Pochi grammi di eroina valgono una condanna per spaccio

Decisiva la constatazione della percentuale di principio attivo presente nel ridotto quantitativo di droga in possesso di un uomo. In sostanza, da 10 grammi di eroina era possibile ottenere ben 162 dosi. Logico desumere quindi la possibilità di effettuare il rifornimento di un buon numero di consumatori per un periodo apprezzabile, con connessi consistenti guadagni. Impossibile perciò parlare di fatto lieve”.

10 grammi di eroina possono bastare per una condanna per spaccio di droga”. Nonostante il quantitativo minimo rinvenuto dalle forze dell’ordine, la percentuale di principio attivo presente nella sostanza permette di ipotizzare la realizzazione di oltre 160 dosi. Di conseguenza, è impossibile, secondo i Giudici, parlare di fatto poco grave Cassazione, sentenza n. 37225/2019, Sezione Quarta Penale, depositata il 6 settembre . Grammi. Concordi il Gip del Tribunale e i Giudici d’Appello l’uomo sotto processo, beccato in possesso di oltre 10 grammi di eroina, va condannato a 4 anni di reclusione e 30mila euro di multa . Secondo i magistrati non vi sono dubbi sul fatto che la sostanza stupefacente fosse destinata ad essere ceduta a numerosi soggetti. Decisiva a questo proposito la constatazione che la percentuale di principio attivo presente nel quantitativo di eroina in possesso dell’uomo avrebbe permesso di realizzare 162 dosi. Tale valutazione viene contestata dall’avvocato dell’uomo. Il legale prova a ridimensionare la condotta del suo cliente e a ottenere dai Giudici il riconoscimento del fatto di lieve entità”, e in questa ottica pone in evidenza che egli è stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanza con guadagni molto limitati in favore di un numero limitato di assuntori e in una zona circoscritta del territorio cittadino. Consumatori. Queste obiezioni non convincono però i magistrati della Cassazione, i quali ribattono ricordando che la valutazione dell’offensività della condotta non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto ma anche alle concrete capacità di azione del soggetto e alle sue relazioni con il mercato di riferimento . E in questa ottica viene sottolineato dai giudici che nella vicenda in esame pur risultando il quantitativo complessivo netto di eroina pari a 10 grammi, la percentuale di principio attivo risulta elevata , sufficiente a prelevare circa 162 dosi medie . Di conseguenza, è logico dedurre che l’uomo potesse effettuare il rifornimento di un buon numero di consumatori per un periodo apprezzabile e di ottenere consistenti guadagni . E a questo proposito viene anche sottolineato il fatto che gli è stata sequestrata , in occasione del rinvenimento della droga, la somma di 5mila e 889 euro in contanti, cifra del tutto sproporzionata , osservano i giudici, alle sue condizioni reddituali, trattandosi di soggetto privo di attività reddituale lecita .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 2 luglio – 6 settembre 2019, numero 37225 Presidente Piccialli – Relatore Tornesi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 19 maggio 2016 il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Prato all'esito del rito abbreviato, dichiarava Og. Onumero responsabile dei reati a lui ascritti, previa riqualificazione dei fatti di cui al capo b nell'art. 73, comma quinto, D.P.R. numero 309/1990 e, ritenuta la continuazione fra i reati e concesse le attenuanti generiche e la riduzione per il rito, lo condannava alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 30.000 di multa. 1.1. Al predetto imputato erano originariamente ascritti i reati capo a di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. numero 309/1990 perché deteneva illecitamente diversi quantitativi di sostanza stupefacente del tipo eroina per un totale di 162 dosi. In Prato il 7 settembre 2015 capo b di cui agli artt. 81, comma 2, cod. penumero e 73, comma 1, D.P.R. numero 309/1990 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illecitamente cedeva a vari soggetti sostanza stupefacente del tipo eroina. Fatti commessi in Prato nei due anni precedenti al 7 settembre 2015. 2. Con sentenza del 16 ottobre 2018, la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la predetta pronuncia. 3. Og. Onumero , a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza lamentando, con unico motivo, l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge per la mancata riqualificazione del fatto contestato al capo a dell'imputazione nel comma 5 dell'art. 73 D.P.R. numero 309/1990 ritenendone sussistenti i presupposti. Sostiene di essere stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente con guadagni molto limitati in favore di un numero limitato di assuntori ed in una zona circoscritta di Prato. 3.1.Conclude chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. 2. Si premette che, secondo la previsione dell'art. 73, comma 5 D.P.R. numero 309/1990, così come sostituito, dapprima, dall'art. 2, comma 1 lett. a del D.L. 23.12.2013, numero 146, convertito con modificazione dalla legge 21.2.2014, numero 10, e poi dall'art. 1, comma 24-ter lett. a del D.L. 20.3.2014, numero 36, convertito con modificazioni dalla legge 16.5.2014, numero 79, Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da Euro 1.032 a Euro 10.329 . Ancorché mutata la natura della fattispecie da circostanziale a reato autonomo , i criteri sintomatici di un'offesa attenuata al bene giuridico protetto la salute pubblica, la sicurezza e l'ordine pubblico non sono stati espressi con terminologia mutata rispetto al previgente regime Sez.4, numero 24509 del 09/05/2018, Rv. 272942 . Essi riguardano ancora sia la condotta mezzi, modalità e circostanze dell'azione che l'oggetto materiale del reato quantità e qualità delle sostanze . Secondo il chiaro enunciato normativo i diversi elementi contemplati dalla norma costituiscono soltanto dei dati indicativi della non lieve entità del fatto da valutare unitariamente alla luce del prudente apprezzamento del giudice. In tal senso è l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte numero 35737 del 24/06/2010, Rv. 247911 secondo cui l'ipotesi in parola può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività della condotta, deducibile, in base ad una valutazione globale ed onnicomprensiva, sia dal dato qualitativo e quantitativo, che dagli altri parametri richiamati dalla disposizione mezzi, modalità, circostanze dell'azione . Ne deriva che la questione circa l'applicabilità o meno della norma citata non può essere risolta in astratto, stabilendo incompatibilità in via di principio ma deve trovare soluzione caso per caso, con una valutazione che di volta in volta tenga conto di tutte le specifiche e concrete circostanze, a meno che uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, talché ogni altra considerazione resti priva di incidenza sul giudizio Sez. 3, numero 23945 del 29/04/2015, Rv. 263651 . Si è evidenziato, in particolare, che la reiterazione nel tempo di una pluralità di condotte di cessione di droga, pur non precludendo automaticamente al giudice di ravvisare il fatto di lieve entità, entra in considerazione nella valutazione di tutti i parametri dettati dall'art. 73, comma 5, D.P.R. numero 309/1990 ne consegue che è legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità qualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico né occasionale sostanza stupefacente. In tale prospettiva si è affermato che la valutazione della offensività non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto e alle sue relazioni con il mercato di riferimento, alla sistematicità e continuità delle condotte, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere i comportamenti illeciti al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine Sez. 6, numero 13982 del 20/02/2018, Rv. 272529 . Tali principi sono stati ribaditi dalla Suprema Corte Sez. Unumero numero 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076 con la quale è stato ribadito che l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione. 3. Orbene, nel caso in esame, la Corte distrettuale ha correttamente argomentato nel senso che, pur risultando il quantitativo complessivo netto di sostanza stupefacente del tipo eroina pari a gr. 10, 316, la percentuale di principio attivo rinvenuta negli ovuli risultava elevata, intorno al 50%, pari a complessivi mg. 4.055 di diacetilmorfina e a mg. 592 di monacetilmorfina, da cui si potevano prelevare circa 162 dosi medie e, dunque, tale da consentire il rifornimento di un buon numero di consumatori per un periodo apprezzabile e di ottenere consistenti guadagni. A tale ultimo riguardo è stato altresì evidenziato che al ricorrente è stata sequestrata la somma di Euro 5.880 in contanti, del tutto sproporzionata alle sue condizioni reddituali, trattandosi di soggetto privo di attività reddituale lecita e la cui provenienza non è stata in alcun modo giustificata. 4. Osserva il Collegio che il provvedimento impugnato va tuttavia annullato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, in quanto, nelle more del procedimento, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale numero 40 del 2019, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 73 comma 1, D.P.R. 309/90, per violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità, ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e di rieducazione della pena di cui all'art. 27 Cost, nella parte in cui esso prevede un minimo edittale di otto anni di reclusione, anziché di anni sei, limite quest'ultimo già rinvenibile nell'ordinamento e ritenuto più adeguato ai fatti di confine nel sistema punitivo dei reati connessi al traffico degli stupefacenti. 4.1. Ne consegue la sopravvenuta illegalità della pena concordata sulla base di parametri edittali in vigore al momento del fatto e successivamente dichiarati incostituzionali con la citata sentenza. La radicale modifica del quadro normativo di riferimento impone, infatti, la valutazione delle situazioni giudicate ed oggetto di ricorso alla luce dei principi sulla successione di leggi nel tempo dettati dall'art. 2, comma 4, cod. penumero , nonché dall'art. 7, par. 1, CEDU, secondo cui l'imputato ha diritto di beneficiare della legge penale successiva alla commissione del reato, che prevede una sanzione meno severa di quella stabilita in precedenza, fino a che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato, con conseguente nullità del relativo accordo e annullamento senza rinvio della sentenza che sullo stesso sia basata cfr. Sez. U. numero 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264206, per il caso dei parametri edittali previsti per le cc.dd. droghe leggere, a seguito della declaratoria d'incostituzionalità di cui alla sentenza numero 32 del 2014 . Per completezza va sottolineato che il giudice d'appello, anche in mancanza di uno specifico motivo di gravame, ha il dovere, in forza del principio costituzionale di legalità della sanzione, di modificare la sentenza che abbia inflitto una pena illegale per eccesso in ordine alla sua quantità Sez. 1, numero 8405 del 21/01/2009, Rv. 242973 e che parimenti il giudice di legittimità può rilevare tale problematica a prescindere dalla proposizione di una specifica censura sul punto ed anche in caso di inammissibilità del ricorso cfr., tra le tante, Sez. 3,numero 6997 del 22/11/2017 - dep. 2018 -, Rv. 272090 . 5. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio sul punto alla Corte d'appello di Firenze. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia sul punto alla Corte d'appello di Firenze.