Se manca la prova dell’invio a mezzo PEC, l’istanza di rinvio per legittimo impedimento è inammissibile

In mancanza della prova dell’invio a mezzo PEC ovvero in assenza del deposito dell’attestazione della spedizione e della positiva consegna dell’invio tramite posta elettronica certificata dell’istanza di rinvio del giudizio per legittimo impedimento del difensore, questa deve essere dichiarata inammissibile.

Lo ribadisce la sentenza della Cassazione n. 40798/19, depositata il 4 ottobre. La vicenda. La Corte d’Appello, confermando la sentenza di primo grado, condannava alla pena di giustizia l’imputato ritenuto responsabile per aver detenuto e trasportato, in concorso con altri, hashish. Avverso tale decisione, l’imputato ricorre in Cassazione denunciando violazione di legge per aver la Corte territoriale omesso di esaminare l’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore per un’udienza, tempestivamente inoltrata, tramite PEC, con cui si dimostrava la concomitanza con altro impegno professionale. L’invio dell’istanza a mezzo PEC e i suoi effetti. Sulla questione posta in essere dinanzi ai Giudici della Suprema Corte, è opportuno ricordare che l’istanza di differimento può essere presentata, ai sensi dell’art. 420- ter , comma 5, c.p.p., purché siano soddisfatti i seguenti requisiti la specifica indicazione delle ragioni che rendono necessario lo svolgimento della funzione professionale del difensore in diverso processo la rappresentazione dell’assenza in detto procedimento di altro difensore che possa difendere l’imputato la rappresentazione dell’impossibilità di avvalersi di un sostituto sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio, ex art. 102 c.p.p. infine il legittimo impedimento deve essere prontamente” comunicato. Orbene, nel caso in esame, si nota come l’istanza, presente nel fascicolo, non è corredata dalla prova dell’invio a mezzo PEC, pertanto non può determinarsi se sia stata proposta tempestivamente. Si sarebbe dovuto almeno depositare l’attestazione della spedizione e della positiva consegna via PEC. Poiché ciò non è stato fatto, il ricorso deve essere rigettato.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 7 maggio – 4 ottobre 2019, n. 40798 Presidente Izzo – Relatore Nardin Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 8 giugno 2018 la Corte d’Appello di L’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Avezzano con cui O.A. è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4, per avere detenuto e trasportato, in concorso con altri, gr. 470 di sostanza stupefacente del tipo hashish. 2. Avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila propone ricorso l’imputato, a mezzo del suo difensore, affidandolo a due distinti motivi. 3. Con il primo motivo si duole, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c della violazione della legge processuale, in relazione all’art. 420 ter c.p.p., art. 484 c.p.p., comma 2 bis e art. 179 c.p.p., comma 1, per avere la Corte di Appello, in assenza di motivazione, omesso di esaminare l’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore per l’udienza del 8 giugno 2018, tempestivamente inoltrata, tramite PEC, in data 11 maggio 2018. Con siffatta istanza si rappresentava la concomitanza con altro impegno professionale certificato, consistente nella necessità di partecipazione, in quella stessa data, all’udienza preliminare di fronte al G.U.P. del Tribunale di Roma, in procedimento a carico di J. , nonché nella stessa data ad altra udienza davanti al G.U.P. del Tribunale di Roma, in procedimento a carico di M.A. , per i quali era stata assunta la difesa. Osserva che il giudice di secondo grado, preso atto dell’assenza del difensore di fiducia, procedeva nominando altro difensore, senza valutare la richiesta di rinvio, con ciò dando luogo ad una nullità idonea a travolgere tutto il processo, per difetto di assistenza dell’imputato. 4. Con il secondo motivo censura la sentenza ex art. 606 c.p.p., comma 1 lett. c , per falsa applicazione del disposto dell’art. 581 c.p.p., comma 1 lett. d . Rileva che la Corte territoriale ha dichiarato l’inammissibilità del motivo di appello inerente alla concessione delle attenuanti di cui all’art. 62 bis c.p., per difetto di specificità, facendo riferimento alla lettera della disposizione come sostituita dalla L. n. 103 del 2017, art. 1, comma 55, non ancora entrata in vigore al momento di proposizione dell’appello. Conclude per l’annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso non può trovare accoglimento. 2. Il primo motivo è infondato. 3. Ora, l’istanza di differimento può essere prospettata, ai sensi dell’art. 420 ter c.p.p., comma 5, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di ammissibilità indicazione specifica delle ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo rappresentazione l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato rappresentazione dell’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 c.p.p. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio cfr. Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015, Caputi, Rv. 263395 Sez. 3, n. 23764 del 22/11/2016 dep. 15/05/2017, M, Rv. 270330 . 4. A ciò deve aggiungersi, nondimeno, che il legittimo impedimento ai sensi dell’art. 420 ter c.p.p., comma 5, deve essere prontamente comunicato, in modo che il giudice al quale è formulata l’istanza di rinvio possa provvedere tempestivamente. 5. Ora, la verifica degli atti consente di rilevare che l’istanza -presente nel fascicolo e datata 5 giugno 2018, come sostenuto dalla difesa dell’imputato non è corredata dalla prova dell’invio via PEC, sicché non può determinarsi se sia stata tempestivamente proposta. Si tratta di una prova nell’esclusiva disponibilità della parte che, in assenza di riscontri nel fascicolo processuale sull’invio e sulla ricezione della richiesta ed in assenza di pronuncia da parte della Corte, avrebbe dovuto dare la prova di averla prontamente proposta, almeno depositando l’attestazione della spedizione e della positiva consegna via PEC. 6. Il secondo motivo è infondato. 7. Al di là dell’errato richiamo, da parte della Corte territoriale del testo dell’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d , anziché al testo previgente della medesima norma, vi è che le Sezioni Unite, già con sentenza precedente alla modifica legislativa, sostanzialmente anticipando, per via esegetica, attraverso la precisazione sulla disposizione all’epoca in vigore, il contenuto della riforma avevano chiarito che L’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 26882201 . 8. Dunque, la valutazione della Corte aquilana circa la genericità dei motivi relativi alla concessione delle attenuanti generiche, si pone in linea con l’interpretazione del vecchio testo normativo e non può essere censurata, sotto questo profilo. 9. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.