna per guida in stato di ebbrezza” Cassazione, sentenza n. 43822/19, sez. Feriale Penale, depositata oggi . Ritardo. Una volta ricostruito l’episodio che ha visto protagonista in negativo un automobilista, i giudici ritengono, prima in Tribunale e poi in Appello, legittima la sua condanna per essersi posto alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza con l’aggravante di avere commesso il fatto in orario notturno , e stabiliscono anche la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida . A inchiodare l’uomo è stato il risultato fornito dall’etilometro. E proprio l’apparecchiatura utilizzata per rilevare il tasso alcolemico è centrale nel ricorso proposto in Cassazione. Più precisamente, l’avvocato dell’automobilista sottolinea che dal libretto metrologico, depositato in atti, si evince che le verifiche periodiche sullo strumento sono sempre avvenute in ritardo rispetto al termine stabilito , e aggiunge poi che sarebbe illegittimo l’utilizzo di un dispositivo, pure omologato, per il quale non siano stati rispettati i prescritti controlli secondo regolari intervalli . Risultato. L’obiezione non convince però i Giudici della Cassazione, che confermano la condanna dell’automobilista. Decisiva la constatazione che, come evidenziato anche dalla documentazione difensiva, rispetto alla data dell’accertamento del reato, il positivo controllo periodico sul corretto funzionamento dell’apparecchiatura era stato effettuato appena due mesi prima . Peraltro, viene anche aggiunto che l’automobilista presentava una tipica sintomatologia collegata allo stato di ebbrezza, atta a corroborare il risultato fornito dall’etilometro , cioè occhi lucidi, alito vinoso, equilibrio precario . Impossibile, quindi, parlare di illegittimità dell’accertamento compiuto nei confronti dell’automobilista, e illogico invocare un principio di continuità nell’attuazione dei controlli sull’apparecchiatura , a maggior ragione quando, come in questo caso, l’avvenuta revisione si colloca in un’epoca molto vicina al controllo di polizia . E per chiudere il cerchio, infine, i Giudici del ‘Palazzaccio’ evidenziano anche che il legale non ha chiarito come le precedenti revisioni – non avvenuta a cadenze regolari – abbiano in qualche modo influito sulla inaffidabilità del risultato che ha portato alla condanna dell’automobilista.

Corte di Cassazione, sez. Feriale Penale, sentenza 30 luglio – 28 ottobre 2019, n. 43822 Presidente Di Tomassi – Relatore Bruno Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa in data 11/1/2019, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Mantova, ha ridotto la durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida applicata a Sa. An. Fa., confermando nel resto l'appellata sentenza di condanna. I giudici di merito, nelle due sentenze conformi, hanno ritenuto il Sa. responsabile del reato di cui agli artt. 186, comma 2 lett. c e 2-sexies cod. strada, per essersi posto alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza, con l'aggravante di avere commesso il fatto in orario notturno. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La difesa sostiene che il procedimento logico argomentativo seguito dai Giudici di appello per addivenire alla decisione di condanna nei confronti del ricorrente sia erroneo, contraddittorio ed assunto in violazione di legge. Nei motivi di appello si era evidenziato come ogni etilometro, prima di potere essere utilizzato, debba essere sottoposto a controllo e prova, sia al momento del primo utilizzo, sia in occasione di qualsiasi riparazione o intervento, sia annualmente, siccome stabilisce la circolare ministeriale n. 87/91 del Ministero dei trasporti, in ragione del richiamo contenuto nell'art. 3 del D.M. 196/1990 e sulla base di quanto stabilito dall'art. 379 del regolamento di attuazione del codice della strada che prevede Prima della loro immissione nell'uso gli etilometri devono essere sottoposti a verifiche e prove presso il Csrpad visita preventiva . Gli etilometri in uso devono essere sottoposti a verifiche di prova dal Csrpad secondo i tempi e le modalità stabilite dal ministero dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il ministero della Sanità. In caso di esito negativo delle verifiche e prove, l'etilometro è ritirato dall'uso . Tutto ciò, evidenzia la difesa, garantisce la costante e periodica verifica del rispetto degli errori massimi tollerati, imponendo al personale preposto di curare e verificare che le apparecchiature risultino sempre in regola con i prescritti controlli che sono annotati nel libretto metrologico . Nel caso di specie, dal libretto metrologico depositato in atti, si evincerebbe che le verifiche periodiche sono sempre avvenute in ritardo rispetto al termine stabilito la prima vista risale al 13/2/2009, la secondo è stata effettuata dopo oltre tre anni dalla prima, in data 15/10/2012 l'ultima è stata effettuata in data 22/1/2014 . L'utilizzo di un dispositivo, pure omologato, per il quale non siano stati rispettati i prescritti controlli secondo regolari intervalli, sarebbe illegittimo. Oltre a ciò, si evidenzia nel ricorso, all'esito della misurazione effettuata con la suddetta apparecchiatura sarebbero stati registrati valori elevatissimi, ai quali avrebbe dovuto corrispondere, secondo la tabella sintomatologica del Ministero della Sanità, uno stato di coma etilico. La inaffidabilità della misurazione sarebbe resa evidente dal contrasto di simili dati con il comportamento serbato dal ricorrente all'atto del controllo il Sa., senza mostrare segni di una importante alterazione, ha fornito il proprio numero di telefono agli agenti ed ha firmato i verbali che gli erano stati sottoposti. Considerato in diritto 1. I motivi di doglianza proposti dal ricorrente risultano manifestamente infondati, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. La Corte di merito ha fornito in motivazione adeguata risposta alle doglianze difensive, del tutto conforme ai principi espressi in materia in sede di legittimità. Secondo consolidato orientamento di questa Corte in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento, dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione, non essendo sufficiente la mera allegazione di difettosità o assenza di omologazione dell'apparecchio ex multis Sez. 4, n. 22604 del 04/04/2017, Rv. 269978 - 01 Sez. 4 n. 40722 del 09/09/2015, Rv. 264716 conf. n. 24206 del 04/03/2015, Rv. 263725 . A ciò deve aggiungersi, con rilievo di ordine dirimente, che l'art. 379, commi 6, 7 e 8 del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada si limita ad indicare le verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere omologati ed adoperati, senza prevedere alcuna sanzione di inutilizzabilità delle prove acquisite cfr. in termini Sez. 4, Sentenza n. 17463 del 24/03/2011, Rv. 250324 - 01 . L'applicazione di tali principi al caso in esame rende immune da vizi logici e giuridici la motivazione fornita dalla Corte di merito, la quale, con ragionamento del tutto congruo, ha affermato la validità degli esiti dell'esame alcolimetrico effettuato sulla persona dell'imputato, ponendo in rilievo che, sulla base della stessa allegazione difensiva, rispetto alla data dell'accertamento del reato, il positivo controllo periodico sul corretto funzionamento dell'apparecchiatura era stato effettuato appena due mesi prima. Inoltre, il ricorrente presentava, in ragione della constatazione effettuata dagli operanti, una tipica sintomatologia collegata allo stato di ebbrezza, atta a corroborare il risultato fornito dall'apparecchiatura occhi lucidi, alito vinoso, equilibrio precario . Per altro verso, la difesa si limita nel ricorso a dedurre la illegittimità dell'accertamento, invocando un principio di continuità nell'attuazione dei controlli sull'apparecchiatura in questione, senza realmente confrontarsi con l'argomentazione espressa dalla Corte di merito circa l'avvenuta revisione in un'epoca molto vicina a quella del controllo di Polizia e senza indicare come le precedenti revisioni - non avvenute a cadenze regolari - abbiano in qualche modo influito sulla inaffidabilità del risultato in atti. Puramente assertiva è l'ulteriore notazione riguardante le condizioni del ricorrente all'atto dell'accertamento. La Corte di merito ha posto in rilievo che la circostanza dedotta dalla difesa, in base alla quale il Sa. sarebbe stato lucido e ben orientato, contrasterebbe con il verbale in atti nel quale si indicano sintomi rivelatori dello stato di ebbrezza. Con riferimento a tale aspetto, la difesa sollecita una rinnovata valutazione degli elementi probatori posti a base della pronuncia di responsabilità. Occorre rammentare come l'articolo 606, comma 1 lettera e , cod.proc.pen. non consenta alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali cfr. Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01, così massimata L'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi , in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali . 3. Consegue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di Euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000 . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.