La notifica al difensore dell’avviso di deposito dell’ordinanza cautelare può essere successiva all’interrogatorio di garanzia

La Suprema Corte fornisce alcune precisazioni in tema di obbligo di informazione del difensore circa l’avvenuta esecuzione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare nei confronti dell’assistito, nonché sulla notifica dell’avviso di deposito dell’ordinanza cautelare.

Questo l’oggetto della sentenza della Corte di Cassazione n. 42065/19, depositata il 14 ottobre. Il caso. Il Tribunale di Napoli respingeva il gravame proposto contro l’ordinanza con cui il GIP aveva rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare inflitta all’indagato fondata sulla perdita di efficacia della stessa per vizi inerenti all’interrogatorio di garanzia. Tali vizi concernevano le modalità di notifica dell’avviso di esecuzione della misura e dell’avviso di deposito ai sensi dell’art. 293 c.p.p., in quanto eseguita dopo l’esecuzione dell’interrogatorio. Il difensore dell’indagato si rivolge, dunque, alla Corte di Cassazione, lamentando l’incompleta esecuzione delle attività di ricerca del difensore ai fini della notifica di cui all’art. 293, comma 1- ter c.p.p. da cui conseguirebbe la violazione del diritto di difesa , e l’omessa notifica ex art. 293 c.p.p. prima dell’espletamento dell’interrogatorio di garanzia. Obbligo informativo e interrogatorio di garanzia. La Suprema Corte dichiara il ricorso infondato, chiarendo che l’obbligo informativo ha lo scopo di far conoscere al difensore lo stato di sottoposizione a misura cautelare del suo assistito, nonché di individuare gli estremi del procedimento nell’ambito del quale è stata emessa. Tale obbligo si riconduce all’esercizio del diritto a visionare gli atti e ad estrarne copia in vista dell’interrogatorio di garanzia, posto che in alcuni casi l’assistito non si trova nelle condizioni di informare celermente il proprio difensore. Tuttavia, nel caso di specie, il lamentato omesso adempimento dell’obbligo informativo del difensore relativo all’avvenuta esecuzione dell’ordinanza cautelare costituisce una circostanza smentita dalla motivazione della pronuncia impugnata, la quale precisa che la polizia giudiziaria aveva provveduto a comunicare al difensore l’avvenuta esecuzione della suddetta ordinanza al recapito telefonico fornito dallo stesso ricorrente, ma senza aver ottenuto risposta, rendendo quindi legittimo l’operato della polizia giudiziaria. Quanto al secondo motivo di ricorso, invece, gli Ermellini richiamano il principio in base al quale l’omessa notifica al difensore dell’avviso di deposito dell’ordinanza cautelare prima che venga esperito l’interrogatorio formale non dà luogo ad alcuna nullità. A tal proposito, la Corte precisa che l’avviso di deposito degli atti non è finalizzato univocamente alla conoscenza degli stessi prima dello svolgimento dell’interrogatorio, poiché non sussiste alcuna disposizione che ne preveda l’immediatezza ovvero il carattere preventivo del deposito, e nemmeno l’inosservanza di tale adempimento può costituire causa di nullità per lo stesso motivo , tenendo conto che l’assistenza dell’imputato è pur sempre garantita dall’avviso al difensore previsto dall’art. 294, comma 4 c.p.p. e dalle modalità di svolgimento dell’interrogatorio di garanzia. Non essendo, dunque, stata ravvisata alcuna compressione del diritto di difesa, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 12 settembre – 14 ottobre 2019, n. 42065 Presidente Cammino – Relatore Di Paola Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza in data 26 febbraio 2019, rigettava l’impugnazione proposta nell’interesse di B.G. , avverso l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Napoli che aveva rigettato l’istanza di revoca della misura cautelare, applicata nei confronti dell’indagato, fondata sulla dedotta perdita di efficacia della misura per vizi dell’interrogatorio di garanzia, discendenti dalle modalità di notifica dell’avviso dell’esecuzione della misura e dalla notifica dell’avviso di deposito ex art. 293 c.p.p. operata successivamente all’esecuzione dell’interrogatorio. 2.1. Propone ricorso il difensore dell’indagato deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento all’art. 178, lett. C , art. 291 c.p.p. scilicet, 293 comma 1 ter e art. 294 c.p.p. il Tribunale aveva erroneamente svalutato la questione dedotta, che riguardava l’incompleta esecuzione delle attività di ricerca del difensore al momento della notifica dell’avviso ex art. 293 c.p.p., comma 1 ter, da cui discendeva l’evidente violazione del diritto di difesa dell’indagato, in quanto il suo difensore non aveva potuto compiutamente esercitare il proprio mandato in sede di interrogatorio di garanzia deduceva il ricorrente che, al contrario di quanto affermato dal Tribunale del riesame, il difensore aveva fatto rilevare tale vizio nel corso dell’interrogatorio di garanzia. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento all’art. 178 c.p.p., lett. C , art. 293 c.p.p., comma 3 l’omessa notifica dell’avviso di deposito ex art. 293 c.p.p., prima dell’esecuzione dell’interrogatorio di garanzia, costituiva anch’essa evidente violazione del diritto di assistenza e difesa dell’indagato, considerata altresì l’omessa notifica al difensore dell’avviso dell’avvenuta esecuzione della misura cautelare. Considerato in diritto 1.1. Il ricorso è infondato. Non è condivisibile l’assunto del Tribunale secondo il quale va escluso che, in astratto, la violazione delle disposizioni di cui all’art. 293 c.p.p., nella parte relativa alla comunicazione immediata al difensore nominato, ovvero a quello di ufficio, delle operazioni compiute in sede di esecuzione dell’ordinanza che abbia applicato misure cautelari, integri una nullità ai sensi dell’art. 178 c.p.p., lett. c . La funzione dell’obbligo informativo, infatti, mira a porre il difensore nella condizione di conoscere lo stato di sottoposizione del proprio assistito alla misura cautelare e di individuare gli estremi del procedimento in relazione al quale l’ordinanza è stata emessa ciò, evidentemente, al fine di esercitare il diritto a visionare gli atti e a richiederne copia, nella prospettiva dell’espletando interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p., potendo darsi ipotesi - quale quella dell’indagato ristretto in un istituto penitenziario per altri titoli - in cui il soggetto sottoposto alla misura cautelare non sia in condizione di informare sollecitamente il proprio difensore così come deve tenersi conto della brevità dei termini imposti dalla legge al giudice per la fissazione dell’interrogatorio indicato, che può esser svolto anche l’ultimo dei giorni consentiti pur se con avviso tempestivo , ai sensi dell’art. 294 c.p.p., comma 4, sicché la mancanza di un adeguato termine per accedere agli atti, in difetto della preventiva conoscenza dell’avvenuta esecuzione della misura, potrebbe in concreto determinare un evidente pregiudizio alle ragioni difensive . Venendo al caso di specie, però, va rilevato che il denunciato omesso adempimento dell’obbligo di informazione del difensore dell’avvenuta esecuzione dell’ordinanza applicativa delle misure cautelari costituisce circostanza di fatto che è smentita dalla precisa motivazione sul punto del provvedimento oggetto dell’odierno ricorso. Infatti, l’ordinanza del Tribunale ha dato puntualmente conto delle attività svolte dalla polizia giudiziaria per comunicare, con il mezzo più sollecito, al difensore del B. l’avvenuta esecuzione dell’ordinanza che applicava la misura cautelare nei confronti del ricorrente la circostanza, poi, che al recapito telefonico, indicato dalla stesso ricorrente, nessuna risposta sia stata data al tentativo di comunicazione telefonica, non incide sulla legittimità dell’operato della p.g., che ha messo in atto, in quello specifico contesto procedimentale, i mezzi a sua disposizione per contattare il difensore, non reperito come già affermato, in condizioni del tutto analoghe e maggiormente incidenti sul diritto di difesa, in tema di avviso al difensore dell’arrestato della fissazione dell’udienza di convalida Sez. 4, n. 9892 del 03/12/2014, dep. 2015, Bibaj, Rv. 262453 Sez. 6, n. 37653 del 18/06/2014, Bevinetto, Rv. 261646 . 1.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, è stato di recente affermato e ribadito il principio di diritto alla stregua del quale l’omessa notifica al difensore dell’avviso di deposito dell’ordinanza cautelare prima dell’interrogatorio non determina alcuna nullità di quest’ultimo, la quale consegue esclusivamente alla mancata disponibilità, per lo stesso difensore, degli atti ordinanza, richiesta del p.m. e documenti su cui la richiesta si fonda nella cancelleria del giudice che ha emesso l’ordinanza Sez. 6, n. 13309 del 22/02/2018, Miceli, Rv. 272734, che si richiama alle precedenti decisioni Sez. Unite, n. 26798 del 28/06/2005, Vitale, Rv. 231349, e Sez. 6, n. 10854 del 29/01/2007, Ferraro, Rv. 235921 nel senso che l’interrogatorio di garanzia è nullo, con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare, nel solo caso di omesso deposito degli atti ex art. 293 c.p.p., v. Sez. 6, n. 55848 del 04/10/2017, Ferrante, Rv. 271844 . Il ricorrente non deduce, nè documenta, tale circostanza, evocando anche in questa sede il vulnus che sarebbe disceso dall’omessa comunicazione delle attività esecutive inerenti all’applicazione della misura, che avrebbe di fatto impedito di conoscere il contenuto degli atti indicati e, quindi, di esercitare le prerogative difensive. Ma neppure questa prospettiva coglie nel segno nel denunciare l’ipotizzata violazione del diritto di difesa, in quanto lo strumento dell’avviso di deposito degli atti posti a fondamento della richiesta di applicazione non è univocamente funzionale alla conoscenza degli atti prima che venga svolto l’interrogatorio si è, infatti, rilevato che il deposito in cancelleria delle ordinanze e del materiale su cui è stata fondata la richiesta del P.m. non deve necessariamente precedere l’interrogatorio, da effettuare ai sensi dell’art. 294 c.p.p., e neppure deve necessariamente aver luogo con carattere di immediatezza, non contenendo la norma indicata alcuna disposizione in tal senso nè l’inosservanza di tale adempimento può costituire, in difetto di espressa previsione, causa di nullità non essendo essa riconducibile ad alcuna delle ipotesi di nullità di ordine generale di cui all’art. 178 c.p.p., lett. c , dal momento che l’assistenza dell’imputato è comunque assicurata dall’avviso al difensore previsto dal successivo art. 294 c.p.p., comma 4, nonché dalle modalità stesse dell’interrogatorio, che deve svolgersi secondo lo schema fissato dall’art. 65 stesso codice, di per sé idoneo ad assicurare la compiuta conoscenza degli elementi in relazione ai quali deve essere impostata la risposta difensiva. Nell’enunciare tale principio la Corte ha sottolineato come esso non si ponga in contrasto nè con l’art. 3, nè con l’art. 24 Cost., in tal modo ritenendo manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale in parte qua degli artt. 293, 294 e 302 c.p.p. Sez. 1, n. 1361 del 20/11/2003, dep. 2004, Croce, Rv. 226632 . Piuttosto, va rilevato che il legislatore ha privilegiato l’interesse a provocare un immediato contatto tra l’indagato e il giudice della cautela per la verifica dei presupposti per la privazione della libertà , predisponendo differenti strumenti per assicurare alla difesa la consultazione degli atti depositati quale l’istanza di differimento dell’interrogatorio entro il termine inderogabile di cinque giorni ex art. 294 c.p.p. Sez. 2, n. 44902 del 30/09/2014, Cosentino, Rv. 260876 Sez. 1, n. 27833 del 01/03/2013, Tassone, Rv. 255818 . 2. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3. Copia del presente provvedimento deve essere trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario ove è custodito il ricorrente, affinché provveda a quanto previsto dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.