Custodia cautelare: è possibile sostituire la misura per incompatibilità “temporanea”?

In tema di misure cautelari, al di fuori dei casi in cui non sia espressamente consentito da singole norme processuali, non è possibile intervenire con prescrizioni aggiuntive né disporre prescrizioni a tempo” a fronte di situazioni di fatto temporanee, cui segua un ripristino automatico.

Il caso. Un soggetto sottoposto a custodia cautelare aveva ottenuto dal tribunale, adito quale giudice d’appello cautelare, la sostituzione per due mesi della misura custodiale con quella degli arresti domiciliari, onde consentire al detenuto di effettuare una terapia post chirurgica. Il provvedimento non era stato impugnato e, decorso il termine concesso, la Corte d’assise aveva disposto il ripristino della custodia in carcere. Il detenuto aveva dunque proposto appello cautelare, respinto dal tribunale per la libertà, ritenendo che nell’ipotesi in cui le condizioni di salute del detenuto risultino temporaneamente incompatibili con il regime carcerario sarebbe possibile concedere la misura degli arresti domiciliari a tempo”. L’incompatibilità temporanea e l’elasticità del regime. Secondo il provvedimento impugnato davanti alla Corte di Cassazione, la temporanea condizione di incompatibilità con il regime carcerario autorizzerebbe la sostituzione della misura con altra meno gravosa e legittimerebbe, dopo tale tempo, il ripristino della misura più grave, una volta venuta meno la condizione di incompatibilità. Ma si tratta di un ragionamento fallace, secondo la difesa e secondo la Corte di Cassazione. Il principio di legalità delle misure cautelari personali. Le misure cautelari personali possono essere applicate esclusivamente nell’ambito di figure tassativamente definite e non è possibile l’applicazione simultanea di due diverse misure tipiche. La Corte ha già affermato che l’applicazione cumulativa di misure cautelari personali può essere disposta solo nei casi espressamente previsti dalla legge mentre al di fuori dei casi in cui siano espressamente consentite da singole norme processuali, non sono ammissibili né l’imposizione aggiuntiva di ulteriori prescrizioni non previste dalle singole disposizioni regolanti le singole misure, né l’applicazione congiunta di due distinte misure che siano tra loro astrattamente compatibili. In breve, non vi è alcuna disposizione che consenta di sostituire una misura cautelare in ragione della modifica temporanea della condizione di fatto che ha indotto ad assumerla. La tipicità delle misure cautelari. La regola secondo cui le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del codice di rito ribadisce la doppia riserva che trova la sua genesi nella Costituzione e ha la finalità di ridurre ad un numero chiuso” le misure restrittive della libertà personale. La durata delle misure cautelari è legata al quadro che si delinea dalla valutazione delle esigenze cautelari. Le eventuali esigenze legate ad aspetti accessori, quali ragioni di famiglia o di salute, hanno una diversa valutazione e tutela da parte del legislatore ma non sono rimesse alla forza creatrice del giudice di merito. Diversamente opinando si finirebbe per creare un vulnus e si realizzerebbe una categoria di formazione giurisprudenziale incompatibile con la riserva di legge in materia di limitazioni della libertà personale. La riserva di legge contiene e legittima la riserva di giurisdizione il che significa che al giudice è riservato il potere di applicare la misura cautelare già prevista dall’ordinamento. La riserva di giurisdizione, però, non legittima l’autorità giudiziaria a creare misure diverse o a imporre prescrizioni o caratteristiche non previste normativamente. Per questi motivi è stato disposto l’annullamento senza rinvio del procedimento impugnato con ripristino della misura cautelare degli arresti domiciliari.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 19 luglio – 17 ottobre 2019, n. 42713 Presidente Rocchi – Relatore Cairo Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Lecce, adito in funzione di giudice d’appello cautelare, rigettava l’impugnazione, proposta nell’interesse di M.G. , avverso l’ordinanza della Corte d’assise di Lecce con cui aveva sostituito la misura degli arresti domiciliari, ripristinando quella della custodia cautelare in carcere. Osservava l’adito Tribunale che la misura era stata rinnovata sulla scorta di un accertamento medico-legale che documentava la compatibilità tra la condizione di salute e la restrizione carceraria dell’istante. Il perito, si annota, aveva sottolineato la necessità di un intervento di artroprotesi da eseguire, tuttavia, tra diversi anni su un arto che avrebbe dovuto acquisire un buon trofismo muscolare situazione attualmente non ricorrente. In particolare era stata disposta misura degli arresti domiciliarì limitando la verifica ad un bimestre e al fine di appurare l’andamento del trattamento fisioterapico. La Corte d’assise, all’esito del bimestre indicato, accertato che non era variata la condizione clinica ha disposto, in assenza di elementi di novità che potessero indurre a rivedere il quadro cautelare, il ripristino della misura originariamente sostituita. Su appello della difesa il Tribunale adito ha respinto l’impugnazione ritenendola infondata. Aveva lamentato la difesa che fosse impossibile concedere la misura degli arresti domiciliari a termine , sia pur alla luce di una incompatibilità temporanea tra le condizioni di salute e la restrizione carceraria. Il Tribunale del riesame adito in funzione di giudice d’appello cautelare aveva, invero, già concesso al M. la misura anzidetta degli arresti domiciliari per la durata di due mesi e al fine di permettergli di fruire della riabilitazione postchirurgica. Il Tribunale chiariva che decorsi i due mesi, accertata la condizione di compatibilità carceraria, si sarebbe dovuta ripristinare la misura di massimo rigore. Il ripristino di essa misura era, pertanto, previsto già nel provvedimento originario del 18/5/2018, provvedimento che non aveva subito censura attraverso il prescritto mezzo di impugnazione. Aveva, contrariamente ritenuto il Giudice della Libertà che fosse concedibile la misura degli arresti domiciliari a tempo e per ragioni di salute, poiché diversamente il sistema sarebbe stato contrario al principio di tutela del diritto alla salute costituzionalmente presidiato. 2. Ricorre per cassazione M.G. , a mezzo del difensore di fiducia, e articola tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione eccependo l’impossibilità di concedere la misura cautelare degli arresti domiciliari a tempo e ciò sia pur motivando e richiamando ragioni collegate al diritto alla salute. Erroneamente il tribunale aveva ritenuto legittimo il provvedimento dello stesso giudice del riesame che, in data 18/5/2018, aveva concesso la misura degli arresti domiciliari per un periodo di tempo pari a due mesi. La misura non poteva essere concessa, a differenza di quanto accadeva per la detenzione domiciliare, con effetto temporaneo. Al cospetto di una decisione di accoglimento della misura meno gravosa degli arresti domiciliari non sarebbe stato possibile aggravare la misura stessa se non a condizione che si fossero accentuate le esigenze cautelari stesse e nell’ipotesi in cui esse non fossero state controllabili con una misura meno afflittiva di quella di massimo rigore. Era in altri termini esclusa una revocabilità in peius e nella specie con la concessione degli arresti domiciliari si era formato un cd giudicato cautelare. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta che la scelta della misura è determinata dalla intensità del pericolo di commissione di altri reati, pericolo che si deve mostrare concreto e attuale. Non sarebbe bastato il pericolo di reiterazione, ma occorreva che si presentassero altre occasioni e che fosse elevato il rischio che l’indagato potesse cedere. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione di legge e in particolare la violazione del termine di deposito dell’ordinanza. Esso provvedimento era stato emesso all’udienza del 26/3/2019 e si sarebbe dovuto depositare nei trenta giorni successivi, salvo diversa indicazione del giudice che avrebbe potuto prorogare in dispositivo il deposito stesso al 45mo giorno. Nella specie, faceva difetto ogni diversa riserva sul termine e in ogni caso l’ordinanza era stata depositata oltre il 45mo giorno 14/5/2019 e, precisamente, nel 48mo giorno dalla data di deliberazione. Osserva in diritto 1. È fondato il primo motivo di ricorso e le altre doglianze sono assorbite nell’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, annullamento che si dispone -con ripristino della misura degli arresti domiciliari per quanto si passa ad esporre. 1.1. La questione di diritto sottoposta a questa Corte è relativa alla possibilità di concedere una misura cautelare coercitiva a termine . Nella specie, infatti, la custodia cautelare in carcere -in atto a carico di M.G. era stata sostituita per sua incompatibilità temporanea con il regime carcerario e si era applicata la misura degli arresti domiciliari. Il Giudice di merito ha ritenuto che, in difetto, il sistema sarebbe risultato contrario al principio di tutela del diritto alla salute, presidiato costituzionalmente art. 32 Cost. . Specificamente, il Tribunale, adito in sede di giudice d’appello cautelare, ex art. 310 c.p.p. aveva concesso per la durata di due mesi la sostituzione della misura custodiale carceraria con quella degli arresti domiciliari, in data 18/5/2018. Il tutto al fine di permettere al detenuto di effettuare una terapia post-chirurgica. Il provvedimento, d’altro canto, non era stato impugnato e solo all’esito del disposto ripristino da parte della Corte d’assise, in data 21/2/2019, il M. stesso aveva proposto nuovamente appello cautelare, dolendosi dell’impossibilità da parte del giudice testè detto di disporre il ripristino della misura di massimo rigore, essendo decorso il termine indicato. Il Tribunale della Libertà adito ha ritenuto che, là dove le condizioni di salute del detenuto risultino incompatibili temporaneamente con il regime detentivo di massimo rigore sarebbe possibile concedere la misura degli arresti domiciliari a tempo . 1.2. L’ordinanza impugnata, a prescindere dal difetto d’una richiesta cautelare espressa e dal rispetto del principio del ne procedat iudex sine actione, è fondata su un ragionamento giuridico errato. Partendo dalla possibilità di concedere una misura a tempo ritiene il Giudice di merito che la temporanea condizione di incompatibilità con il regime detentivo autorizzerebbe la sostituzione della misura in atto con altra meno afflittiva e legittimerebbe una sorta di automatico ripristino della misura più grave, alla cessazione della condizione di incompatibilità. Si configurerebbe, cioè, secondo il Giudice a quo, una elasticità del regime custodiale di massimo rigore, suscettibile di compressione ed espansione in ragione del mutare delle contingenze per cui risulta essere stato disposto. Questa Corte ha già avuto modo di osservare che, in ossequio al principio di legalità, le misure cautelari personali possono essere applicate esclusivamente nell’ambito di figure tassativamente definite pertanto, non è ammissibile l’applicazione simultanea, in un mixtum compositum , di due diverse misure tipiche Sez. 3, n. 37987 del 04/05/2004, Mosca, Rv. 230025 . Ciò perché il principio di tipicità e di legalità risulterebbe irrimediabilmente compromesso, appunto, dalla creazione, per prassi giurisprudenziale, di misure connotate da prescrizioni atipiche . Alcuna disposizione, infatti, prevede che si possa sostituire una misura cautelare in ragione della modifica temporanea della condizione di fatto che ha indotto ad assumerla. Peraltro, non ha esitato la giurisprudenza di questa Corte ad affermare che l’applicazione cumulativa di misure cautelari personali può essere disposta soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge all’art. 276 c.p.p., comma 1, e art. 307 c.p.p., comma 1 bis, La Corte ha altresì precisato che, al di fuori dei casi in cui siano espressamente consentite da singole norme processuali, non sono ammissibili nè l’imposizione aggiuntiva di ulteriori prescrizioni non previste dalle singole disposizioni regolanti le singole misure, nè l’applicazione congiunta di due distinte misure, omogenee o eterogenee, che pure siano tra loro astrattamente compatibili Sez. U, n. 29907 del 30/05/2006, La Stella, Rv. 234138 . 1.3. Ciò premesso si deve osservare che, nell’ambito delle disposizioni generali artt. 272-279 che reggono il sistema cautelare, l’art. 272 c.p.p. sancisce il principio di stretta legalità e traduce nel codice di rito quello di cui all’art. 13 Cost La regola indicata dall’art. 272 c.p.p. le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo oltre a ribadire una riserva doppia che trova la sua genesi nella norma costituzionale art. 13 Cost., comma 2 ha la finalità di ridurre a un numero chiuso le misure limitative della libertà, utilizzabili in funzione cautelare nel corso del procedimento penale. Già questo basterebbe ad escludere che si possano applicare controlli diversi da quelli espressamente considerati e che abbiano cittadinanza e copertura legale. Ciò perché la durata delle cautele è legata al quadro connesso alle esigenze e, in sua presenza, le misure stesse persistono in funzione del fine tipico di assicurarne il controllo. Le eventuali esigenze legate ad aspetti accessori, ragioni di famiglia, di salute, hanno diversa valutazione e tutela da parte del legislatore, ma per l’anzidetta riserva di legge non sono rimesse alla forza e alla libertà creatrice del giudice di merito. Se si ammettesse la possibilità di modellare le misure tipiche e caratterizzate dall’essere un numero legale chiuso con prescrizioni atipiche e caratterizzanti ciascun modello di controllo della libertà personale si finirebbe per creare un vulnus al principio anzidetto e, prima ancora, si realizzerebbe una categoria di formazione giurisprudenziale non compatibile con la riserva di legge. In materia di libertà personale il coordinamento tra riserva di legge e di giurisdizione è caratterizzato da un vincolo di continenza discendente. La prima riserva contiene, cioè, la seconda e la legittima nell’ambito e nei rigorosi limiti posti dalla previsione legale. Al Giudice, pertanto, è riservato il potere di applicare la misura cautelare già prevista dall’ordinamento. La riserva di giurisdizione, tuttavia, non titola l’A.G. a creare misure diverse o a imporre prescrizioni o caratteristiche non previste normativamente. Nel testo normativo l’avverbio soltanto sottolinea il principio di legalità e quello della tassatività. La descritta ratio legis è esattamente contraria a quella che ha guidato il Giudice di merito e tende a vincolare rigorosamente l’esercizio della discrezionalità in materia di limitazioni della libertà della persona. Ciò detto proprio la lettura degli artt. 272 c.p.p. e ss. impone di ritenere tipiche e nominate le misure cautelari personali, così come tipici e nominati sono i casi, le forme e i presupposti in presenza dei quali le stesse possono essere adottate Cass., Sez. Un., 5 luglio 2000 n. 24, P.M. in proc. Monforte . 1.4. Deve concludersi che, al di fuori dei casi in cui non sia espressamente consentito da singole norme processuali, non si possa intervenire con l’imposizione aggiuntiva di prescrizioni non previste dalle singole disposizioni regolanti le misure. Egualmente non sono possibili a fronte di situazioni temporanee che si manifestano in corso di esecuzione della misura, prescrizioni a tempo , con previsione di un automatico ripristino. A fronte di situazioni siffatte il Giudice è, piuttosto, tenuto a valutare se sostituire la misura o avvalersi dell’esecuzione di essa in contesti diversi ricorrendo anche ai ricoveri previsti dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 11. Ciò posto il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio. Segue il ripristino della misura degli arresti domiciliari precedentemente in atto, cui il M. va nuovamente sottoposto. Il nesso pregiudiziale tra i motivi e l’accoglimento del primo determina l’assorbimento dei temi ulteriori. P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Dispone ché copia del presente procedimento sia trasmessa al Procuratore generale per gli adempimenti di cui all’art. 626 c.p.p., con ripristino degli arresti domiciliari. Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa a cura della cancelleria al Direttore dell’istituto penitenziario a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.