L’avvocato può portare il PC a colloquio con il cliente detenuto?

Per ottenere l’autorizzazione che permetta al difensore di introdurre il proprio PC all’interno del carcere durante lo svolgimento del colloquio con il detenuto, occorre una preventiva valutazione delle esigenze di sicurezza con quelle del diritto di difesa, che a sua volta impone un’illustrazione adeguata delle ragioni che rendono realmente indispensabile l’ausilio della strumentazione informatica durante il colloquio.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con sentenza n. 38609/19 depositata il 18 settembre. Il caso. Il GIP rigettava l’istanza con cui l’avvocato aveva chiesto l’autorizzazione ad entrare in carcere munito del computer per avere un colloquio con il suo assistito, tratto a giudizio per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti in tema di tributi ed evasione dei diritti doganali. Avverso tale decisione l’avvocato propone ricorso per cassazione. Diritto di difesa ed esigenze di sicurezza. Posto che con gli artt. 104 c.p.p., 18, comma 2, l. n. 354/1975 e 37, comma 3, d.P.R. n. 230/2000 vengono sanciti sia il diritto dell’imputato a conferire con il difensore sin dall’inizio dell’esecuzione della misura o della pena, sia il diritto del difensore ad accedere ai luoghi in cui la persona si trova in custodia, occorre tenere presente che per garantire la non introduzione di strumenti pericolosi o non ammessi, le persone ammesse al colloquio con i detenuti devono essere sottoposte a rigidi processi di identificazione e controllo. Infatti, prosegue la Cassazione, seppur nessuna di queste norme vieta espressamente al difensore di introdurre supporti informatici all’interno dell’istituto, tale modalità di esecuzione del colloquio deve essere sottoposta ad una verifica di compatibilità con le esigenze di sicurezza della restrizione custodiale. Espletamento delle ragioni che rendono indispensabile l’ausilio del PC. Sul punto, secondo la Cassazione giova ricordare che la Corte Costituzionale ha affermato che tutti i detenuti, anche in forza di condanna definitiva, possono conferire con i difensori senza bisogno di autorizzazioni o limiti di ordine quantitativo, e ciò anche in ordine a qualsiasi procedimento contenzioso suscettibile di essere instaurato, restando affidata all’Autorità penitenziaria, in correlazione con le esigenze organizzative e di sicurezza, solo la determinazione delle modalità pratiche di svolgimento di colloqui, senza alcun possibile sindacato in ordine all’effettiva necessità e ai motivi dei colloqui stessi. Per ciò che interessa nel caso di specie, la preventiva valutazione delle esigenze di sicurezza con quelle del diritto di difesa impone innanzitutto che l’avvocato illustri adeguatamente le ragioni che rendono realmente indispensabile l’ausilio di strumentazione informatica durante il colloquio. Nel caso in esame, la richiesta è risultata del tutto generica, in quanto il difensore non ha specificato le ragioni per cui non ha potuto stampare gli atti processuali necessari allo svolgimento del colloquio. Per tutti questi motivi, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 18 aprile – 18 settembre 2019, n. 38609 Presidente Di Nicola – Relatore Zunica Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 19 dicembre 2018, il G.I.P. presso il Tribunale di Livorno rigettava l’istanza con cui il difensore di D.V. , tratto a giudizio per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti in tema di tributi ed evasione dei diritti doganali, aveva chiesto di essere autorizzato ad accedere presso il carcere di Lecce per avere un colloquio con il suo assistito munito di strumenti informatici, dichiarando altresì inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa rispetto alla normativa che non consente al difensore di accedere alla struttura penitenziaria con l’ausilio di supporti telematici per esercitare il diritto di difesa. 2. Avverso l’ordinanza del G.I.P. toscano, D. , tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi. Con il primo, il difensore deduce l’errata applicazione degli art. 96 ss. c.p.p., artt. 103 e 104 c.p.p., e art. 415 bis c.p.p., comma 2, evidenziando come alcuna norma limiti il diritto dell’imputato, non solo del difensore, di accedere agli atti che lo riguardano, per cui l’ordinanza impugnata avrebbe violato il diritto di difesa, impedendo al difensore di esaminare il fascicolo su supporto informatico con il proprio assistito, non essendo sufficiente un’informazione generica del difensore. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., oltre che la C.E.D.U., 5 comma 2 e 6, evidenziando che il G.U.P. e l’Amministrazione penitenziaria avevano impedito l’esame completo del fascicolo processuale all’imputato, in violazione del suo diritto di difesa e del dovere da parte del difensore di esercitare pienamente il proprio incarico professionale, non potendo essere svolte indagini difensive stante la mancata conoscenza degli atti. Con il terzo motivo, infine, la difesa lamenta la violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., rinnovando l’eccezione di legittimità costituzionale degli art. 103 e 104 c.p.p. e osservando al riguardo che il G.U.P., nel ritenere manifestamente infondata la questione, non aveva in realtà chiarito quale disposizione vieti l’accesso del difensore al carcere con lo strumento necessario all’esercizio del diritto di difesa, cioè il computer, ravvisandosi diversamente una palese disparità di trattamento in danno della difesa, non essendo ragionevole che, in un processo sempre più telematico, l’informatica possa utilizzata solo da parte del P.M. e dell’Ufficio giudicante, imponendo l’art. 111 Cost., la ricerca della verità e non il preponderante potere degli organi inquirenti e giudicanti rispetto a chi è chiamato a difendere l’imputato in condizioni non paritarie. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1. Premesso che i motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, perché tra loro perfettamente sovrapponibili, occorre evidenziare che il provvedimento impugnato non presta il fianco alle obiezioni difensive. Deve innanzitutto rilevarsi che, a norma dell’art. 104 c.p.p., l’imputato in stato di custodia cautelare ha diritto di conferire con il difensore fin dall’inizio dell’esecuzione della misura, disponendo l’art. 36 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura speciale che, per conferire con la persona fermata, arrestata o sottoposta a custodia cautelare, il difensore ha diritto di accedere ai luoghi in cui la persona stessa si trova custodita. A sua volta, la L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 18, comma 2, recante norme sull’ordinamento penitenziario, ribadisce che i detenuti hanno diritto di conferire con il difensore, sin dall’inizio dell’inizio dell’esecuzione della misura o della pena, fatto salvo quanto previsto dall’art. 104 c.p.p., in ordine all’eventuale dilazione dei colloqui, applicabile invero in casi del tutto eccezionali. Ancora, il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 37, comma 3, regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà stabilisce più specificamente che le persone ammesse al colloquio con i detenuti sono identificate e sottoposte a controllo con le modalità previste dal regolamento interno, al fine di garantire che non siano introdotti nell’istituto strumenti pericolosi o altri oggetti non ammessi. Orbene, nessuna di queste norme vieta espressamente che il difensore effettui i colloqui in carcere con il suo assistito con l’ausilio di strumenti informatici, trattandosi evidentemente di una modalità di esecuzione del colloquio che può essere presa in considerazione verificandone la compatibilità con le parallele esigenze di sicurezza sottese all’imposizione della restrizione custodiale. Del resto, la Corte costituzionale ha affermato ad esempio con le sentenze n. 212 del 1997 e n. 143 del 2013 che tutti i detenuti, anche in forza di condanna definitiva, possono conferire con i difensori senza sottostare nè ad autorizzazioni, nè a limiti di ordine quantitativo numero e durata dei colloqui , e ciò non solo con riferimento a procedimenti giudiziari già promossi, ma anche in ordine a qualsiasi procedimento contenzioso suscettibile di essere instaurato, restando affidata all’Autorità penitenziaria, in correlazione con le esigenze organizzative e di sicurezza connesse allo stato di detenzione, solo la determinazione delle modalità pratiche di svolgimento dei colloqui individuazione degli orari, dei locali, dei modi di identificazione del difensore e simili , senza alcun possibile sindacato in ordine all’effettiva necessità e ai motivi dei colloqui stessi. Tanto premesso, con riferimento alla specifica problematica sottoposta dal difensore, ovvero la possibilità per lo stesso di recarsi al colloquio con il suo assistito munito di computer, si impone la preliminare necessità di verificare in che termini un’istanza del genere sia funzionale all’esercizio del diritto di difesa. La questione centrale, infatti, non è tanto quella di stabilire in astratto se il difensore possa entrare o meno in carcere con il suo personale computer, ma piuttosto quella di verificare in che termini possa dispiegarsi in concreto il diritto di difesa, le cui modalità di esercizio devono necessariamente adattarsi al peculiare contesto ambientale in cui si svolge il colloquio con la persona assistita. Ora, la preventiva valutazione del modo in cui contemperare le esigenze di protezione della sicurezza con quelle del diritto di difesa impone innanzitutto che siano adeguatamente illustrate dal difensore le ragioni che rendano realmente indispensabile l’ausilio di strumentazione informatica durante il colloquio. Sotto tale profilo, l’istanza difensiva, nel caso di specie, si è rivelata del tutto carente dalla documentazione presente nel fascicolo processuale, infatti, si evince che, con l’istanza del 12 dicembre 2018, il difensore di D. chiedeva al Direttore della Casa circondariale di Lecce di accedere al carcere con computer portatile dovendo predisporre adeguata memoria difensiva e procedere alla visione insieme allo stesso ovvero al suo assistito del corposo fascicolo penale la cui udienza è fissata per il 14.12.18 avanti al Tribunale di Livorno . Tale richiesta era del tutto generica, non essendosi specificate le ragioni per cui non era stato possibile stampare gli atti processuali necessari, la cui entità non è stata affatto chiarita, a parte il vago richiamo al corposo fascicolo processuale , di cui sono rimaste ignote l’effettiva quantità delle cartelle e il numero di pagine. A ciò deve aggiungersi l’ulteriore considerazione che la necessità di assicurare il più ampio dispiegamento del diritto di difesa ben poteva essere salvaguardata, superando tutte le criticità appena rilevate, con una differente modalità, ovvero utilizzando uno dei computer in dotazione alla struttura penitenziaria, mediante uno strumento di consultazione dei files esterni ad esempio una pen-driver , da sottoporre al preventivo controllo del personale preposto alle relative verifiche. Ciò infatti avrebbe consentito di scongiurare il rischio che l’introduzione di un personal computer dall’esterno potesse favorire, anche mediante l’utilizzo di internet, l’accesso a informazioni estranee a quelle strettamente funzionali alla conoscenza degli atti processuali utili all’esercizio delle prerogative difensive. In definitiva, nè nell’istanza rivolta all’Amministrazione penitenziaria prima e al G.I.P. poi, nè nell’odierno ricorso, la difesa ha illustrato compiutamente i motivi per cui il diritto di difesa di D. poteva essere assicurato in concreto solo attraverso l’ingresso nel carcere del computer personale del difensore. Questa avrebbe potuto costituire un’ipotesi del tutto residuale, ove fosse stata verificata, in primo luogo, l’assoluta impossibilità di utilizzare documenti cartacei e, in secondo luogo, l’assenza di dotazioni informatiche della struttura carceraria con cui eventualmente utilizzare i dati informatici a disposizione della difesa. Di qui la manifesta infondatezza del ricorso, non essendo ravvisabile nè alcuna compressione del diritto di difesa dell’imputato detenuto, nè alcun profilo di illegittimità costituzionale della normativa in tema di colloqui con i detenuti che, come si già visto, non contiene al riguardo alcuna indebita limitazione. 3. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto infine della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità , si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.