Nel portafogli scippato ci sono 30 euro e documenti: danno pesante

Definitiva la condanna per due uomini, beccati dai carabinieri ad ‘operare’ su un bus a Roma. Nessun dubbio sul reato di tentato furto”. Respinta l’ipotesi difensiva del danno lieve” per i Giudici la somma contenuta nel portafogli non è valutabile come irrisoria, e va tenuta in considerazione anche la presenza dei documenti della persona offesa.

Colpo a vuoto su un bus nella Capitale. Due uomini vengono osservati a distanza e poi beccati dai carabinieri mentre stanno portando via il portafogli a un passeggero. Inevitabile la condanna per tentato furto”. E respinta l’obiezione difensiva secondo cui si può parlare di danno lieve” per i giudici, invece, non è irrisoria la somma contenuta nel portafogli, cioè 30 euro, senza dimenticare poi la presenza dei documenti personali Cassazione, sentenza n. 38904/19, sez. V Penale, depositata oggi . Pregiudizio. Ricostruito nei dettagli l’episodio, grazie ai carabinieri che hanno bloccato colui che aveva materialmente sottratto il portafogli e il suo complice, impegnato ad occultare la scena con un borsone, i giudici ritengono legittima la condanna. Tuttavia, la posizione dei due uomini sotto processo viene ridimensionata in Appello, laddove il reato di furto pluriaggravato di un portafogli all’interno di un mezzo di trasporto contestato in Tribunale viene riqualificato in delitto tentato . Questione chiusa? Assolutamente no, almeno non per la persona identificata come complice nel furto ai danni del passeggero su un bus a Roma. Consequenziale il ricorso in Cassazione, mirato soprattutto a ottenere il riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità , evidenziando il valore irrisorio della somma contenuta nel portafogli 30 euro . Su questo fronte, però, i Giudici del ‘Palazzaccio’ ribattono che per parlare di pregiudizio cagionato lievissimo, ossia di valore economico irrisorio bisogna avere riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli per la persona offesa . E in questa ottica viene evidenziato che nel caso specifico va rilevata la non irrisorietà della somma contenuta nel portafogli e va sottolineato il valore intrinseco dello stesso portafogli e, soprattutto, quello dei documenti in esso contenuti . Quest’ultimo aspetto, difatti, non si esaurisce nello stampato ma deve includere anche le pratiche che la persona offesa deve affrontare per ottenere la duplicazione dei documenti sottratti.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 5 luglio – 20 settembre 2019, n. 38904 Presidente Scarlini – Relatore Riccardi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa il 09/04/2018 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza, emessa all'esito del giudizio abbreviato, del Tribunale di Roma, ha confermato l'affermazione di responsabilità penale di Li. Fr. Jo. e Del Ag. Nu. Fe. per il reato di furto pluriaggravato di un portafogli all'interno di un mezzo di trasporto, riqualificando il fatto come delitto tentato, e rideterminando la pena inflitta. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Li. Fr. Jo., con atto degli Avv. Gi. Po. e Gi. Me., che ha dedotto tre motivi di ricorso. Con un primo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine al concorso dell'imputato nel borseggio sostiene che se egli avesse davvero operato la copertura della manovra di Dell’Ag., non si comprenderebbe come gli operanti avrebbero potuto vedere l'apertura della borsa e la sottrazione del portafoglio inoltre, la posizione laterale rispetto alla vittima sarebbe stata inidonea ad imprimere la spinta funzionale all'agevolazione dell'azione criminosa. Con un secondo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., nonostante il valore irrisorio della somma contenuta nel portafogli 30 Euro , e l'assenza di elementi dai quali desumere un particolare pregio del portafogli. Con un terzo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, nonostante l'imputato si fosse astenuto per molti anni dal commettere reati. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché propone motivi non consentiti dalla legge, eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una rilettura degli elementi di fattoposti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767 Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 . In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e , cod. proc. pen. -, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito al concorso dell'imputato nell'esecuzione del reato. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità tantomeno manifeste e di contraddittorietà, evidenziando che il ruolo di concorrente nel furto del portafogli è stato desunto dall'attività dei Carabinieri che, dopo aver notato i due imputati insieme, osservavano l'intera azione delittuosa, nel corso della quale l'odierno ricorrente saliva sull'autobus insieme al Del Ag., e si posizionava con un borsone alla destra della persona offesa, per impedire che terzi assistessero alla sottrazione del portafogli da parte del complice. Tanto premesso, dunque, mentre la motivazione della Corte territoriale appare logica ed immune da censure, le doglianze del ricorrente si risolvono nella mera reiterazione di contestazioni nella ricostruzione dei fatti. 2. Il secondo motivo è inammissibile. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui, nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità è applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Zonni Sanfilippo, Rv. 255528 in termini, altresì, Sez. 5, n. 42819 del 19/06/2014, Lucchesi, Rv. 261044 . Tuttavia, la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della res , senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241, che, in applicazione del principio, ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale l'imputato invocava la configurabilità della predetta circostanza attenuante in una fattispecie di furto di merce del valore commerciale di 82 Euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economica del supermercato vittima del reato nel solco di tali principi, è stato altresì affermato che, in caso di furto di un portafogli contenente bancomat e documenti di identità, non è applicabile la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, in considerazione del valore non determinabile, o comunque di non speciale tenuità, del documento, che non si esaurisce nello stampato, nonché degli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa, quali le pratiche relative alla duplicazione dei documenti sottratti Sez. 4, n. 16218 del 02/04/2019, Belfiore, Rv. 275582 . Tanto premesso, la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo escluso l'attenuante del danno di speciale tenuità, rilevando non soltanto la non irrisorietà della somma contenuta nel portafogli, ma altresì il valore intrinseco dello stesso, e dei documenti in esso contenuti. 3. Il terzo motivo è inammissibile. Premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 , va ribadito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 inoltre, in tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la ratio della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 . Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha evidenziato l'esistenza di precedenti penali e l'assenza di elementi favorevoli valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche. Sicché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419 , anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163 Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244 . 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.