Decorrenza del termine per proporre istanza di ricusazione

Qualora la causa di ricusazione attenga ad eventi verificatisi fuori dall’udienza e dal processo, ai fini della decorrenza del termine per proporre la relativa dichiarazione occorre fare riferimento al momento in cui la parte ha avuto personale, effettiva ed integrale conoscenza della stessa.

Questo il principio di diritto contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 39415/19, depositata il 26 settembre. Il caso. La Corte d’Appello di Messina dichiarava inammissibile perché tardiva l’istanza di ricusazione proposta nei confronti del Presidente del Collegio del Tribunale nel processo a carico dei richiedenti, per avere egli giudicato la posizione di questi ultimi incidentalmente in un precedente processo instaurato verso imputati differenti. Contro tale decisione, gli istanti propongono ricorso per cassazione, lamentando la violazione degli artt. 38, comma 2 e 41, commi 1 e 3 c.p.p., per avere la Corte dichiarato inammissibile l’istanza prodotta all’udienza tenutasi il 27.03.2019 rispetto alla conoscibilità della causa di ricusazione, oggetto di sentenza pubblicata il 20.07.2015, avendo ritenuto tale data il dies a quo per il calcolo del termine perentorio. L’istanza di ricusazione. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso fondato, rilevando che quando la causa di ricusazione si sia verificata al di fuori dell’udienza, ed anche al di fuori del processo pregiudicato”, la verifica del rispetto del termine decadenziale in base al canone della ordinaria diligenza diventa più complessa. Nel caso di specie, infatti, la causa di ricusazione è connessa al fatto che il Giudice ricusato abbia incidentalmente valutato la posizione dei ricorrenti in un altro procedimento instaurato nei confronti di imputati differenti. In tali evenienze, gli Ermellini ritengono più corretta l’interpretazione della giurisprudenza che ritiene che, ai fini della decorrenza del termine previsto dal comma 2 dell’art. 38 c.p.p. per la proposizione della dichiarazione di ricusazione, la causa della stessa possa dirsi nota” solo quando sia stata effettivamente conosciuta dalla parte, non essendo quindi sufficiente la mera conoscibilità, spettando l’onere della prova della conoscenza a chi ne contesta la tempestività. Per questo motivo, la Corte di Cassazione annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e, trasmettendo gli atti alla Corte d’Appello per l’ulteriore corso del processo, enuncia il seguente principio di diritto Ai fini della decorrenza del termine di tre giorni per la proposizione della dichiarazione di ricusazione da parte dell’imputato, quando la causa addotta attiene ad eventi o atti giudiziari venuti in essere al di fuori dell’udienza e dal processo, occorre fare riferimento al momento in cui il giudicabile ha acquisito una conoscenza personale, effettiva ed integrale, della stessa .

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 9 – 26 settembre 2019, n. 39415 Presidente Rago – Relatore Perrotti Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza adottata a seguito della camera di consiglio non partecipata del 15 aprile 2019 e depositata il successivo 19, la Corte di appello di Messina dichiarava inammissibile, per tardività, l’istanza di ricusazione proposta da T.L. , M.E. , Mi.Vi. , S.G. , D.L.L. , L.T. , nei confronti del dottor S.M. , presidente del collegio del tribunale di Messina nel processo a loro carico. 1.1. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, deducendo, con unico motivo comune violazione della legge processuale art. 38 c.p.p., comma 2 e art. 41 c.p.p., commi 1 e 3 e vizio esiziale di motivazione art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c ed e , per aver ritenuto inammissibile, per tardività, l’istanza prodotta all’udienza del 27 marzo 2019, rispetto alla conoscibilità della causa di ricusazione, dovuta alla motivazione della sentenza emessa nei confronti di imputati diversi e pubblicata in data 20 luglio 2015, da ritenersi dies a quo per il calcolo del relativo termine perentorio. 1.2. L’istanza aveva ad oggetto la posizione di iudex suspectus, incolpevolmente assunta dal Dott. S. , quale componente del collegio che, giudicando della posizione processuale di imputati diversi dagli odierni istanti, ebbe a valutare incidentalmente, nel corpo della motivazione da lui stesso stesa anche la posizione degli odierni ricorrenti, attualmente imputati innanzi al diverso collegio che lo vede nuovamente componente. Si verte dunque in ipotesi di ricusazione per aver il giudice procedente manifestato il proprio convincimento, nei confronti del medesimo soggetto, sui fatti oggetto dell’imputazione nell’esercizio delle proprie funzioni, ma nel corso di diverso procedimento penale art. 37 c.p.p., comma 1, come modificato da Corte Cost. Sent. n. 283 del 2000, in G.U. n. 30 del 19.7.2000 . 2. Il Procuratore generale presso questa Corte, in data 27 giugno 2019, rassegnava conclusioni scritte motivate, con le quali chiedeva l’annullamento della ordinanza impugnata, con ogni conseguente statuizione. Non può in particolare, secondo il pubblico ministero di legittimità, farsi equivalenza tra conoscenza effettiva e mera conoscibilità del provvedimento adottato in procedimento diverso, celebrato nei confronti di imputati differenti dal quale emerge lo svolgimento della funzione pregiudicante, nè può onerarsi il ricusante di allegare atti a sostegno della tempestività della proposta ricusazione. 3. Il ricorso è fondato. 3.1. Rilevava la Corte di appello che la dichiarazione di ricusazione doveva essere dichiarata intempestiva ai sensi dell’art. 38 c.p.p., comma 2, in quanto il provvedimento dal quale trasparirebbe la situazione pregiudicante venne emesso il 20 luglio 2015 e che in quel giudizio la funzione di difensore era stata svolta da due degli avvocati oggi difensori nel processo asseritamente pregiudicato. Pertanto la Corte ha divisato intempestività della dichiarazione di ricusazione, giacché non risulta rispettato il limite cronologico per la presentazione della dichiarazione di ricusazione ex art. 38, posto che la dichiarazione di ricusazione fu presentata solo il 27 marzo 2019, largamente oltre i termini decadenziali tracciati dalla disposizione appena richiamata. 3.2. L’argomento presuntivo prova troppo se è pur vero che gli istituti dell’incompatibilità, astensione e ricusazione del giudice -inseriti nel titolo primo del libro primo del codice di rito non attengono al diritto di difesa, ma all’imparzialità del giudice e che il legislatore ha previsto, a tutela della esigenza di speditezza del processo, un sistema di termini, volto ad eliminare ogni possibilità di inserire nel processo elementi di incertezza che possano minarne il corretto andamento, sicché con l’espressione divenire noto , contenuta nell’art. 38 citato, si è inteso prendere in considerazione una situazione obbiettiva di pubblicità, ricollegata alla conoscibilità della causa pregiudicante mediante l’uso dell’ordinaria diligenza, è altrettanto vero che tale tipo di conoscibilità è realmente valutabile solo se riferita alle cause di incompatibilità e ricusazione che si contestualizzano in udienza Sez. 2, n. 18210, del 30/04/2010, Rv. 247049 . 3.3. Qualora invece la causa di ricusazione si sia verificata fuori dall’udienza e fuori anche dal processo pregiudicato è più complessa la verifica del rispetto del termine decadenziale, secondo il paradigma della ordinaria diligenza. Sicché in tale evenienza, che si attaglia perfettamente al caso qui in esame, essendo la causa di ricusazione collegata all’aver il giudice ricusato valutato incidentalmente la posizione dei ricorrenti in altro procedimento celebrato nei confronti di imputati diversi , appare più corretta l’interpretazione ormai consolidata nella giurisprudenza della Corte che, ai fini della decorrenza del termine previsto dall’art. 38 c.p.p., comma 2, per la proposizione della relativa dichiarazione, ritiene che la causa di ricusazione può dirsi nota quando essa sia effettivamente conosciuta dalla parte, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera conoscibilità, spettando l’onere della prova della conoscenza a chi ne contesta la tempestività Sez. 2, n. 28549, del 26/8/2015 Sez. 6, n. 19533, del 6/5/2014 Sez. 2, n. 20860, del 18/4/2013 . 3.4. Ritiene conclusivamente il Collegio che Ai fini della decorrenza del termine di tre giorni per la proposizione della dichiarazione di ricusazione da parte dell’imputato, quando la causa addotta attiene ad eventi o atti giudiziari venuti in essere al di fuori dell’udienza e dal processo, occorre fare riferimento al momento in cui il giudicabile ha acquisito una conoscenza personale, effettiva ed integrale, della stessa . 4. L’ordinanza impugnata, che a tali principi non si è conformata, non avendo accertato che i ricusanti personalmente avessero avuto contezza certa della funzione astrattamente pregiudicante svolta in diverso processo celebrato nei confronti di imputati differenti dal giudice che oggi procede, deve essere annullata senza rinvio, dovendosi, la Corte territoriale, cui gli atti vanno trasmessi per ulteriore corso, uniformarsi al detto principio di diritto e quindi rilevare la eventuale tardività della istanza sulla base della effettiva e concreta conoscenza negli istanti dell’evento pregiudicante. P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Messina per l’ulteriore corso.