Valida la notifica effettuata al difensore presso uno studio diverso da quello indicato nell’atto di elezione di domicilio

Ciò che rileva ai fini della validità della notifica è l’individuazione della persona del domiciliatario e non la sede di uno degli studi legali presso cui egli svolge la sua attività professionale.

Questo il contenuto della sentenza della Suprema Corte n. 39103/19, depositata il 24 settembre. Il caso. La Corte d’Appello di Firenze riformava parzialmente la decisione emessa dal Tribunale, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell’odierno ricorrente per il reato di cui al comma 2 dell’art. 570 c.p., essendosi esso estinto per prescrizione, assolvendo lo stesso per ulteriori condotte ritenute non sussistenti e confermando le statuizioni civili. Proprio su tale ultimo punto, il ricorrente impugna la decisione, deducendo la nullità della sentenza, considerando che il Tribunale lo aveva condannato al pagamento delle statuizioni civili a favore della parte offesa nonostante la costituzione tardiva di quest’ultima al processo. Notifica del decreto di citazione presso uno studio differente. Dalla ricostruzione dei Giudici emerge l’assoluta regolarità della notifica del decreto di citazione all’udienza dinanzi al Tribunale della parte offesa. Si osserva, infatti, che inizialmente quest’ultima nominava il proprio difensore ed eleggeva formalmente domicilio presso il suo studio situato a Firenze, e non a Verona, dove lo stesso aveva un altro studio professionale. Nonostante ciò, la notifica avveniva presso lo studio situato a Verona, e poiché il difensore non era stato qui reperito, si procedeva alla notifica attraverso il deposito dell’atto nella casa comunale, considerata a tutti gli effetti regolare. Successivamente, la parte offesa procedeva alla nomina di un nuovo difensore, eccepiva la nullità della notifica e chiedeva di essere rimessa nei termini per la costituzione di parte civile, eccezione accolta dal Tribunale che aveva ravvisato la nullità della notificazione effettuata presso lo studio di Verona, rimettendo quindi in termini la parte che si costituiva parte civile alla successiva udienza. Nomina del difensore di fiducia. La Corte di Cassazione dichiara fondato il ricorso, rilevando che la notifica mediante compiuta giacenza presso lo studio del difensore della parte offesa non risulta in alcun modo viziata, poiché ai sensi dell’art. 24 disp. att. c.p.p. la nomina di altri difensori si considera priva di effetto finché la parte non provvede alla revoca delle nomine precedenti. Nel caso di specie, dunque, la nomina del secondo difensore deve considerarsi priva di efficacia in assenza di una revoca della precedente, considerandosi il decreto di citazione correttamente notificato presso il domicilio della persona offesa al difensore nominato per primo e non revocato. Gli Ermellini precisano altresì che è valida la notifica eseguita presso il difensore di fiducia in uno studio diverso da quello indicato nell’atto di elezione, poiché ciò che rileva a tal fine è l’individuazione della persona del domiciliatario, non la sede dello studio professionale. Per questi motivi, non avendo il Tribunale dichiarato inammissibile poiché tardiva la richiesta di costituzione di parte civile, la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia gli atti al giudice competente.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 4 luglio – 24 settembre 2019, n. 39103 Presidente Fidelbo – Relatore Vigna Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il 26 febbraio 2015, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di L.D. in ordine alle condotte di cui all’art. 570 c.p., comma 2, a lui ascritte sino al 31 dicembre 2009 nei confronti di M.B. essendo il reato estinto per prescrizione ha assolto L. perché il fatto non sussiste per le condotte commesse successivamente al 31 dicembre 2009 ha, infine, confermato le statuizioni civili. 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione L.D. deducendo i seguenti motivi 2.1. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione alla conferma delle statuizioni civili del giudice di primo grado. Il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 25 settembre 2014, ha disposto la rimessione in termini di M.B. ai fini della relativa costituzione di parte civile, avendo ravvisato una nullità, ex art. 178 c.p.p., lett. c , della notifica alla persona offesa del decreto di citazione a giudizio e la Corte di appello ha ritenuto corretta tale rimessione posto che la notifica si era perfezionata soltanto per compiuta giacenza a seguito di assenza del destinatario all’indirizzo . La sentenza è nulla poiché il Tribunale ha illegittimamente condannato il ricorrente al pagamento delle statuizioni civili a favore della M. , pur in presenza della costituzione di parte civile tardiva e perciò inammissibile. La Corte d’appello è contraddittoria allorché da un lato riconosce la correttezza della notifica effettuata all’avvocato T., difensore della persona offesa, evidenziando che ciò che rileva è l’individuazione della persona del domiciliatario e non la sede di uno degli studi professionali in cui il difensore svolge la propria attività, dall’altro mette in dubbio la correttezza del luogo di notifica, affermando che la sede di Verona non appare essere stata operativa . 2.2. Vizio di travisamento della prova. La Corte d’appello ha confermato la quantificazione delle statuizioni civili di cui alla sentenza di primo grado pur essendo stato riconosciuto il fatto soltanto dal maggio 2008 fino al 31 dicembre 2009 con assoluzione invece per il periodo di ulteriore in contestazione , mantenendo però ferma la quantificazione della provvisionale in Euro 20.000. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Dalla ricostruzione offerta dai giudici di merito in ordine alla procedura seguita per la notifica del decreto di citazione della parte offesa all’udienza fissata dal Tribunale di Firenze nel procedimento a carico di L. emerge la assoluta regolarità della stessa. M.B. il 9 febbraio 2009 nominava come difensore l’avvocato T. Assunta del foro di Verona, all’epoca con studio in Firenze Borgo San Lorenzo e in Verona ed eleggeva formalmente domicilio presso il suo studio in Firenze. La notifica del decreto di citazione alla parte offesa era effettuata presso lo studio di Verona dell’avvocato T. e poiché la predetta non era ivi reperita si procedeva alla notifica mediante deposito dell’atto nella casa comunale. Il Tribunale, alla prima udienza del 8 aprile 2013, verificata la compiuta giacenza della cartolina di avviso al difensore e, quindi, accertata la regolarità della notifica, dichiarava aperto dibattimento e iniziava l’istruttoria dibattimentale. All’udienza del 2 aprile 2014 era escussa la parte offesa e alla successiva udienza del 25 settembre 2014 la M. , rilevando di avere in calce alla querela presentata il 27 gennaio 2012 nominato come proprio difensore l’avvocato Mancini Paola, chiedeva di essere rimessa nei termini per la costituzione di parte civile, eccependo la nullità della notifica. Il Tribunale, rilevato che la notifica all’avvocato T. era stata effettuata nello studio di Verona e non di Firenze del difensore e che il predetto non era stato reperito, ravvisava una nullità di ordine generale a regime intermedio e per tale motivo rimetteva in termini la parte offesa essa provvedeva a costituirsi parte civile alla successiva udienza. La Corte di appello riteneva sussistente la nullità ravvisata dal giudice di primo grado e quindi regolare la restituzione in termini della M. per costituirsi parte civile. 3. Rileva il Collegio che la notifica effettuata nelle forme della compiuta giacenza presso lo studio del difensore della parte offesa non è in alcun modo viziata. 3.1. La notifica è stata effettuata correttamente presso lo studio dell’avvocato T., nonostante fosse intervenuta successivamente un’altra nomina, poiché ai sensi dell’art. 24 disp. att. c.p.p. la nomina di ulteriori difensori si considera senza effetto finché la parte non provvede alla revoca delle nomine precedenti peraltro, l’art. 101 c.p.p. riconosce alla persona offesa del reato la facoltà di nominare un solo difensore, quindi la M. , avendo già nominato in data 9 febbraio 2009 l’avvocato T. Assunta, non poteva avvalersi dell’assistenza di un altro difensore senza avere prima espressamente revocato la precedente nomina. La seconda nomina non può, quindi, avere efficacia in assenza di revoca e, del resto, non può neanche ritenersi che via stata una revoca implicita che potrebbe ad esempio desumersi da una nuova elezione di domicilio presso il nuovo difensore, che non vi è stata vedi Sez. 6, n. 37421 del 27/06/2013 . 3.2. Il decreto di citazione, pertanto, è stato correttamente notificato al domicilio della persona offesa presso il difensore nominato in precedenza e non revocato che, al momento di detta notifica, aveva il proprio recapito a Verona e dal quale era semplicemente temporaneamente assente , come accertato dall’ufficiale giudiziario. 3.3. Deve a questo proposito rilevarsi che è valida, nel caso di elezione di domicilio, la notifica eseguita al difensore di fiducia presso uno studio diverso da quello indicato nell’atto di elezione, in quanto ciò che rileva a tal fine è l’individuazione della persona del domiciliatario e non la sede di uno degli studi professionali di quest’ultimo in cui egli svolge, comunque, la propria attività professionale Sez. 5, n. 21000 del 18/04/2014, Poggi, Rv. 260578 . Legittimamente l’atto di citazione è stato quindi notificato presso lo studio di Verona del difensore, peraltro espressamente indicato nella carta intestata, e il Tribunale avrebbe dovuto conseguentemente dichiarare inammissibile perché tardiva la richiesta di costituzione di parte civile avvenuta solo all’udienza del 25 settembre 2014. 4. Il secondo motivo di ricorso è, quindi, assorbito, poiché la sentenza deve essere annullata per l’accoglimento del primo motivo di natura preliminare. 5. La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata e deve essere disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.