Quando la nullità della notifica è generale e a regime intermedio (e non assoluta ed insanabile)

La notificazione, pur se eseguita in forma irregolare in particolare presso il difensore di fiducia, nonostante non sia indicato questo come domicilio eletto dall’imputato , ha comunque raggiunto il suo scopo e determinato la conoscenza dell’atto in capo al destinatario, in virtù del rapporto che lega i due soggetti.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza n. 37372/19, depositata il 9 settembre. Il caso. Il GdP di Ascoli Piceno condannava l’imputata alla pena pecuniaria di 4.000 euro di ammenda per ingresso illecito e illecita permanenza nel territorio nazionale. La stessa, previo controllo della polizia giudiziaria, risultava sprovvista di passaporto e visto di ingresso validi nel Paese. Avverso tale decisione l’imputata ricorre a mezzo del difensore per inosservanza di legge, in particolare dell’art. 606, comma 1, lett. c , c.p.p., sostenendo che non le era mai stato notificato il decreto di citazione a giudizio, nonostante avesse dichiarato il suo domicilio in atti resi alla polizia giudiziaria. Nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio. In realtà, nel caso da esaminare, il decreto di citazione in giudizio era stato notificato al difensore di fiducia, nonostante l’imputata non avesse mai indicato o eletto quale proprio domicilio. Per la Suprema Corte, tale motivo innalzato dalla ricorrente risulta essere infondato, poiché la nullità di notifica assoluta ed insanabile di cui all’art. 179 c.p.p. ricorre solamente qualora la notificazione del decreto di citazione sia stata omessa o quando, eseguita in forme diverse da quelle prescritte, non risulti idonea a comportare la conoscenza effettiva dell’atto per il destinatario. Al contrario, la suddetta nullità non ricorre nelle ipotesi in cui vi sia stata solo la violazione delle regole circa le modalità di esecuzione, cui consegue l’applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 del codice di rito. Dunque, nella specie, la notificazione, pur se eseguita in forma irregolare, ha comunque raggiunto il suo scopo e determinato la conoscenza dell’atto in capo all’imputata, perché sì che il decreto è stato notificato nello studio legale del difensore di fiducia, ma era inoltre specificato che trattavasi di notifica destinata all’imputata e al difensore medesimo. Si tratta, infatti, di una nullità soggetta a sanatoria speciale di cui all’art. 184 c.p.p, e deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito al destinatario dell’atto di conoscerne l’esistenza e di esercitare il diritto di difesa. Per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 18 giugno – 9 settembre 2019, n. 37372 Presidente Santalucia – Relatore Minchella Ritenuto in fatto 1. In data 17/07/2018 il Giudice di Pace di Ascoli Piceno condannava E.J. alla pena di Euro 4.000,00 di ammenda per illecito ingresso e illecita permanenza in Italia. Rilevava il Giudice di Pace che in data 04/06/2018 la polizia giudiziaria operava un controllo nei confronti dell’imputata, scoprendo che la stessa era sprovvista di passaporto e del visto di ingresso in Italia, per cui era conclamata la violazione di legge consistita in un ingresso illegale nel territorio nazionale, dove si era trattenuta. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso l’interessata a mezzo del difensore Avv. Umberto Gramenzi, deducendo, con motivo unico, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c , inosservanza della legge penale sostiene che all’imputata non era mai stato notificato il decreto di citazione a giudizio, nonostante ella avesse dichiarato il proprio domicilio in un atto reso alla polizia giudiziaria invece, il decreto di citazione in giudizio era stato notificato al difensore di fiducia presso lo studio di quest’ultimo, che però mai la ricorrente aveva indicato o eletto quale proprio domicilio ma non si versava nelle ipotesi in cui detta notifica poteva essere effettuata e l’errore era stato dovuto probabilmente ad un equivoco relativo all’assenso del difensore ad ulteriori notifiche, e tuttavia determinava la nullità della sentenza. 3. In udienza le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. Considerato in diritto 1. Il ricorso deve essere rigettato poiché è infondato. Osserva il collegio che la nullità assoluta ed insanabile prevista dall’art. 179 c.p.p., ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 codice di rito sez. U., 27 ottobre 2004, numero 119/15, ricorrente Palumbo, RV 229539 . Nella specie la notificazione, pur eseguita in forme irregolari, è stata tuttavia idonea a determinare la conoscenza dell’atto in capo all’imputata in quanto il decreto di citazione è stato notificato presso il difensore di fiducia, con la precisa indicazione che trattavasi di notifica destinata all’imputata e al difensore di fiducia ed èprincipio più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che la nullità conseguente alla notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato è di ordine generale a regime intermedio in quanto detta notifica, seppur irritualmente eseguita, non è inidonea a determinare la conoscenza dell’atto da parte dell’imputato in considerazione del rapporto fiduciario che lo lega al difensore Sez. 4, n. 40066 del 17/09/2015, Rv 264505 Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, RV 266613 Sez. 2, n. 48260 del 23/09/2016, Rv. 268431 Sez. U., n. 58120 del 22/06/2017, Rv 271771 . Ne consegue che la citazione intervenuta nel caso di specie non possa considerarsi inesistente e quindi equiparabile ad una notificazione omessa , ma debba piuttosto reputarsi idonea, in concreto, a determinare la conoscenza dell’atto da parte dell’imputata, con la conseguenza che la nullità determinatasi, essendo non assoluta ma generale e di natura intermedia, non avrebbe potuto essere eccepita per la prima volta dinanzi alla Corte di Cassazione. 2. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 180 c.p.p., detta nullità non poteva essere dedotta dopo la deliberazione della sentenza. Nella fattispecie, all’udienza di trattazione il difensore di fiducia era presente tramite il sostituto processuale munito di relativa nomina, ma nulla è stato eccepito dinanzi al giudice a tal proposito, così determinando la sanatoria, in quanto detta nullità è appunto soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184 c.p.p., comma 1, alle sanatorie generali di cui all’art. 183 c.p.p., alle regole di deducibilità di cui all’art. 182 c.p.p., oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 c.p.p. sicché tale nullità deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto e di esercitare il diritto di difesa e qui va richiamato quanto supra indicato in ordine al rapporto che lega l’imputato al suo difensore di fiducia. 3. Il ricorso deve dunque essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.