Appropriazione indebita e procedibilità a querela della persona offesa

Con le modifiche apportate dal d.lgs. n. 36/2018, il reato di appropriazione indebita, come il delitto di truffa, è procedibile a querela della persona offesa anche qualora ricorra l’aggravante comune di cui all’art 61, comma 1, n. 11, c.p

Così la Cassazione con sentenza n. 42395/19, depositata il 16 ottobre. La Corte d’Appello, riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputata in relazione ad alcuni reati perché estinti per intervenuta prescrizione e rideterminava la pena per il reato di appropriazione indebita. Avverso la decisione di secondo grado il difensore dell’imputata propone ricorso per cassazione denunciando violazione di legge penale essendo stata applicata l’aggravante di cui all’art. 61, n. 11, c.p. nonostante la mancanza di prove del ruolo rivestito dall’imputata all’interno della società, tale da integrare l’abuso di relazione d’ufficio. Il reato quindi sarebbe procedibile a querela che, in tal caso, sarebbe irrituale poiché la legale rappresentante dell’anzidetta società non avrebbe indicato la fonte dei propri poteri di rappresentanza. Procedibilità a querela. Innanzitutto occorre dire che nel caso in esame non si è applicata l’aggravante di cui all’art. 61, n. 11, c.p. e qualora si fosse applicata comunque il reato di appropriazione indebita sarebbe procedibile a querela della persona offesa, a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. n. 36/2018. E la querela, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, è stata proposta in modo rituale. Infatti la S.C. ha più volte affermato che l’inefficacia delle querela vi è solo se manca un effettivo rapporto fra il querelante e l’ente ma non anche in caso di difetto dell’enunciazione formale della fonte dei poteri di rappresentanza, riconosciuti al legale rappresentante, come è appunto avvenuto nella fattispecie esaminata. Per tale motivo, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 10 settembre – 16 ottobre 2019, n. 42395 Presidente Gallo – Relatore Pacilli Ritenuto in fatto Con sentenza del 16 maggio 2018 la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, emessa il 27 marzo 2017 nei confronti di P.A. , ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai fatti di cui al capo B anteriori al omissis , perché estinti per intervenuta prescrizione ha rideterminato la pena e ha confermato nel resto. In primo grado è stata dichiarata l’improcedibilità per estinzione del reato di cui all’art. 494 c.p. per intervenuta prescrizione mentre l’imputata è stata assolta dal delitto cui all’art. 485 c.p. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ed è stata condannata per il reato di appropriazione indebita. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputata, deducendo i seguenti motivi 1 inosservanza o erronea applicazione della legge penale, essendo stata applicata l’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11, nonostante la mancata prova del ruolo rivestito dall’imputata all’interno della società C.D.C. Electric, tale da integrare l’abuso di relazione d’ufficio. Il reato sarebbe quindi procedibile a querela, che, nel caso in esame, sarebbe irrituale, in quanto la legale rappresentante della società non avrebbe indicato la fonte dei propri poteri di rappresentanza 2 carenza, mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, che avrebbe omesso di considerare la documentazione acquisita, da cui emergerebbe che l’autrice dell’intera vicenda non potrebbe essere l’imputata 3 violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui sono state denegate le attenuanti generiche, omettendo di considerare, tuttavia, la personalità dell’imputata, incensurata e senza alcun carico pendente 4 inosservanza o erronea applicazione degli artt. 163, 164 e 165 c.p., essendo stata subordinata la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale, senza però effettuare una valutazione, sia pure sommaria, sulle condizioni economiche dell’imputata 5 inosservanza o erronea applicazione dell’art. 165 c.p., u.c., non essendo stato stabilito il termine entro il quale l’imputata dovrebbe provvedere al pagamento della provvisionale a favore della parte civile. All’odierna udienza pubblica è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito all’esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Quanto al primo motivo del ricorso, con cui la ricorrente ha dedotto che si sarebbe dovuto escludere l’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11, con conseguente procedibilità a querela del reato ascrittole, deve rilevarsi che l’art. 61 c.p., n. 11, non risulta applicato nel caso in disamina, come reso evidente dal calcolo della pena, effettuato nelle sentenze di merito, che non danno conto di un aumento della pena base per effetto di aggravanti. Ad ogni modo, ove pure l’anzidetta aggravante fosse stata applicata, il reato sarebbe stato comunque procedibile a querela. Difatti, il D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36, art. 10, dispone che è abrogato l’art. 646 c.p., comma 3, e, poiché il suddetto comma 3 prevedeva espressamente delle deroghe al regime generale della procedibilità a querela stabilita dal comma 1, sia nei casi previsti dal citato art. 646 c.p., comma 2, cose possedute in deposito , sia ove ricorresse l’aggravante comune dell’art. 61 c.p., n. 11, fatto commesso con abuso di autorità, relazioni di ufficio o di prestazione di opera etc . il delitto di appropriazione indebita è divenuto sempre procedibile a querela della persona offesa. Lo stesso D.Lgs. prevede poi, al successivo art. 11, delle ipotesi residuali di procedibilità di ufficio anche per i delitti di truffa ed appropriazione indebita che la stessa riforma ha previsto ora a procedibilità a querela si stabilisce infatti che per i fatti perseguibili a querela preveduti dall’art. 640, comma 3, art. 640-ter, comma 4 e per i fatti di cui all’art. 646, comma 2, o aggravati dalle circostanze di cui all’art. 61, comma 1, n. 11, si procede d’ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale. Solo quindi in presenza di aggravanti ad effetto speciale potrà ritenersi continuare a sussistere la procedibilità di ufficio per il reato di appropriazione indebita aggravata ex art. 61 c.p., n. 11 in tutti gli altri rimanenti casi la procedibilità è a querela di parte. Di tale modifica normativa favorevole per l’imputato deve tenersi conto nei procedimenti ancora pendenti, come ricordato da questa Corte Sez. 2, n. 225 dell’8/11/2018, Rv. 274734 . Invero, vale al proposito il principio secondo cui il problema dell’applicabilità dell’art. 2 c.p., in caso di mutamento nei tempo del regime della procedibilità a querela, va positivamente risolto alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, di tale istituto, che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità. Infatti, il principio dell’applicazione della norma più favorevole al reo opera non soltanto al fine di individuare la norma di diritto sostanziale, applicabile al caso concreto, ma anche in ordine al regime della procedibilità, che inerisce alla fattispecie, dato che è inscindibilmente legata al fatto come qualificato dal diritto Sez. 3, n. 2733 dell’8/7/1997, Rv. 209188 . Nel caso in esame, quindi, a seguito della modificazione introdotta con il D.Lgs. n. 36 del 2018, pur se fosse stato applicato l’art. 61 c.p., n. 11, non essendo state contestate aggravanti ad effetto speciale, il reato sarebbe stato procedibile a querela della persona offesa. Ne discende che la deduzione in ordine all’insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11, tesa ad escludere la procedibilità d’ufficio, perde rilievo a fronte della modifica normativa anzidetta, che, per l’appunto, ha reso procedibile a querela il reato di appropriazione indebita, aggravato dall’art. 61 c.p.,n. 11. 1.1.1 Tanto premesso, deve rilevarsi che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, la querela è stata proposta in modo rituale. Questa Corte Sez. 2, n. 39839 del 27/6/2012, Rv. 253442 ha già avuto modo di affermare che l’inefficacia della querela consegue solo alla mancanza di un effettivo rapporto fra il quereante e l’ente ma non anche a difetto dell’enunciazione formale della fonte dei poteri di rappresentanza, conferiti al legale rappresentante. Si è precisato, in particolare, che, nel caso di querela sporta dal legale rappresentante di una persona giuridica, l’onere dell’indicazione specifica della fonte dei poteri è adempiuto con la mera indicazione dell’esistenza del rapporto di legale rappresentanza, incombendo poi su chi nega tale rapporto provare la propria eccezione Sez. 5, 14 febbraio 2006, n. 19368 . Nel caso in esame, sarebbe quindi stato onere della ricorrente dimostrare la mancanza di potere di rappresentanza in capo alla persona offesa onere che, però, non è stato adempiuto. 1.2 Il secondo motivo non è consentito, oltre a difettare di specificità. La Corte d’appello ha affermato che le dichiarazioni della parte civile erano attendibili, essendo confortate dalla documentazione bancaria, da cui si evinceva che tutta la corrispondenza, inerente al conto corrente della società CDC Electric, veniva indirizzata all’imputata, così da potersi affermare che quest’ultima operava sul conto corrente e si era appropriata di somme non di sua spettanza. Al cospetto della motivazione della pronuncia impugnata le deduzioni difensive, per un verso, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074 per altro verso, non si confrontano con le compiute e lineari argomentazioni, svolte dal giudice della cognizione, e, dunque, omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso Sez. 6, n. 20377 dell’11/3/2009, Rv. 243838 . 1.3 Il terzo motivo è privo di specificità. La Corte territoriale, nel denegare le attenuanti generiche, vista la pervicacia nella condotta delittuosa e l’assenza di resipiscenza dell’imputata, si è correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte, per la quale, al fine di ritenere od escludere la configurabilità delle attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole od all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può, pertanto, risultare all’uopo sufficiente ex multis, Sez. II, n. 3609 del 18.1.2011, Rv 249163 . 1.4 Il quarto motivo è manifestamente infondato. Questa Corte Sez. 5, n. 48913 del primo ottobre 2018, Rv. 274599 ha affermato che, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell’imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse, se dagli atri emergano elementi che consentono di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata. Nel caso di specie, la ricorrente neppure ha indicato se vi fossero stati elementi, attestanti le sue asserite modeste condizioni economiche, offerti alla valutazione del giudicante e da questi trascurati. In tale situazione la decisione di subordinare il beneficio de quo al pagamento della provvisionale in favore della parte civile non si presta ad alcun rilievo censorio. 1.5 Anche il quinto motivo è manifestamente infondato. In mancanza dell’indicazione in sentenza di un termine di adempimento del pagamento della disposta provvisionale, tale termine coincide con il passaggio in giudicato della sentenza Sez. 6, n. 54647 del 25/10/2018, Rv. 274646 . 2. Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile e tale declaratoria comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende, a titolo di sanzione pecuniaria. La ricorrente va altresì condannata alla refusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile P.F. , che si liquidano in complessive Euro 2.700,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla refusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile P.F. , che liquida in complessive Euro 2.700,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA.