Danneggiamenti, imbrattamenti e molestie: portinaio condannato per stalking

Nel mirino è finita soprattutto una condomina. Il custode dello stabile però è stato segnalato più in generale per comportamenti inurbani, insolenti e ostruzionistici nei confronti di diversi abitanti dello stabile e anche degli addetti alle pulizie.

Inurbano, insolente e ostruzionistico non esattamente le qualità migliori per un portinaio, sufficienti però per farlo condannare per lo stalking messo in atto ai danni di una condomina in particolare. Inequivocabili i comportamenti tenuti dall’uomo, respinta la tesi di un complotto a sfondo razziale messo in atto ai suoi danni da alcune inquiline dello stabile. Cassazione, sentenza n. 43566/19, sez. V Penale, depositata oggi . Molestie. A censurare i comportamenti tenuti dal portinaio – un uomo di colore - sono stati innanzitutto i Giudici del Tribunale e quelli della Corte d’Appello in entrambi i gradi di giudizio, difatti, egli è stato ritenuto colpevole del delitto di atti persecutori ai danni di una condomina dello stabile. Il quadro probatorio raccolto tra primo e secondo grado è ritenuto sufficiente anche in Cassazione, e comporta la conferma della condanna dell’uomo. Decisiva l’attendibilità riconosciuta ad alcuni condomini che in qualità di testimoni hanno riportato le condotte generalmente ostruzionistiche, inurbane e insolenti del custode, che aveva preso di mira una condomina in particolare. Più in generale, però, è emerso che l’uomo si è reso responsabile di gravi atti molesti in danno di condomini e prestatori d’opera nello stabile , come riportato in diverse segnalazioni ricevute dall’amministratore condominiale. In particolare, in quella documentazione si fa riferimento a un comportamento offensivo – non solo verbalmente –, alcuni tentativi di aggressione e svariate molestie, quali il continuo imbrattamento delle parti comuni dello stabile dopo le pulizie effettuate dagli addetti di una ditta, il distacco della corrente nel corso di quelle medesime operazioni, il danneggiamento – anche con l’urina – degli abiti personali degli addetti della ditta, abiti lasciati nell’apposito locale di cui aveva le chiavi solo il custode . Tali elementi sono sufficienti per inchiodare l’uomo, e per respingere, chiariscono i Giudici, l’ipotesi difensiva centrata su una presunta macchinazione a sfondo razziale ordita in danno del custode da un limitato gruppo di condomine . Su quest’ultimo fronte, in particolare, viene evidenziata l’inverosimiglianza di un’ostilità fondata su ragioni razziali e sopravvenuta anni dopo l’assunzione del custode .

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 21 giugno – 24 ottobre 2019, numero 43566 Presidente Catena – Relatore Tudino Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 3 ottobre 2018, la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale in sede del 16 gennaio 2017, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di Ze. No. Be. in ordine al delitto di atti persecutori in danno di Ro. Ge. Ma. Ne., oltre statuizioni accessorie. 2. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, Avv. Ma. Co., affidando le proprie censure a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, deduce vizio della motivazione in riferimento alla mancata rivalutazione di attendibilità delle dichiarazioni della parte civile e omessa considerazione delle prove a discarico dell'imputato, per avere la Corte d'appello acriticamente recepito la motivazione della sentenza di primo grado, omettendo di confrontarsi con le critiche dell'appellante. Rappresenta, al riguardo, i profili di contraddittorietà delle prove orali e gli argomenti difensivi decisivi, essenzialmente relativi a controversie tra le parti, invece sottovalutati. 2.2. Con il secondo motivo, deduce mancata assunzione di prova decisiva, emersa in un procedimento collegato, e correlato vizio della motivazione in riferimento alla richieste di esame dei testimoni oculari di diverso episodio, separatamente giudicato, trattandosi di contributi dichiarativi determinanti, mentre la Corte territoriale ne aveva rigettato l'ammissione ritenendone la non indispensabilità e, comunque, la tardività, senza considerare trattarsi di prove sopravvenute ed ignorate senza colpa. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. Non coglie nel segno la doglianza articolata nel primo motivo di ricorso in relazione alla ri valutazione di attendibilità della persona offesa. 1.1. Richiamato il contrapposto fronte delle dichiarazioni testimoniali, attestate, da un lato, nel ricostruire a carico dell'imputato, custode dello stabile di comune residenza, condotte generalmente ostruzionistiche, inurbane ed insolenti, fino al punto da costituire - in danno di Ro. Ne. atti persecutori e, dall'altro, ad accreditare l'interesse al licenziamento, fondato su pregiudizi razziali, in capo a talune condomine, tra le quali la medesima Ne. e le testi Carminati, De Bernardi, la Corte d'appello ha proceduto ad una rinnovata valutazione d'attendibilità della persona offesa, valorizzando le dichiarazioni rese dall'amministratore del condominio, Po., e la serie di documenti comprovanti le numerose segnalazioni, inoltrate, sin dal 2009, al medesimo e relative a contestazioni mosse allo Ze., resosi responsabile di gravi atti di emulazione in danno di condomini e prestatori d'opera nello stabile. In particolare, mentre il teste Po. aveva ricostruito le segnalazioni pervenute da almeno cinque condomini, da fornitori e dagli addetti alle pulizie dello stabile, rappresentative di un comportamento del custode non solo verbalmente offensivo, bensì caratterizzato anche da tentativi di aggressione, riferendo di aver ricevuto egli stesso esplicite minacce in caso di licenziamento, dalla serie documentale versata in atti emergeva come, dal 2009 al 2011, lo Ze. si fosse reso protagonista di svariate iniziative moleste, quali il continuo imbrattamento delle parti comuni dello stabile subito dopo le pulizie effettuate dagli addetti della ditta Civic Service s.r.l., il distacco della corrente nel corso delle medesime operazioni, il danneggiamento - finanche con l'aspersione di urina - degli abiti personali degli addetti, lasciati nell'apposito locale di cui solo il custode aveva le chiavi. Evidenziati siffatti elementi, provenienti da fonti terze e non contestati nell'atto d'appello, la Corte territoriale, pur richiamando la valutazione di attendibilità della parte civile formulata dal giudice di primo grado, ha proceduto alla rinnovata verifica di credibilità della medesima, superando argomentativamente la tesi di una calunniosa macchinazione, congiuntamente ordita in danno del custode da un limitato gruppo di condomine, rispetto alla quale neppure le deposizioni favorevoli all'imputato i coniugi Co. e Ma., il primo testimone oculare di un colloquio tra la parte civile e la condomina Paris, in cui le due donne avrebbero espresso l'interesse all'allontanamento del portiere, appellato come negro di merda , riferito in assemblea condominiale a ben quattro anni di distanza sono state ritenute idonee ad introdurre elementi di ragionevole dubbio. Ed in tale contesto dimostrativo, la Corte territoriale ha ritenuto non decisive le produzioni difensive, relative a prove acquisite in altro procedimento penale tra le medesime parti, e consistenti nelle dichiarazioni rese dai dipendenti dello studio Be., sito nell'appartamento adiacente alla portineria, indicati dalla Ne. come spettatori di un atto di masturbazione, oggetto di ulteriore contestazione. 1.2. L'ampia disamina rassegnata nella sentenza impugnata e la valutazione di attendibilità della parte civile ivi contenuta si sottrae, pertanto, a censura, in quanto rispondente ai canoni declinati dall'art. 192, comma 3, cod. proc. penumero ed all'obbligo di ostensione dei criteri adottati e dei risultati raggiunti nella valutazione probatoria, nei termini declinati dalle massime di orientamento di questa Corte, nella sua più autorevole composizione Sez. U, numero 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 . Invero, in tema di testimonianza, le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto e, qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione Sez. 5, numero 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312 . E, nel caso in disamina, l'intento calunniatorio, esplicitamente evocato, ed anzi ribadito alla stregua di una concordata macchinazione punitiva, su base razziale, ordita da un coeso gruppo di condomine, risulta direttamente affrontato ed argomentativamente superato nelle conformi sentenze di merito, che hanno rilevato la non decisività, sul punto, delle dichiarazioni dei coniugi Corti-Ma., la convergenza delle testimonianze della Carminati e della De Bernardi e la concludenza rafforzativa degli ulteriori elementi, tra i quali le dichiarazioni dell'amministratore Po. e la copiosa corrispondenza acquisita agli atti. La sentenza impugnata non ha, inoltre, mancato di rimarcare l'inverosimiglianza di un'ostilità, fondata su ragioni razziali, sopravvenuta di anni rispetto all'assunzione del custode risalente al 2003 e tale da giustificare una strategia calunniosa, a fonte di comportamenti molesti e reiterati, connotati dalle medesime caratteristiche di quelli già segnalati da terzi all'amministratore. Donde la critica rivolta al protocollo valutativo della prova dichiarativa interessata - ed alla congruente motivazione - si rivela infondata, nella misura in cui, ribadendo gli elementi di asserita dissonanza con un fronte testimoniale opposto parziale e non risolutivo, trascura di confrontarsi con i numerosi elementi dimostrativi di fatti che si iscrivono in linea di continuità con le modalità comportamentali dell'imputato, del quale si predica solo in astratto, ed alla stregua del mero dato anagrafico, l'inverosimiglianza di un interesse personale nei confronti della persona offesa. Ne deriva l'infondatezza del primo motivo di ricorso. 2. Il secondo motivo di ricorso è, del pari, inconducente. 2.1. Il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello mediante acquisizione dei verbali di sommarie informazioni e di testimonianza dei dipendenti dello studio Be., reso in diverso procedimento, risulta - alla luce del complessivo dispiegarsi del giudizio probatorio ut supra rappresentato - correttamente giustificato, in considerazione della mancanza del requisito della decisività della prova, effettivamente sopravvenuta, trattandosi di dichiarazioni evidentemente apprezzate, in quel giudizio, in una diversa e ignota latitudine conoscitiva, come tale inidonea, già alla stregua dell'apprezzamento prognostico rimesso alla Corte d'appello, a disarticolare la complessiva valutazione d'attendibilità, come rinnovatamente giustificata nella sentenza impugnata. 2.2. In tema di ricorso per cassazione, invero, la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può essere censurata solo qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello Sez. 5, numero 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577, N. 1256 del 2014 Rv. 258236, N. 1400 del 2015 Rv. 261799, N. 48630 del 2015 Rv. 265323 , mentre la sentenza impugnata ha evidenziato, con motivazione incensurabile nella presente sede di legittimità, l'incidenza non risolutiva - in punto di attendibilità della parte civile - delle dichiarazioni non confermative di uno specifico e successivo atto, riferito all'imputato, in danno della Ne., da fonti dichiarative di cui si ignora se, nel diverso procedimento, sia stata disposta l'integrale assunzione. In altri termini, il tenore testuale di dichiarazioni testimoniali assunte in diverso procedimento non risultano autonomamente decisive ai fini dell'attendibilità della medesima persona offesa, laddove si ignori se la decisione resa nel separato giudizio sia stata fondata sull'assenza di riscontri o su una diversa considerazione della credibilità soggettiva, venendo perciò meno la stessa possibilità di qualificare come frazionata una valutazione della stessa persona offesa, resa in ambiti processuali diversi e per contestazioni non legate da vincoli di logica inscindibilità valutazione frazionata non operata nel caso in disamina e che è, invece, possibile nell'ambito dello stesso contenuto dichiarativo, salvo che la parte ritenuta inattendibile sia imprescindibile antecedente razionale dell'altra parte Sez. 4, numero 21886 del 19/04/2018, Cataldo, Rv. 272752, N. 40170 del 2006 Rv. 235575, N. 21640 del 2010 Rv. 247644, N. 21640 del 2010 Rv. 247644, N. 3015 del 2011 Rv. 249200, N. 3256 del 2013 Rv. 254133, N. 20037 del 2014 Rv. 260160, N. 46471 del 2015 Rv. 265874, N. 19495 del 2016 Rv. 266752 . Nella delineata prospettiva va, peraltro, rimarcato, come - qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito - la Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla ne consegue che la Corte, in presenza di una censura di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice a quo e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand'anche non correttamente giustificata o giustificata solo a posteriori Sez. 5, numero 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636, N. 15124 del 2002 Rv. 221322, N. 17979 del 2013 Rv. 255515 . Il rilievo sulla rinnovazione dell'istruttoria in appello è, pertanto, infondato. 3. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. penumero , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla refusione alla parte civile delle spese sostenute nel grado, come liquidate in dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado di giudizio, che liquida in Euro 2.000,00 oltre accessori di legge.