La katana resta pericolosa anche se la lama non è affilata

Confermato il sequestro dell’oggetto rinvenuto in possesso di un uomo, ora sotto processo per detenzione abusiva di armi. Irrilevante, secondo i Giudici, il fatto che la lama non fosse in questo caso affilata. Impossibile parlare di oggetto di arredamento o ad uso scenico.

Dettaglio irrilevante il fatto che la lama della katana – spada anticamente usata dai samurai – non sia affilata. Ciò non è sufficiente, difatti, per far cadere l’accusa di detenzione di abusiva di armi, né tantomeno per mettere in discussione il sequestro dell’oggetto ritenuto pericoloso dai giudici Cassazione, sentenza n. 37375/19, sez. I Penale, depositata oggi . Sequestro. Riflettori puntati su un uomo beccato a portar con sé una katana giapponese. Per lui scatta l’accusa di detenzione abusiva di armi , e contemporaneamente viene deciso il sequestro della spada, utilizzata anticamente dai samurai e strumento degli ufficiali dell’esercito nipponico fino alla fine della seconda guerra mondiale. Quest’ultimo provvedimento viene contestato dall’uomo, che sostiene essere illogico inquadrare la katana tra le armi da denunciare all’autorità poiché, in questo caso, la spada di 80 centimetri presentava lama non tagliente ed era accompagnata dal relativo fodero con incisioni giapponesi . In sostanza, sempre secondo l’uomo, si deve catalogare la spada in esame come oggetto di arredamento o ad uso scenico, essendo priva di offensività . Offesa. Per i Giudici della Cassazione, però, il sequestro della katana va ritenuto assolutamente legittimo. Condivisa, quindi, la valutazione compiuta dal Tribunale, laddove si è osservato che la katana è un tipo speciale di spada che, conformemente alla sua naturale destinazione e sebbene nella specie non munita di lama affilata, è diretta all’offesa alla persona . Non a caso, va aggiunto, è emerso che l’uomo sotto accusa aveva impiegato la spada per minacciare una persona. Ciò dimostra ulteriormente, secondo i Giudici, che essa è un’arma vera e propria, a prescindere dalle sue condizioni di efficienza quanto alla lama .

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 28 febbraio – 9 settembre 2019, n. 37375 Presidente Casa – Relatore Liuni Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 12/10/2018 il Tribunale del riesame di Roma, adito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. dall'indagato Fe. An. Pa., rigettava l'istanza di riesame del decreto di convalida del sequestro emesso dal GIP del medesimo Tribunale con ordinanza del 21/9/2018, riguardante una katana giapponese per il reato contravvenzionale di cui all'art. 697 cod. pen. Il Tribunale del riesame riteneva sussistente il fumus del contestato reato, in quanto la katana - tipica spada usata anticamente dai samurai, ed in uso agli ufficiali dell'esercito giapponese fino al termine della seconda guerra mondiale -è un tipo speciale di spada che, conformemente alla sua naturale destinazione e sebbene nella specie non munita di lame affilate, è diretta all'offesa alla persona, tant'è vero che il Pa. l'aveva usata per minacciare il De Ch. infatti viene provvisoriamente contestato anche il reato di minaccia . Pertanto, vertendosi in tema di reato riguardante le armi con conseguente obbligatorietà della confisca e sussistendo altresì la finalità probatoria del sequestro per la necessità di dimostrare l'offensività della spada, il vincolo reale sulla katana veniva confermato. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Pa., avv. Eleonora N. Moiraghi, denunciando il vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. b cod. proc. pen., con riguardo all'art. 697 cod. pen. Secondo il ricorrente, il collegio del riesame ha errato nell'inquadrare la katana tra le armi, proprie o improprie, la cui detenzione deve essere denunciata all'Autorità, poiché negli stessi decreti di sequestro e di convalida si dà atto che trattasi di una katana di cm 80 con lama non tagliente e relativo fodero con incisioni giapponesi, da considerare quindi come un oggetto di arredamento o da uso scenico, essendo priva del requisito dell'offensività. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Non sussiste il denunciato vizio di violazione della legge penale, in quanto il Tribunale del riesame ha correttamente apprezzato il fumus dell'art. 697 cod. pen., ravvisando nell'oggetto in sequestro non un accessorio di arredamento, bensì un'arma vera e propria - a prescindere dalle sue condizioni di efficienza quanto alla lama - ed in effetti secondo la sua tipica funzione essa è stata brandita dall'indagato in danno del malcapitato De Ch Da ciò emerge con evidenza la caratteristica tipica della katana, concepita come strumento di offesa alla persona e perciò in uso fino a tempi recenti agli ufficiali dell'esercito giapponese. Va aggiunto che emerge con pienezza sia la funzione probatoria del sequestro in atto, dovendosi provare in giudizio la natura offensiva della spada, sia la finalità di preservare la katana in vista della futura confisca, obbligatoria in materia di armi. 2. In conclusione, il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del Pa. al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende.