Calcolo della pena: la riduzione per la scelta del rito abbreviato va applicata per ultima

Ai sensi dell’art. 442, comma 2, c.p.p., la riduzione di pena prevista in caso di rito abbreviato va computata all’esito della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente all’applicazione della continuazione, al riconoscimento delle circostanze attenuanti ed aggravanti, al giudizio di bilanciamento ed all’applicazione della recidiva.

Sul tema la Corte di Cassazione con la sentenza n. 43595/19, depositata il 25 ottobre. Il caso. La Corte d’Appello di Napoli dichiarava l’inammissibilità dell’impugnazione proposta da un imputato avverso la sentenza di prime cure ritenendo generici i motivi del gravame. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione affermando che la Corte territoriale avrebbe errato nella sua affermazione posto che con i motivi di appello sarebbero state specificate le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a sostegno delle richieste, previo dovuto confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Determinazione della pena. Il Collegio condivide la conclusione di inammissibilità per genericità dei motivi in ordine alle censure relative alla responsabilità dell’imputato, all’applicazione dell’art. 131- bis c.p. e al riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, c.p Il ricorso viene invece ritenuto fondato per quanto attiene alla doglianza che il ricorrente aveva formulato in punto di determinazione della pena in virtù della scelta del rito abbreviato. La riduzione di pena prevista dall’art. 442, comma 2, c.p.p. va infatti computata all’esito della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente all’applicazione della continuazione, al riconoscimento delle circostanze attenuanti ed aggravanti, al giudizio di bilanciamento e all’applicazione della recidiva. Trattandosi infatti di una riduzione a carattere premiale e disancorata da ogni apprezzamento sul fatto e sul soggetto, non può essere ricondotta né alla categoria delle circostanze attenuanti né a quella delle diminuenti in senso tecnico-giuridico. Nella vicenda in esame invece, come risulta dalla sentenza di prime cure, il giudice ha erroneamente effettuato la riduzione della pena base solo per effetto delle attenuante generiche, trascurando la riduzione fondata sulla scelta del rito abbreviato. In conclusione, la sentenza impugnata viene annullata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 9 settembre – 25 ottobre 2019, n. 43595 Presidente Rago – Relatore Pacilli Ritenuto in fatto Con ordinanza del 13 marzo 2019 la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto da D.P.A. avverso la sentenza emessa il 20 luglio 2016 dal Tribunale della stessa città, avendo ritenuto generici i motivi del gravame. Avverso l’anzidetta ordinanza il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza dell’art. 591 c.p.p., lett. c e art. 581 c.p.p. in relazione all’art. 438 c.p.p. Secondo il ricorrente, la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere l’impugnazione generica, atteso che con i motivi di appello sarebbero state specificate le ragioni di diritto e gli elementi di fatto, posti a sostegno delle richieste, e sarebbe stato effettuato il dovuto confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Inoltre, la Corte territoriale non avrebbe considerato che, come dedotto dall’appellante, il giudice di primo grado aveva operato la riduzione della pena base solo per le attenuanti generiche e non anche per la scelta del rito abbreviato. All’odierna udienza camerale, celebrata ai sensi dell’art. 611 c.p.p., si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito all’esito, questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti. Considerato in diritto 1. Il ricorso è in parte fondato. 1.1 La Corte territoriale ha ritenuto l’atto d’appello inammissibile, essendo le richieste state formulate in termini generici e carenti di concreti riferimenti alla fattispecie giudicata e alla motivazione della sentenza gravata . 1.2 Siffatta conclusione può essere condivisa con riguardo alla censura sollevata con l’atto d’appello, relativa all’esclusione della responsabilità del ricorrente. Tale doglianza, infatti, difettava di confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Deve ricordarsi che questa Corte Sez. VI, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Rv 254584 ha affermato che la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso artt. 581 e 591 c.p.p. , devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta . 1.3 Del pari priva di specificità era la richiesta di applicazione dell’art. 131 bis c.p., atteso che l’appellante si era limitato a fare generico riferimento alle modalità della condotta e all’esiguità del danno, pari ad Euro 650,00 , senza specificamente indicare tutti i presupposti richiesti dalla norma de qua per la configurabilità della causa di non punibilità. 1.4 La richiesta di applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 era del tutto infondata, a fronte di un danno all’evidenza non esiguo 650,00 Euro . 1.5 Di contro, la conclusione, cui è pervenuta la Corte di merito, non può essere condivisa quanto alla doglianza che l’appellante aveva sollevato in ordine alla determinazione alla pena. Questa Corte Sez. 5, n. 55807 del 3/10/2018, Rv. 274622 ha già avuto modo di osservare che, in tema di rito abbreviato, la riduzione di pena, prevista dall’art. 442 c.p.p., comma 2, va computata all’esito della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente all’applicazione della continuazione, al riconoscimento delle circostanze attenuanti e aggravanti, al giudizio di bilanciamento ed all’applicazione della recidiva, atteso che tale riduzione, per il suo carattere premiale ed in quanto assolutamente disancorata da ogni apprezzamento concernente il reato oppure il reo , non può essere ricondotta nè alla categoria delle circostanze attenuanti nè a quella delle diminuenti in senso tecnico-giuridico. Ne discende, quindi, che il giudice, nell’irrogazione della pena, deve effettuare la riduzione, dapprima, per effetto delle attenuanti generiche e, poi, in considerazione del rito prescelto. Di contro, nel caso in esame, come emerge dalla lettura della sentenza di primo grado, il giudice ha erroneamente effettuato la riduzione della pena base solo per effetto delle concesse attenuanti generiche ma non anche - e all’esito di tale riduzione - in ragione del rito abbreviato scelto. Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, che dovrà attenersi ai principi dettati da questa Corte in ordine alla determinazione della pena in ipotesi di giudizio abbreviato, come sopra ricordati. 2. Deve dichiararsi l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità, atteso che l’annullamento concerne esclusivamente il trattamento sanzionatorio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l’affermazione di responsabilità.