Inopportuno per l’amministratore di sostegno fare affari a spese del beneficiato

L’amministratore di sostegno potrebbe commettere un reato se la disposizione patrimoniale apporterebbe al beneficiato una dubbia utilità. Anche in caso di autorizzazione giudiziale all’operazione.

Così la Cassazione, sesta sez. penale, sentenza n. 38875/19, depositata il 20 settembre. Un nuovo studio legale. Nella narrativa processuale sarebbe emerso che l’avvocato amministratrice di sostegno avrebbe tentato di porre in essere una operazione economica di rent to buy su un bene immobile di proprietà del beneficiato. In breve, questi avrebbe concesso in locazione il bene all’avvocato – da usufruire quale studio legale - a fronte della corresponsione di un piccolo canone, fino al riconoscimento per il legale di un diritto di opzione al definitivo riscatto del bene alla scadenza del contratto. L’operazione congeniata appariva di ampia utilità per il legale e di poco guadagno per il beneficiato, entrambe le circostanze venivano sottaciute nella relazione di accompagnamento per l’ottenimento dell’autorizzazione giudiziale, poi concessa. La Procura della Repubblica proponeva reclamo ed otteneva la revoca del provvedimento. L’amministratrice di sostegno veniva condannata dal tribunale penale per il tentativo di abuso d’ufficio, ai sensi degli artt. 56 e 323 c.p Si giunge in Cassazione. Configurabile l’abuso d’ufficio ex art. 323 c.p. – e non il peculato – quando manca una piena condotta appropriativa. La ricorrente contestava la mutazione della qualificazione giuridica della contestazione penale, originariamente ritenuta un peculato ex art. 314 c.p., al fine di poter ritenere lesi i diritti di difesa penale in ordine alla contestazione così modificata. La Cassazione precisa in punto di fattispecie tipica. Si tratta di peculato in caso di condotta distrattiva di denaro o di altrui beni dalla funzione pubblica di destinazione per la soddisfazione degli interessi privatistici di un agente. Si tratta di abuso d’ufficio in caso di più labile condotta distrattiva del bene che non ne comporti la perdita o la definitiva sottrazione - di fatto, la formula contrattuale del rent to buy può anche non esitare nel definitivo acquisto del bene locato da parte del conduttore -. L’intervenuta autorizzazione giudiziale non evita il reato. L’anticorpo civilistico all’ingiustizia dell’operazione – cioè l’annullamento ai sensi dell’art. 1471 c.c. Divieti speciali di comprare -, non chiude alla possibilità di accertare l’integrazione di un reato. L’avvenuta revoca dell’atto non impedisce la configurazione di un tentativo di abuso d’ufficio, poi vanificato dall’intervento postumo della Procura della Repubblica. Di fatti, la violazione di legge” costituisce elemento costitutivo dell’abuso d’ufficio e non preclude alla presenza di rimedi interni civilistici alla rimozione dell’atto, irrilevanti ai fini penali. Sussiste idoneità del tentativo ex art. 56 c.p. anche quando l’esito di una condotta di reato sia condizionato all’esercizio di una discrezione giudiziale. L’ avvenuta autorizzazione giudiziale al compimento dell’operazione costituisce comunque l’esplicazione di una volontà distinta e specifica rispetto a quella dell’agente di reato. Tuttavia l’elaborazione da parte dell’avvocato di una relazione accompagnatoria fumosa e sibillina ha consentito di ritenere superata la soglia dell’idoneità della condotta – a ledere il bene giuridico tutelato dalla norma – e l’integrazione del tentativo di reato. Un ingannato giudice può non salvare l’agente.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 2 luglio – 20 settembre 2019, n. 38875 Presidente Mogini – Relatore Calvanese Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Genova confermava la sentenza che aveva dichiarato, all’esito di giudizio abbreviato, P.S. colpevole del reato di cui agli artt. 110, 56 e 323 c.p. così qualificato il fatto rispetto all’originaria imputazione di cui agli artt. 81, 110, 56 e 314 c.p. . All’imputata era stato contestato di aver, quale amministratrice di sostegno di Pi.Pi.Lu. , in concorso con R.C. , compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad appropriarsi di beni del proprio assistito. In particolare, l’imputata, dopo aver fatto acquistare il 22 dicembre 2015 a quest’ultimo, con autorizzazione del Giudice tutelare del primo dicembre 2015, un immobile con buona parte dei risparmi dell’amministrato Euro 140.000, oltre alle somme per le spese di acquisto e per la ristrutturazione , aveva chiesto al Giudice tutelare il 6 aprile 2016 venendo a tal fine autorizzata il giorno successivo , previa nomina di un curatore speciale nella persona della R. , di acquistare il medesimo immobile con la formula rent to buy con condizioni di evidente sfavore per l’assistito e di favore invece per la stessa amministratrice il canone era così diviso 250 Euro per l’affitto e 450 Euro quale acconto per il riscatto l’opzione di riscatto era da esercitare entro il decennio , venendo ostacolata nella conclusione dell’operazione per il reclamo interposto dalla Procura della Repubblica al provvedimento di autorizzazione che veniva di seguito revocato . 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. c.p.p 2.1. Vizio di motivazione. La Corte di appello ha omesso di considerare i motivi di gravame. Era stato sottoposto alla Corte di appello il tema della autorizzazione ricevuta dal giudice tutelare e quindi della sovrapposizione della vicenda tipicamente civilistica che trovava la sua sanzione nell’annullabilità dell’atto dispositivo con quella penale. L’autorizzazione ricevuta si poneva in conflitto con la ravvisabilità della condotta abusiva in forma tentata. Vi erano poi ulteriori elementi che dimostravano la mancanza del dolo del reato. La Corte di appello avrebbe liquidato tali questioni con una motivazione laconica e fuorviante. 2.2. Violazione di legge, in relazione all’art. 521 c.p.p. e vizio di motivazione. Mentre la sentenza di primo grado aveva ritenuto la irrilevanza penale dell’atto di acquisto fatto in favore dell’assistito, individuando l’abuso nel tentativo di cessione dello stesso in violazione dell’art. 1471 c.c., n. 3, la Corte di appello in modo contraddittorio ha posto la suddetta prima attività quale parte integrante della condotta penalmente rilevante, ravvisando la violazione di legge non più nella conclusione del contratto, ma nella antieconomicità dell’operazione e conferendo ulteriore rilevanza ad una condotta ingannatoria la relazione avrebbe creato confusione nel giudice tutelare sui vantaggi della vendita per l’amministrato . Tutto ciò avrebbe creato un’insuperabile incertezza sulla condotta penalmente rilevante, anche dando rilevanza a comportamenti non contestati nell’imputazione e neppure considerati dal primo giudice. 2.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 546 e 521 c.p.p. questione di costituzionalità dell’art. 521 c.p.p., in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost La sentenza di appello va annullata in quanto, in violazione dell’art. 546 c.p.p., non contiene l’indicazione del capo di imputazione come risultante dalla diversa qualificazione operata dal giudice di primo grado ai sensi dell’art. 521 c.p.p Laddove fosse ritenuta la sentenza non affetta da nullità risulterebbe comunque rilevante la questione della legittimità costituzionale dell’art. 546 c.p.p., nella misura che consente di modificare con la sentenza la originaria imputazione, con ripercussioni sul corretto esercizio del diritto di difesa, in quanto l’imputato è privato della funzione propria della imputazione - che non è limitata alla sola enunciazione del fatto - rispetto ad un documento articolato e discorsivo qual è la sentenza che opera la riqualificazione - oltre che del contraddittorio dibattimentale. 2.4. Violazione dell’art. 323 c.p. in relazione alla individuazione della condotta e alla sussistenza del danno. 2.4.1. Quanto alla condotta, la Corte di appello avrebbe ravvisato la norma violata nell’art. 1471 c.c., comma 3, non considerando che la sua sanzione è tipicamente quella della annullabilità del contratto - incompatibile con il reato di cui all’art. 323 c.p., tanto più se si considera che la stipulazione del contratto è condizionata all’autorizzazione del giudice tutelare. In tal caso la ritenuta condotta di abuso non poteva non coinvolgere la valutazione della correttezza o meno dell’operato del giudice. Inoltre la Corte di appello non ha spiegato la diffidenza nei confronti del secondo acquisto che pur aveva un prezzo di vendita superiore al primo, travisando tra l’altro la prova, posto che la somma pagata a titolo di anticipo era inferiore a quella indicata in sentenza con conseguente rilevante consistenza economica dell’eventuale riscatto. 2.4.2. In ordine all’evento, la Corte di appello erroneamente ha valutato il danno per la persona offesa con riferimento al mancato guadagno di una locazione a prezzo di mercato, posto che su tale aspetto non vi è alcuna certezza sull’an e sul quantum. Al contrario la Corte di appello avrebbe dovuto considerare un elemento certo l’incidenza sul patrimonio dell’investimento delle somme impiegate . 2.5. Violazione degli artt. 56 e 323 c.p., in relazione alla requisito della idoneità degli atti. La sentenza non affronta la questione della sussistenza del tentativo in presenza di una condotta l’istanza dell’amministratore che, priva di autonomo valore, si inserisce in una procedura affidata al giudice, unico titolato a verificare la legalità dell’operazione e ad autorizzare la stessa con un proprio provvedimento. Il giudice viene presentato nella specie come un mero passacarte contrariamente alla normativa. Era quindi l’autorizzazione del giudice ad avere violato la legge e l’effetto non realizzato solo perché la autorizzazione revocata dopo il ricorso del P.M L’idoneità della condotta poteva essere ravvisata laddove l’istante avesse rappresentato una situazione non esistente o taciuto di circostanze rilevanti. A ciò va aggiunto che il contratto autorizzato non implicava la cessione del bene ma solo un diritto di opzione a favore del conduttore, così da rendere ancor più labile ed incerto il collegamento tra l’istanza e la violazione di legge. 2.6. Violazione degli artt. 56 e 323 c.p., in relazione al dolo intenzionale. La sentenza impugnata motiva in maniera insoddisfacente il requisito soggettivo del reato che, in presenza di un reato tentato, doveva viepiù dimostrare la direzione dell’azione, mentre la Corte territoriale si limita ad evidenziare episodi secondari non di valore univoco. Era invece da valutare che il dolo del tentato abuso era incompatibile con la condotta penalmente rilevante la presentazione dell’istanza l’imputata si era infatti sottoposta, rispettando la procedura, alla valutazione del giudice palesando in modo trasparente tutte le circostanze del contratto da stipulare e il conflitto di interessi. Laddove per ipotesi l’imputata avesse accettato il rischio dell’esito negativo della procedura non sarebbe configurabile il dolo intenzionale ma solo quello eventuale. Andavano poi considerate le caratteristiche dell’operazione non era una vera e propria compravendita e l’imputata necessitava di una nuova autorizzazione per il contratto futuro di compravendita . 2.7. Vizio di motivazione sulla pena. la Corte di appello ha supplito alle carenze della sentenza di primo grado sul calcolo bifasico della pena, con una carente motivazione pur in presenza di una pena elevata e di critiche difensive in ordine alla gravità del trattamento sanzionatorio rispetto alle caratteristiche della condotta e dell’integrale risarcimento del danno. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato, lambendo a tratti anche l’inammissibilità. 2. Va premesso, onde evitare inutili ripetizioni, quanto accertato in sede di merito. La questione della qualificazione giuridica del fatto è stata affrontata dal Giudice di primo grado escludendo che si versasse in ipotesi di peculato tentato, così come formalmente contestato, in quanto difettava la finalità di appropriazione dell’immobile in questione da parte dell’imputata, posto che la tipologia di contratto indicato nel capo di imputazione aveva ad oggetto solo eventualmente l’acquisto dell’immobile. Quindi la condotta ascritta all’imputata era qualificabile in termini di abuso di ufficio, risultando la stessa diretta a conseguire l’uso indebito del suddetto bene, senza che da ciò derivasse la perdita dello stesso e la conseguente lesione patrimoniale dell’avente diritto in tal senso tra tante, Sez. 6, n. 12658 del 02/03/2016, Tripodi, Rv. 266871 . Orbene, i giudici di merito hanno concordemente accertato che tutta la operazione realizzata dalla ricorrente per conto del suo assistito sia l’acquisto dell’immobile sia il successivo contratto da stipulare fosse volta a consentire alla stessa, che necessitava di trovare uno studio professionale ad un canone più basso di quello fino ad allora corrisposto, di ottenere nello stesso palazzo la disponibilità di un appartamento a condizioni vantaggiose. Tale operazione - una volta portata a termine - se non avrebbe determinato necessariamente l’acquisizione del bene da parte dell’imputata - la formula rent to buy lasciava invero al conduttore la decisione di acquistare o meno entro una determinata data l’immobile - avrebbe comunque comportato un uso indebito dell’immobile, in quanto finalizzato a soddisfare in maniera preponderante interessi privati dell’amministratrice. Al riguardo va richiamata la pacifica giurisprudenza di questa Corte a mente della quale integra il reato di peculato la condotta distrattiva del denaro o di altri beni che realizzi la sottrazione degli stessi alla destinazione pubblica e l’utilizzo per il soddisfacimento di interessi privatistici dell’agente, mentre è configurabile l’abuso d’ufficio quanto si sia in presenza di una distrazione che, seppur finalizzata a profitto proprio, si concretizzi in un uso indebito del bene che non ne comporti la perdita e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell’ente cui appartiene Sez. 6, n. 19484 del 23/01/2018, Bellinazzo, Rv. 273783 Sez. 6, n. 41768 del 22/06/2017, Fitto, Rv. 271283 . In definitiva il limite alla configurabilità del delitto di peculato nelle ipotesi di distrazione, con conseguente possibile applicazione della disposizione incriminatrice dell’abuso di ufficio, è individuato nell’ipotesi in cui il pubblico agente destini il denaro o la cosa nella sua diponibilità a finalità diverse da quelle istituzionali, ma senza che l’uno o l’altra abbandonino radicalmente il loro rapporto con gli interessi pubblici Sez. 6, n. 41768 del 22/06/2017, Fitto, cit. . 3. Fatte queste premesse, risulta infondato il primo motivo. La questione - che si assume non affrontata in sede di appello - era stata invero già ampiamente esaminata dal giudice di primo grado, che aveva rilevato come la vantaggiosità dell’operazione fosse stata rappresentata nella relazione al Giudice tutelare. In tal senso era già sufficiente il rinvio per relationem operato dal giudice dell’appello alla motivazione di primo grado. Va ribadito che infatti che è legittima la motivazione della sentenza di secondo grado che, disattendendo le censure dell’appellante, si uniformi, sia per la ratio decidendi , sia per gli elementi di prova, ai medesimi argomenti valorizzati dal primo giudice, quando siano dedotte questioni già esaminate e risolte in tale sede tra tante, Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, Re Carlo, Rv. 215722 . Quanto alla tenuta logica della motivazione, va evidenziato che non è escluso il peculato nè tantomeno l’abuso di ufficio quando il collegamento dell’atto dispositivo del bene con la realizzazione di interessi pubblici sia comunque giustificato da una motivazione di mera copertura formale, che venga ad occultare il proposito di soddisfare una finalità privata o comunque extra-istituzionale obiettivamente accertata. Tale adempimento meramente formale può servire infatti al pubblico agente da schermo all’accertamento della effettività degli interessi perseguiti ed eludere i controlli istituzionalmente predisposti per assicurare la destinazione effettiva dei beni oggetto di disposizione, soprattutto quando si tratti di verifiche di tipo cartolare allo stato degli atti . Già questa Corte ha più volte affermato in tema di peculato che non è di ostacolo a configurare la condotta appropriativa del pubblico agente la sussistenza, nel procedimento amministrativo complesso di erogazione di danaro pubblico, di una fase conclusiva di controllo con autorizzazione finale, quando il primo abbia la disponibilità giuridica del bene e si versi in casi di controllo meramente formale e cartolare Sez. 6, n. 20666 del 08/04/2016, De Sena, Rv. 26803 o quando comunque non vi sia una reale possibilità di controllo Sez. 6, n. 50758 del 15/12/2015, Bolzan, Rv. 265931 e il pubblico agente sia ricorso a stratagemmi o meccanismi elusivi per superare l’ostacolo del controllo stesso. Nel caso in esame, i Giudici di merito hanno concordemente accertato che la ricorrente aveva predisposto per ottenere l’autorizzazione del Giudice tutelare una motivazione apparente della vantaggiosità dell’operazione e che lo stesso controllo effettuato nella procedura autorizzativa si era limitato ad una laconica autorizzazione. Quindi da un lato lo schermo costituito dalla relazione e dall’altro la tipologia di controllo superficiale e formale effettuato nella procedura autorizzativa rendevano irrilevante che l’operazione fosse stata autorizzata dal Giudice tutelare, anche senza ricorrere a condotte tipicamente truffaldine. Quanto poi alla mancanza di dolo, proprio la ricostruzione di tutta la vicenda da parte dei Giudici di merito dimostrava in termini evidenti la direzione di tutta l’operazione come satisfattiva di interessi prevalentemente personali. 2. Anche il secondo motivo è parimenti privo di fondamento. Va in primo luogo rilevato che non può essere dedotta in questa sede per la prima volta la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza verificatasi in primo grado tra tante, Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886 . Orbene, la ricorrente, non avendo sollevato con l’appello alcuna censura al riguardo, ha dedotto la violazione con riferimento alla sentenza di appello, che a suo avviso avrebbe mutato il fatto così come individuato dal primo giudice. Sul punto, va ribadito che, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’ iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010 - dep. 13/10/2010, Carelli, Rv. 24805101 . Ebbene, nessuna incertezza, nei termini sopra indicati, è ravvisabile in ordine all’individuazione del fatto ascritto all’imputata, posto che entrambe le sentenze di merito hanno effettuato una ricostruzione della vicenda in modo convergente sui tratti essenziali della fattispecie penale in concreto alla stessa addebitata. Proprio il capo di imputazione evidenziava come la condotta di abuso si fosse snodata in due distinte, ma ben connesse, attività realizzate dall’amministratrice prima l’acquisto dell’immobile e poi a distanza di meno che quattro mesi intervallati dai lavori di ristrutturazione la richiesta per la conclusione del contratto rent to buy . Quanto poi al requisito della violazione di legge , non sono ravvisabili le dedotte incertezze. Come già da tempo affermato da questa Corte per tutte, Sez. 6, n. 50754 del 12/11/2014, Insolera, Rv. 261418 , all’amministratore di sostegno va attribuita, negli stessi termini del tutore, la veste e qualità di pubblico ufficiale, considerato il complesso delle norme a lui applicabili, che pone tale figura sullo stesso piano del tutore con gli obblighi e le ricadute penali che la sua qualità di pubblico ufficiale comporta. Tale figura ha infatti la finalità di offrire, a chi si trovi nella impossibilità anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, uno strumento di assistenza che ne sacrifichi, nella minor misura possibile, la capacità di agire, distinguendosi, appunto per tale sua specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l’interdizione e l’inabilitazione. Si tratta di un istituto che, nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, realizza un servizio di utilità collettiva, essenziale per la salvaguardia degli interessi di soggetti con problemi minore gravità di quelli residualmente tutelabili con gli istituti della interdizione e della inabilitazione. Così qualificata la funzione svolta dall’amministratore di sostegno, va rammentato che la violazione di legge - che costituisce il requisito per configurare l’abuso di ufficio - si realizza anche quando il pubblico ufficiale svolga l’attività istituzionale demandatagli in vista della realizzazione di un interesse collidente con quello per il quale il potere è attribuito, realizzandosi in tale ipotesi il vizio dello sviamento di potere , che integra la violazione di legge poiché lo stesso non viene esercitato secondo lo schema normativo che ne legittima l’attribuzione Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi, Rv. 251498 . L’art. 323 c.p. ricomprende infatti la violazione di quei canoni costituzionali, che informano l’attività pubblica e che assumono precisa valenza e costituiscono la base stessa dell’esercizio dei pubblici uffici. Ebbene, nel caso in esame entrambi i Giudici di merito hanno evidenziato quale violazione di legge, emergente in fatto dal capo di imputazione, quella dell’inosservanza da parte della ricorrente dei principi che presidiavano il corretto svolgimento da parte dell’amministratore di sostegno dei suoi compiti istituzionali, primo tra tutti quello di amministrare il patrimonio del beneficiario salvaguardando gli interessi di quest’ultimo. Tale norma basilare di comportamento trova poi precisa declinazione in tutta la normativa di legge, che disciplina lo svolgimento di questa pubblica funzione, e viene ad essere garantita attraverso un sistema di autorizzazioni preventive o, nei casi in cui il conflitto di interessi sia di per sé manifesto, da appositi divieti di legge art. 378 c.c. . Nel capo di imputazione erano ben descritte le modalità e i riflessi in termini di vantaggio per la ricorrente e di svantaggio per il beneficiario dell’operazione che l’amministratrice stava per ultimare con i danari e le proprietà del beneficiario. Nessuna incertezza sussisteva quindi per la difesa di individuare dalla enunciazione della imputazione l’addebito penalmente rilevante. Nè tale incertezza può essere derivata dal fatto il primo Giudice si sia soffermato, quanto alla violazione di legge, sulla violazione dell’art. 1471 c.c., posto che tale norma null’altro è che la proiezione dei divieti imposti all’amministratore di sostegno dalla disciplina ad hoc, al fine di tutelare e prevenire ogni forma di conflitto di interesse e quindi di azioni pregiudizievoli per il beneficiario. 3. Quanto ora osservato rende non accoglibile il terzo motivo, incentrato sulla violazione degli artt. 546 e 521 c.p.p. e sulla violazione dei diritti della difesa. In ordine alla possibilità di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica, va rilevato che anche su tale questione la ricorrente nulla aveva eccepito in sede di appello, non lamentandosi della riqualificazione avvenuta in primo grado. Il che rende la questione non più deducibile in questa sede Sez. 6, n. 47164 del 29/09/2016, Bonanno, Rv. 268132 . Infatti, attraverso l’impugnazione avente ad oggetto anche il merito del processo, l’imputato conserva tutte le prerogative difensive, che possono svolgersi nella pienezza del contraddittorio, nel quale può contestare la riqualificazione del reato. Sotto altro verso, non vi è neppure spazio per la dedotta nullità della sentenza di appello ai sensi dell’art. 546 c.p.p., posto che tra gli elementi essenziali la cui mancanza o incompletezza determina la nullità della sentenza a norma dell’art. 546 c.p.p., comma 3, non è in ogni caso previsto il capo di imputazione Sez. 3, n. 48348 del 29/09/2017, Cappello, Rv. 271882 , nella specie viepiù esistente. Sul piano della rilevanza quindi la questione non è proponibile in questa sede neppure sotto forma di incidente di costituzionalità degli artt. 521 e 546 c.p.p È appena il caso di rilevare, per completezza, che l’attribuzione in sentenza al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione non determina alcuna lesione sull’esercizio del diritto di difesa, come garantito dalla Costituzione e dell’art. 6 CEDU, qualora la nuova definizione del reato appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, o, comunque, quando l’imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine alla stessa tra le tante, Sez. 6, n. 11956 del 15/02/2017, B, Rv. 269655 Sez. 5, n. 48677 del 06/06/2014, Napolitano, Rv. 261356 . Pertanto, nel caso in esame, tenuto conto della enunciazione del fatto addebitato nell’imputazione, la diversa qualificazione giuridica nella ipotesi dell’abuso di ufficio era un epilogo del tutto prevedibile risultando già dalla contestazione i relativi elementi costitutivi del reato , in ordine al quale l’imputata è stata messa in condizione di difendersi in sede di merito. 4. Anche il quarto motivo non ha fondamento. Quanto alla condotta penalmente rilevante, è sufficiente rinviare alle osservazioni avanzate in precedenza, anche con riferimento all’intervento del giudice tutelare. Il fatto che la disciplina civilistica offra dei rimedi ad hoc per tutelare il beneficiario da situazioni di conflitto di interesse o di pregiudizio autorizzazione del giudice e annullabilità del contratto non esclude la tutela penale, posto che per configurare il reato in esame non basta la sola violazione di legge, nei termini sopra precisati. Relativamente alla svantaggiosità dell’operazione per la parte civile e quindi al danno che dall’operazione quest’ultima avrebbe conseguito, la ricorrente introduce argomenti di fatto in ordine ad apprezzamenti compiuti dal giudice di merito, che non appaiono manifestamente illogici e quindi non censurabili in questa sede. Quanto all’idoneità della condotta, va rammentato che è configurabile il tentativo di abuso d’ufficio qualora il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio ponga in essere, in violazione di legge o di regolamento o del dovere di astensione, atti idonei diretti in modo non equivoco alla realizzazione di un danno ingiusto o di un vantaggio patrimoniale ingiusto Sez. 6, n. 26617 del 01/04/2009, Masella, Rv. 244465 . Perché si realizzi il tentativo è necessario quindi che la condotta sia univocamente diretta al perseguimento di un fine illecito e idonea al raggiungimento dello scopo. Trattandosi di reato di evento, l’ipotesi del tentativo deve essere verificata dal giudice attraverso un giudizio prognostico sulla idoneità degli atti a realizzare l’ingiusto danno o l’ingiusto vantaggio, senza ricercare la prova in natura dell’esistenza di tali elementi, necessariamente mancanti nella fattispecie tentata. In altri termini, il giudice deve valutare l’idoneità degli atti posti in essere dall’imputato verificando la loro capacità di produrre in concreto l’evento sulla base di un giudizio di prognosi postuma, cioè rapportandosi alle circostanze esistenti al momento della condotta. In questa prospettiva, entrambi i Giudici di merito hanno concordemente escluso che l’intervento del Giudice tutelare rendesse di per sé inidonea la condotta della ricorrente, posto che quest’ultima, come già detto, aveva rappresentato nella sua relazione l’operazione come vantaggiosa per il beneficiario, schermando. con una motivazione formale, la reale consistenza della stessa. Nè l’idoneità della condotta andava misurata con la finalità appropriativa, posto che, come chiarito dai Giudici di merito, la tipologia di contratto indicato nel capo di imputazione che la ricorrente intendeva far autorizzare e stipulare per conto dell’amministrato prevede tipicamente soltanto la possibilità di acquisto dell’immobile entro il termine convenuto di qui appunto la ragione dell’esclusione della più grave fattispecie del peculato tentato . Per quanto ora osservato non sembrano poter trovare alcun appiglio anche le censure sul dolo intenzionale, alla luce della più volte richiamata ricostruzione della intera vicenda che rendeva evidente la univoca direzione della condotta e della stessa relazione presentata al Giudice tutelare, volta appunto a superare i controlli istituzionali che si frapponevano alla realizzazione del contratto. È appena il caso di precisare che appare del tutto improprio il richiamo al tema del dolo eventuale, posto che questo si realizza solo quando l’agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenta la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria azione e, nonostante ciò, agisce accettando il rischio di cagionarle Sez. U, n. 3571 del 14/02/1996, Mele, Rv. 204167 . 5. Non può essere accolto neppure il motivo relativo alla motivazione della pena. La Corte di appello ha infatti valutato complessivamente congrua la pena inflitta alla ricorrente, considerata la gravità della condotta per le modalità con cui la imputata, grazie al ruolo svolto, aveva potuto architettare e porre in esecuzione la complessiva operazione, riuscendo a bypassare quasi del tutto i controlli istituzionali, giungendo infatti in prossimità del momento consumativo del reato. Queste argomentazioni venivano quindi a superare i rilievi difensivi, versati nell’appello, limitati ai profili del minimo danno per il beneficiario e della minima pericolosità della condotta. Gli ulteriori motivi che avrebbero giustificato la riduzione della pena, ponendosi al di fuori del perimetro segnato dai motivi di impugnazione ex art. 597 c.p.p., non possono essere presi in considerazione ai fini del vizio di motivazione. In ogni caso, è principio pacifico che il giudice di appello, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell’appellante, non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confutazione Sez. U, n. 3286 del 27/11/2008, dep. 2009, Chiodi, non mass. sul punto . 6. Sulla base di quanto premesso, il ricorso deve essere rigettato con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.