Spaccio di cocaina per pagare la prima comunione del figlio: giustificazione respinta

Condanna confermata per un uomo, beccato in possesso di hashish e cocaina, rinvenute occultate nelle tasche dei pantaloni del figlio. Respinta la tesi dell’uso personale eccessivo il quantitativo. Illogica, secondo i Giudici, anche la giustificazione addotta dall’uomo lo scarso valore delle cinque dosi ben poco poteva aiutare economicamente l’imputato.

Hashish e cocaina occultati nelle tasche dei pantaloni del figlio minorenne. Lo stratagemma non funziona e così il genitore va sotto processo e viene condannato per detenzione di droga a fini di spaccio”. Respinta l’ipotesi difensiva che l’‘erba’, divisa in undici stecchette, fosse destinata ad un uso esclusivamente personale. Risibile, poi, la giustificazione addotta dall’uomo sul fronte della cocaina, e cioè che lo smercio della sostanza stupefacente si fosse reso necessario per affrontare le spese relative al pranzo per la comunione del figlio per i giudici cinque sole dosi di cocaina ben poco potevano aiutare economicamente, visti i cospicui oneri da affrontare per le spese della festa Cassazione, sentenza n. 36437/19, sez. III Penale, depositata oggi . Tasche. Decisivo è un controllo su strada effettuato dalle forze dell’ordine. In particolare, in occasione della verifica all’interno di una automobile, nelle tasche dei pantaloni del passeggero – il figlio minorenne del conducente – vengono rinvenute hashish e cocaina. Sotto accusa, ovviamente, il genitore, che ha provato ad occultare le sostanze stupefacenti in suo possesso. E i dettagli dell’episodio sono ritenuti sufficienti dai giudici, prima in Tribunale e poi in Corte d’appello, per arrivare a una condanna l’uomo è ritenuto colpevole di detenzione di droga a fini di spaccio e viene sanzionato con due anni e otto mesi di reclusione e oltre 3mila e 500 euro di multa. Questa decisione viene contestata, ovviamente, dall’uomo, che prova tramite il proprio avvocato a fornire una lettura diversa dei fatti. In particolare, egli spiega di avere deciso di acquistare un quantitativo più elevato di hashish come scorta per assunzioni future , e aggiunge che la sostanza rinvenuta nelle tasche dei pantaloni del figlio, e spontaneamente consegnata, era stata suddivisa in sole undici stecchette, corrispondenti ai suoi consumi programmati . Allo stesso tempo, l’uomo ammette lo spaccio di cocaina, ma spiega che aveva fatto ciò per affrontare le spese relative al pranzo per la comunione del figliolo . Spesa. La versione proposta dall’uomo sotto processo non convince affatto i giudici della Cassazione, che difatti ne confermano la condanna. Per quanto concerne l’ipotesi di un uso personale dell’hashish , viene osservato che già il dato ponderale, di dieci volte superiore a quanto determinato dal Ministero della Salute con decreto dell’11 aprile 2006, assume consistente rilievo indiziario . Peraltro, non avrebbe avuto alcun senso logico , osservano i magistrati, conservare sulla pubblica via un quantitativo certamente non irrilevante di hashish, se fosse stato riservato al solo uso personale . Altro capitolo è quello relativo alla giustificazione addotta dall’uomo per lo spaccio di cocaina. Ebbene, su questo fronte i giudici ribattono che lo scarso valore delle cinque dosi di cocaina ben poco poteva aiutare l’uomo, visti i cospicui oneri da affrontare per la spesa della festa per il figlio. E questa considerazione rende ulteriormente poco plausibile la dedotta circostanza dell’ingente acquisto personale di hashish, proprio in ragione delle necessità economiche descritte dall’uomo e che, spiegano i giudici, avrebbero consigliato un ben diverso utilizzo del proprio denaro, rispetto a quanto – in tesi – dilapidato nell’acquisto della sostanza per la soddisfazione della propria dichiarata dipendenza .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 22 maggio – 27 agosto 2019, n. 36437 Presidente Izzo – Relatore Cerroni Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 27 marzo 2018 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del 30 novembre 2017 del Tribunale di Napoli Nord resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale Ge. Di Ro. era stato condannato alla pena di anni due mesi otto di reclusione ed Euro 3555 di multa, con confisca e distruzione di quanto in sequestro, per il reato, così riqualificato, di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ritenuta la continuazione ed aggravato a norma dell'art. 80, comma 1, lett. b D.P.R. 309 del 1990 in relazione all'art. 112, comma 1, n. 4 cod. pen., infine disponendo la sostituzione della misura cautelare applicando gli arresti domiciliari. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, il ricorrente - stante la pregressa contestazione di cui all'art. 75 D.P.R. 309 cit. - ha osservato che la motivazione del provvedimento impugnato risultava appiattita sui dati tabellari, laddove era probabile che il ricorrente avesse deciso di acquistare un quantitativo più elevato di stupefacente come scorta per assunzioni future, tant'è che l'hashish rinvenuto nelle tasche dei pantaloni del figlio, e spontaneamente consegnato, era stato suddiviso in sole undici stecchette, corrispondenti verosimilmente ai consumi programmati dell'imputato, atteso che - quanto alle dosi - doveva aversi riguardo alle abitudini personali, all'assuefazione ed alle altre esigenze soggettive. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. In relazione al motivo di impugnazione proposto, riguardante il rivendicato uso personale dell'hashish conservato nelle tasche dei pantaloni del figlio minore unitamente alla cocaina in ordine alla quale l'odierno ricorrente non ne ha contestato la detenzione a fini di spaccio , vero è che, in tema di stupefacenti, va annullata con rinvio la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma primo D.P.R. n. 309 del 1990 che accerti la finalità di spaccio facendo ricorso al solo dato ponderale della sostanza detenuta, omettendo di valutare le modalità comportamentali dell'imputato astrattamente idonee a giustificare una destinazione ad uso esclusivamente personale Sez. 6, n. 2652 del 21/11/2013, dep. 2014, Leoncavallo, Rv. 258245 . Invero il giudice deve valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili , le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014, Salaman, Rv. 260991 . 4.1.1. In specie, già il dato ponderale, di dieci volte superiore a quanto determinato dal Ministro della Salute con decreto dell'11 aprile 2006, assume consistente rilievo indiziario. Oltre a ciò, i provvedimenti di merito hanno sottolineato l'inconsistenza delle ricostruzioni difensive alla luce altresì della condotta tenuta dall'odierno ricorrente, il quale - nel tentativo, all'evidenza, di sfuggire ai controlli - aveva nascosto lo stupefacente nei ricordati modi, già valutati anche ai fini del riconoscimento dell'aggravante speciale. Tra l'altro lo stupefacente era stato così occultato senza alcuna distinzione tra la cocaina in tesi destinata allo smercio e l'hashish dichiaratamente di uso personale . Del resto non avrebbe avuto alcun senso logico conservare, sulla pubblica via, un quantitativo certamente non irrilevante di hashish, se fosse stato riservato al solo uso personale. Ad avvalorare ciò il Tribunale di Napoli Nord - le cui motivazioni sono state espressamente richiamate dalla Corte territoriale - ha anche osservato che la giustificazione addotta dall'imputato non aveva consistenza logica. Se infatti lo spaccio si era reso necessario per affrontare anche le spese relative al pranzo di comunione del figliolo, lo scarso valore delle cinque sole dosi di cocaina - di cui l'imputato aveva ammesso la detenzione illecita - ben poco poteva aiutare, visti i cospicui oneri da affrontare per le spese della festa. Né, per vero, supera il vaglio della verosimiglianza la dedotta circostanza dell'ingente acquisto personale, proprio in ragione delle necessità economiche le quali, allora, avrebbero consigliato un ben diverso utilizzo del proprio denaro, rispetto a quanto - in tesi - dilapidato nell'acquisto della sostanza per la soddisfazione della propria dichiarata dipendenza. Al riguardo, al di là delle narrazioni dell'odierno ricorrente, non sussistono riscontri tali da sorreggere la tesi del ricorrente, ritenuta temeraria dalla Corte territoriale. Laddove le evidenziate modalità di conservazione e nascondimento dello stupefacente complessivamente considerate, le addotte necessità economiche, la disponibilità di quantitativo di hashish largamente superiore ai limiti tabellari portato sulla pubblica strada all'interno dell'autoveicolo, hanno univocamente indotto i Giudici del merito a correttamente ricomprendere, nella fattispecie illecita, anche l'hashish rintracciato nella disponibilità dell'imputato. Mentre la stessa produzione della ricevuta del ristorante, concernente gli oneri per la festa di Comunione, non ha fatto che avvalorare il ragionamento del Tribunale e quindi della Corte di Appello, avuto riguardo a quanto ricavabile dallo smercio della sola cocaina. 5. La manifesta infondatezza dell'impugnazione non può che condurre quindi all'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità , alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 2.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.