Acquista la casa per moglie e figlio disabile, ma viene condannato per l’omesso mantenimento del minore

Riprende vigore l’accusa nei confronti di un padre, che a sorpresa era stato assolto in appello. Per i Giudici di Cassazione va censurata la decisione di secondo grado. Ciò perché il dovere di contribuire al mantenimento di un figlio non può essere cancellato da un singolo, corposo esborso di denaro.

Il corposo esborso di denaro – 100mila euro – sostenuto dal padre per acquisire l’abitazione utilizzata dalla moglie e dal figlio non è certo sufficiente per ritenerlo liberato dall’obbligo di contribuire al mantenimento del ragazzo. Soprattutto tenendo presente che quest’ultimo è anche affetto da una invalidità permanente Cassazione, sentenza n. 31930/19, sez. VI Penale, depositata oggi . Immobile. In Tribunale l’uomo sotto processo viene ritenuto colpevole di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore , non avendo versato nulla alla moglie a cui è affidato il ragazzo. Questa visione viene ribaltata in Appello, laddove i Giudici sottolineano che l’uomo ha sostenuto un rilevante esborso per l’acquisizione dell’immobile utilizzato come abitazione dalla moglie e dal figlio disabile. Tale sforzo economico è ritenuto sufficiente dai Giudici per considerare l’uomo libero da ogni ulteriore obbligo nei confronti del figlio minore. Mantenimento. A contestare la decisione d’Appello è la Procura affiancata dalla madre del ragazzo . Consequenziale è il ricorso proposto in Cassazione, ricorso finalizzato a porre in evidenza che è irrilevante lo sforzo economico sostenuto dall’uomo, poiché resta intatto l’obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, il cui stato di bisogno era reso più grave dalle condizioni di salute . Tale obiezione è condivisa dai Giudici del ‘Palazzaccio’, i quali censurano la decisione di secondo grado e spiegano a chiare lettere che il padre ha l’obbligo di assicurare al figlio l’abitazione nella casa coniugale e l’esborso economico sostenuto non può essere indefinitamente valutato al fine di ritenere ottemperato senza limiti di tempo l’obbligo di provvedere al mantenimento del figlio . Al contrario, tale obbligo inerisce permanentemente alla qualità di genitore e può essere concretamente modulato in relazione alla consistenza dello stato di bisogno dell’avente diritto . Ma in presenza di un figlio permanentemente inabile , come in questa vicenda, osservano ancora i Giudici, l’obbligo di mantenimento risulta corrispondentemente permanente, in assenza di autonome specifiche fonti di reddito dell’avente diritto e a prescindere dalla circostanza che alla sussistenza provveda anche altro soggetto coobbligato , come l’altro genitore. Di conseguenza, si può escludere, concludono i Giudici, che a fronte di quel permanente obbligo, avente ad oggetto la perdurante prestazione dei mezzi di sussistenza, il soggetto obbligato possa autonomamente e arbitrariamente sostituire la somma dovuta con una prestazione saltuaria , come in questa vicenda, o con una prestazione frammentaria di beni inidonei comunque ad assicurare il quotidiano soddisfacimento delle esigenze primarie del minore.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 19 giugno – 18 luglio 2019, n. 31930 Presidente Paoloni – Relatore Ricciarelli Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 17/1/2019 la Corte di appello di Trieste ha assolto Ch. Ti. dal reato di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2 cod. pen. in danno del figlio inabile, per il quale aveva pronunciato condanna il Tribunale di Pordenone con sentenza del 26/7/2016, con assorbimento del reato di cui all'art. 3 legge 54 del 2006. 2. Ha presentato ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trieste. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge. Erroneamente la Corte aveva ritenuto rilevante l'esborso sostenuto dall'imputato per l'acquisizione dell'immobile destinato ad abitazione, senza considerare che il soggetto obbligato non può esimersi dall'obbligo di versamento, sostituendo di sua iniziativa la somma di denaro stabilita con beni individuati a sua scelta, fermo restando che comunque gravava sull'imputato l'obbligo di assicurare il diritto di abitazione al figlio disabile e che non era ravvisabile alcun effetto estintivo dell'obbligazione periodica. D'altro canto erano stati provati lo stato di bisogno del figlio, determinato dalle condizioni di salute, l'inadempimento rispetto all'obbligo gravante sull'imputato e l'assenza di giustificazioni. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione. La Corte aveva ritenuto che l'esborso dell'imputato ammontasse ad Euro 160.000,00, mentre dalla documentazione prodotta in giudizio risultava che l'importo era pari ad Euro 100.000,00, imponendosi dunque una nuova valutazione anche su tale aspetto in relazione all'assicurazione al figlio disabile di ciò di cui aveva bisogno per la sua irreversibile condizione, tale da determinare il corrispondente perdurare dell'obbligazione. 3. Ha presentato ricorso anche Ot. Al., parte civile in proprio e quale amministratore di sostegno del figlio disabile. 3.1. Con i primi due motivi ripropone i temi dei due motivi del ricorso del P.G. 3.2. Con il terzo motivo segnala l'erronea applicazione dell'art. 3 legge 54 del 2006. La Corte aveva omesso di considerare la configurabilità almeno dell'ipotesi di reato di cui all'art. 3 legge 54 del 2006, oggi ricompresa nella fattispecie di cui all'art. 570-bis cod. pen. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono fondati. 2. La Corte territoriale ha dato rilievo alla circostanza che l'imputato nel 2008 avesse effettuato un consistente esborso per riscattare l'abitazione, utilizzata dalla moglie e dal figlio inabile. Ma in tal modo non ha considerato che gravava sul predetto imputato l'obbligo di assicurare al figlio l'abitazione nella casa coniugale e soprattutto ha erroneamente ritenuto che quell'esborso potesse essere indefinitamente valutato al fine di ritenere ottemperato senza limiti di tempo l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio. 3. Al contrario deve ritenersi che tale obbligo inerisca permanentemente alla qualità di genitore e possa essere concretamente modulato in relazione alla consistenza dello stato di bisogno dell'avente diritto, dovendosi tuttavia rilevare che in presenza di un figlio permanentemente inabile, come nel caso di specie, l'obbligo risulta corrispondentemente permanente, in assenza di autonome specifiche fonti di reddito dell'avente diritto ed a prescindere dalla circostanza che alla sussistenza provveda anche altro soggetto coobbligato. 4. D'altro canto deve radicalmente escludersi, che a fronte di quel permanente obbligo, avente ad oggetto la perdurante prestazione dei mezzi di sussistenza, il soggetto obbligato possa autonomamente e arbitrariamente sostituire la somma dovuta con la prestazione saltuaria o comunque frammentaria di beni comunque inidonei ad assicurare il quotidiano soddisfacimento delle esigenze primarie sul punto si rinvia anche ai principi affermati da Cass. Sez. 6, n. 23017 del 2975/2014, P., rv. 259955 . Deve aggiungersi che, come rilevato dai ricorrenti, la Corte ha indebitamente un esborso di 160.000,00 a fronte di quello di Euro 100.000,00 in concreto documentato dalla parte civile. Né è stata in alcun modo prospettata una situazione di assoluta, persistente, oggettiva incapacità economica dell'imputato, essendo per contro incontestato il permanente stato di bisogno dell'avente diritto. 5. Su tali basi deve ritenersi ravvisabile sia un vizio di motivazione sia un profilo di violazione di legge, correlato alla concreta applicazione della fattispecie ipotizzata, che inficia la sentenza assolutoria, imponendone l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste.