La dichiarazione di domicilio prevale sulla precedente elezione, anche se non espressamente revocata

Nulle le notificazioni eseguite al domicilio eletto dall’imputato presso il difensore d’ufficio in sede di convalida dell’arresto, poiché egli aveva successivamente dichiarato un domicilio diverso all’atto della scarcerazione.

Questa la decisione della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione n. 40487/19, depositata il 3 ottobre. Il caso. La Corte d’Appello di Messina confermava la pronuncia emessa dal Tribunale con la quale l’imputato era stato condannato per il reato di lesioni, commesso mediante l’utilizzo di una padella. Contro tale provvedimento, l’imputato propone ricorso per cassazione, deducendo, tra i diversi motivi, la nullità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari nonché dei successivi atti poiché eseguite al il domicilio da lui eletto presso il difensore d’ufficio in sede di convalida dell’arresto, senza tenere conto che egli aveva successivamente dichiarato un altro domicilio all’atto di scarcerazione. Elezione di domicilio. La Corte di Cassazione dichiara il motivo fondato, rilevando come da un lato risulti dagli atti che le notifiche siano state in effetti eseguite presso il difensore d’ufficio, nelle vesti di domiciliatario dell’imputato, e dall’altro che quest’ultimo abbia eletto domicilio diverso al momento della scarcerazione. A tal proposito, gli Ermellini osservano che la giurisprudenza di legittimità sul tema prevede che la dichiarazione di domicilio prevale su una precedente elezione di domicilio, pur se non espressamente revocata , non potendosi applicare il principio affermato dalla stessa secondo cui la nullità assoluta e insanabile si ha solo nel caso in cui la notificazione sia stata omessa ovvero risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, in quanto nel caso concreto non sussiste alcun rapporto di natura fiduciaria tra l’imputato e il difensore d’ufficio nominato in sede di convalida dell’arresto, non essendo, dunque, prospettabile la conoscibilità dell’atto da parte dell’imputato. Per questi motivi, le notificazioni effettuate devono ritenersi nulle, conseguendone l’annullamento senza rinvio non solo della decisione impugnata ma anche di quella emessa all’esito del giudizio di primo grado, e la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 10 gennaio – 3 ottobre 2019, n. 40487 Presidente Palla – Relatore Zaza Ritenuto in fatto 1. R.A.S.K. ricorre avverso la sentenza del 7 novembre 2018 con la quale la corte di appello di Messina, confermando la sentenza del Tribunale di Messina del 7 settembre 2015, riteneva il R. responsabile del reato di lesioni commesso aprile 2012 in danno di R.A.S. colpendolo con una padella. 2. Il ricorrente propone due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce nullità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e dei decreti di citazione per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto eseguita al domicilio eletto dall’imputato presso il difensore di ufficio, in sede di convalida dell’arresto, e non al domicilio successivamente dichiarato dallo stesso, all’atto della scarcerazione, in via omissis . 2.2. Con il secondo motivo deduce mancanza di motivazione sul diniego del beneficio della non menzione, richiesto con l’atto di appello in considerazione dell’incensuratezza e della giovane età dell’imputato e della contestualizzazione del fatto in una lite nella quale anche la persona offesa aveva assunto un ruolo attivo. Considerato in diritto Il motivo dedotto sull’eccepita nullità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e dei decreti di citazione per i giudizi di primo e di secondo grado è fondato. Risulta dagli atti che dette notifiche venivano in effetti eseguite presso il difensore di ufficio, avv. Davide Mario Restifo, quale domiciliatario dell’imputato. Ma risulta altresì che l’imputato, dopo aver eletto domicilio presso detto difensore in sede di convalida dell’arresto, all’atto della successiva scarcerazione dichiarava diverso domicilio in via omissis . Secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione di domicilio prevale su una precedente elezione di domicilio, pur se non espressamente revocata Sez. U, n. 41280 del 17/10/2006, C., Rv. 234905 Sez. 6, n. 30767 del 03/07/2013, Pozone, Rv. 257740 . Nel caso in esame, le notifiche dovevano pertanto essere eseguite presso il domicilio dichiarato dall’imputato in omissis , ed erano pertanto invalidamente effettuate presso il difensore. È ben vero che la stessa giurisprudenza ha pure affermato il principio per il quale la nullità assoluta e insanabile, prevista dall’art. 179 c.p.p., ricorre solo nel caso in cui la notificazione sia stata omessa ovvero, se eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028 Sez. 5, n. 48916 del 01/10/2018, O., Rv. 274183 essendo pertanto onere dell’imputato, nell’eccepire la nullità, non solo denunciare l’inosservanza della norma processuale, ma anche rappresentare la mancata cognizione dell’atto Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229541 Sez. 6, n. 24741 del 04/01/2018, Micci, Rv. 273101 . Tale principio, tuttavia, è stato declinato, con specifico riguardo al caso della notifica eseguita nei confronti del difensore di fiducia dell’imputato, anziché presso il domicilio dichiarato da quest’ultimo, nel senso della qualificazione della relativa nullità quale a regime intermedio, in quanto comunque non ostativa alla conoscenza dell’atto da parte dell’imputato in assenza della deduzione di circostanze di segno contrario, in base alla determinante considerazione della natura fiduciaria del rapporto in tal caso instauratosi fra l’imputato e il difensore Sez. 2, n. 48260 del 23/09/2016, Zinzi, Rv. 268809 . L’operatività del principio in esame non può pertanto essere estesa alla notificazione invalidamente eseguita, come nel caso di specie, presso il difensore di ufficio, con riguardo al quale detto rapporto fiduciario non è all’evidenza ravvisabile, e non è di conseguenza analogamente prospettabile la conoscibilità dell’atto da parte dell’imputato. Deve quindi essere dichiarata la nullità della notificazione all’imputato dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti successivi, seguendone l’annullamento senza rinvio non solo della sentenza impugnata, ma anche della sentenza di primo grado, e la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina, rimanendo assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina per quanto di competenza