Nessuna rifusione delle spese di giudizio alla parte civile rimasta assente

La parte civile che non compare nel giudizio di secondo grado né presenta le conclusioni e la richiesta di liquidazione delle spese di difesa che effettivamente non è mai stata svolta non ha diritto alla rifusione delle stesse.

Così decide la Corte di Cassazione con la sentenza numero 37512/19, depositata il 10 settembre. Il caso. La Corte d’Appello di Roma dichiarava prescritto il delitto di falsa testimonianza ascritto all’imputato, confermando la sentenza emessa dal Tribunale nella parte riguardante le statuizioni civili a favore della parte civile, condannandolo alla rifusione delle spese da quest’ultima sostenute nel secondo grado di giudizio. Con ricorso per cassazione, il ricorrente contesta la condanna alla rifusione di tali spese processuali a favore della parte civile, poiché essa non solo non era comparsa in sede di giudizio di secondo grado, ma non aveva nemmeno rassegnato le conclusioni. Rifusione delle spese di giudizio alla parte civile. La Suprema Corte accoglie il ricorso, osservando come l’art. 153 delle disp. att. c.p.p. stabilisce che le spese vengono liquidate dal giudice in base alla nota che la parte civile presenta al più tardi insieme alle conclusioni, non prevedendo alcuna sanzione nel caso in cui tali formalità non vengano osservate. In tale contesto, gli Ermellini affermano che non si verifica alcuna revoca implicita della costituzione di parte civile, e che le sue conclusioni rimangono valide in ogni stato e grado per via del principio di immanenza” ex art. 76 c.p.p Di conseguenza, in tale ipotesi il giudice dell’appello dovrà pronunciare una statuizione di condanna alle spese in favore della parte civile quando la relativa domanda sia stata comunque avanzata da tale parte, anche in forma generica e orale. Preso atto di ciò, la Corte rileva che nel caso concreto la parte civile non solo non ha presentato in sede di giudizio di appello le conclusioni e la richiesta di liquidazione delle spese in nessuna forma , ma è rimasta del tutto assente, non essendo mai comparso il suo difensore. Proprio per questo motivo, la parte civile non aveva alcun diritto alla rifusione delle spese per costituzione e difesa nel processo di secondo grado, non essendo stata svolta alcuna attività di tal genere nel suo interesse. Da ciò deriva l’annullamento da parte della Corte di Cassazione della pronuncia impugnata, la quale ha erroneamente condannato l’imputato alla rifusione delle spese a favore della parte civile.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 18 aprile – 10 settembre 2019, n. 37512 Presidente Tronci – Relatore Rosati Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La difesa di N.M. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 27 ottobre 2017, che, dichiarando l’intervenuta prescrizione del delitto di falsa testimonianza addebitatole, ha comunque confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma l’11 ottobre 2010, per la parte relativa alle statuizioni civili in favore della parte civile F.M.T. , altresì condannandola alla rifusione delle spese sostenute da quest’ultima nel grado. 2. Con un unico motivo di ricorso, si invoca l’annullamento dell’impugnata sentenza, per violazione dell’art. 541 c.p.p., comma 1, e comunque per difetto di motivazione, nella parte in cui ha disposto la condanna alla rifusione delle spese del grado d’appello in favore della parte civile, pur non essendo quest’ultima mai comparsa nel giudizio di secondo grado e non avendo ivi nemmeno rassegnato le conclusioni. 3. Il motivo di ricorso è fondato. 3.1. La questione devoluta non attiene alla possibilità o meno di condanna dell’imputato soccombente al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello in favore della parte civile, allorché quest’ultima non abbia presentato conclusioni scritte e nota spese. Sebbene, infatti, l’art. 153 disp. att. c.p.p., stabilisca che tali spese sono liquidate dal giudice sulla base della nota che la parte civile presenta al più tardi insieme alle conclusioni , esso tuttavia non prevede alcuna sanzione per l’ipotesi in cui tali formalità non vengano osservate. Laddove ciò accada, dunque, non si determina alcuna revoca implicita della costituzione di parte civile e le conclusioni della stessa, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado, in virtù del c.d. principio di immanenza , previsto dall’art. 76 c.p.p. con l’ulteriore conseguenza per cui, in siffatta ipotesi, è legittima - anzi, dovuta - la statuizione di condanna alle spese a favore della parte civile, pronunciata dal giudice d’appello, qualora la domanda di rifusione delle spese sia stata comunque proposta da tale parte, ancorché genericamente ed oralmente Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018, Rv. 273338 Sez. 3, n. 31865 del 17/03/2016, Rv. 267666 Sez. 5, n. 39471 del 04/06/2013, Rv. 257199 Sez. 2, n. 18269 del 15/01/2013, Rv. 255752 . 3.2. Nell’ipotesi in scrutinio, invece, la parte civile, nel giudizio di appello, non soltanto ha omesso di presentare le conclusioni e la richiesta di liquidazione delle spese di difesa, anche soltanto oralmente o comunque senza l’osservanza delle forme rituali, ma è rimasta del tutto assente, non essendo il proprio difensore mai comparso in tale grado del processo. Tale parte, dunque, non aveva diritto ad alcuna somma a titolo di rifusione delle spese per costituzione e difesa nel processo per il grado di appello, per il semplice fatto che, in tale grado, nessuna attività defensionale è stata svolta nel suo interesse e - se ne deve coerentemente desumere - nessuna spesa essa ha sopportato per tale ragione. La Corte di appello ha, quindi, errato nel pronunciare la condanna dell’imputato alla rifusione di tali spese e, pertanto, la sentenza dev’essere annullata sul punto, con eliminazione della statuizione concernente la relativa liquidazione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla liquidazione delle spese in favore della parte civile F.M.T. , che elimina.