Sul risarcimento del danno per la morte del prossimo congiunto

La Corte di Cassazione fornisce chiarimenti in merito al riconoscimento, alla liquidazione e all’individuazione dei destinatari del risarcimento del danno subito a causa della morte di un prossimo congiunto in un incidente stradale.

Questo il contenuto della sentenza della Suprema Corte n. 39734/19, depositata il 27 settembre. Il caso. La Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza con la quale il Giudice di primo grado aveva dichiarato l’imputato responsabile per il reato di omicidio stradale, condannandolo in solido con il responsabile civile al risarcimento del danno in favore delle parti civili, da liquidarsi in separato giudizio. Contro tale decisione, il responsabile civile propone ricorso per cassazione, contestando, tra i diversi motivi, la condanna civile generica a favore delle parti civili, visto il legame di parentela con la vittima, senza considerare che il danno per la morte del prossimo congiunto rappresenta un danno-conseguenza, che deve essere provato ed allegato dal danneggiato, non potendo solamente essere presunto per via del legame di parentela con la vittima. Danno per la morte del prossimo congiunto. La Suprema Corte dichiara infondato il ricorso, osservando come la giurisprudenza di legittimità, in materia di risarcimento del danno, sostenga che la parte civile possa limitarsi genericamente ad indicare di avere subito un danno, ed il giudice potrà limitarsi di conseguenza alla condanna generica rimettendo le questioni relative alla sussistenza del danno risarcibile al giudice civile. Gli Ermellini rilevano, infatti, che in sede di esercizio dell’azione civile nel processo penale, la parte civile può limitarsi ad allegare in via generica di avere subito un danno dal reato senza incorrere in alcuna nullità, poiché il giudice ha in ogni caso la possibilità di pronunciare una condanna generica qualora ritenga che le prove acquisite non consentano la liquidazione del danno. Egli, quindi, non è tenuto né a distinguere i danni materiali da quelli morali né ad espletare alcuna indagine circa la concreta esistenza di un danno risarcibile, limitando il suo accertamento alla potenziale capacità lesiva del fatto dannoso nonché alla sussistenza di un nesso causale tra questo ed il pregiudizio lamentato. Posto ciò, la Corte afferma che il danno conseguente all’uccisione del prossimo congiunto è riconducibile a quello non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c., e per la relativa prova sono sufficienti valutazioni in chiave prognostica e presunzioni in base agli elementi forniti dal danneggiato, come, ad esempio, l’intensità del vincolo parentale e la situazione di convivenza. Nel caso di specie, la Corte ha confermato il riconoscimento di un rapporto di parentela tra le parti civili ovvero il nonno, la zia e la cugina e la vittima, ed ha accertato la potenziale lesività del fatto dannoso la morte del congiunto , rimettendo correttamente al giudice civile la verifica circa l’effettiva sussistenza di danni risarcibili. Infine, gli Ermellini specificano che anche i nonni sono legittimati iure proprio ” a costituirsi parte civile ai fini del risarcimento del danno, a prescindere dal fatto che essi convivano o meno con la vittima. Alla luce di quanto esposto, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 11 luglio – 27 settembre 2019, n. 39734 Presidente Piccialli – Relatore Ranaldi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 18.5.2018 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato la responsabilità di C.V. in ordine al reato di cui all’art. 589 c.p., per avere cagionato, per violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la morte di P.G. , e ha, fra le altre cose, confermato la condanna dell’imputato e del responsabile civile Helvetia Assicurazioni, in solido fra loro, al risarcimento del danno in favore delle parti civili, da liquidarsi in separato giudizio. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore del responsabile civile Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA d’ora in poi Helvetia , lamentando quanto segue. 1 Vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale confermato la condanna civile generica in favore delle parti civili P.D. , Pu.Er. e Pu.An.Ri. rispettivamente nonno, zia e cugina della vittima -, ritenendo legittima la loro costituzione, stante il legame di parentela con la giovane deceduta , fermo restando che la quantificazione del danno avverrà in sede civile . Sul punto, tuttavia, la Corte di merito non ha considerato che il danno per la morte del prossimo congiunto costituisce un danno-conseguenza, che pertanto deve essere provato ed allegato dal danneggiato ex art. 2697 c.c., e non può essere presunto dal solo legame di parentela, come erroneamente affermato in sentenza. 2 Violazione di legge, per non avere la sentenza impugnata fatto corretta applicazione dell’art. 2697 c.c. che regola l’onere probatorio e che statuisce che chiunque voglia far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. 3. Il difensore delle costituite parti ha depositato in data 8.7.2019 note d’udienza con le quali insiste per il rigetto del ricorso e la conferma dei capi civili come determinati nei precedenti gradi di giudizio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. I motivi di censura prospettati non considerano la copiosa giurisprudenza di legittimità che, in tema di risarcimento del danno, afferma che la parte civile può limitarsi ad indicare genericamente di avere subito un danno, ed il giudice penale può limitarsi alla condanna generica, come nel caso, rimettendo al giudice civile le questioni sull’esistenza di un danno risarcibile. Infatti, in tema di esercizio dell’azione civile nel processo penale, la parte civile può limitarsi ad allegare genericamente di aver subito un danno dal reato, senza incorrere in alcuna nullità, in quanto il giudice ha sempre la possibilità di pronunciare condanna generica, là dove ritenga che le prove acquisite non consentano la liquidazione del danno con conseguenti effetti sull’onere di allegazione e prova spettante alla parte civile Sez. 4, n. 6380 del 20/01/2017, Regisp ani, Rv. 26913201 . La condanna generica al risarcimento dei danni, pronunciata dal giudice penale, non esige alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l’accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della esistenza di un nesso di causalità tra tale fatto e il pregiudizio lamentato Sez. 5, n. 45118 del 23/04/2013, Di Fatta, Rv. 25755101 . Il giudice penale, nel pronunziare condanna generica al risarcimento dei danni, non è tenuto a distinguere i danni materiali da quelli morali, nè deve espletare alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, potendo limitare il suo accertamento alla potenziale capacità lesiva del fatto dannoso ed alla esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato Sez. 5, n. 191 del 19/10/2000 dep. 2001, Mattioli, Rv. 21807701 . È poi vero che il danno subito in conseguenza della uccisione del prossimo congiunto si colloca nell’area del danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c. e, quale tipico danno-conseguenza, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento è stato, però, opportunamente precisato che a tal fine è possibile ricorrere a valutazioni prognostiche e presunzioni sulla base degli elementi obiettivi forniti dal danneggiato, quali l’intensità del vincolo familiare, la situazione di convivenza, la consistenza del nucleo familiare, le abitudini di vita, l’età della vittima e dei singoli superstiti, nonché la compromissione delle esigenze di questi ultimi Sez. 4, n. 21505 del 23/01/2009, Colarieti, Rv. 24377001 . 3. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata, in maniera del tutto congrua e logica, ha insindacabilmente riconosciuto il rapporto di parentela fra le parti civili costituite e la vittima, trattandosi rispettivamente del nonno, della zia e della cugina della povera P.G. di conseguenza, ha accertato la potenziale capacità lesiva del fatto dannoso morte del congiunto e l’esistenza di un nesso di causalità tra tale fatto e il pregiudizio lamentato. La sentenza di merito, insomma, nella specie ha correttamente ritenuto la potenziale configurabilità dell’an debeatur, rimettendo al giudice civile il compito di verificare l’effettiva esistenza di danni risarcibili, secondo il costante insegnamento giurisprudenziale dianzi richiamato. Del resto, è pacifico l’orientamento della Suprema Corte che ritiene legittima la costituzione di parte civile nel processo penale di un soggetto non legato da rapporti di stretta parentela e non convivente con la vittima del reato Sez. 4, n. 20231 del 03/04/2012 dep. 25/05/2012, Piazze, Rv. 25268301 a maggior ragione si ritiene che i nonni della vittima di un incidente stradale siano legittimati iure proprio a costituirsi parte civile per il risarcimento dei danni patrimoniali e morali, a prescindere dall’esistenza di un rapporto di convivenza con la vittima medesima Sez. 3, n. 29735 del 04/06/2013, Ferroni, Rv. 25591201 . 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente società Helvetia al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite, come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente società al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili Pu.Er. , Pu.An.Ri. , P.C. e P.C. questi ultimi due nella qualità di eredi di P.D. che liquida in Euro 3.500,00, oltre accessori come per legge.