Lesioni alle ali dei volatili da lui detenuti: cacciatore condannato

Irrilevante l’obiezione difensiva centrata sulla ricrescita delle piume. Ciò che conta, secondo i Giudici, è il fatto che gli uccelli hanno subito lesioni innaturali ad opera dell’uomo, lesioni che ne hanno limitato la libertà di movimento.

Cacciatore condannato per avere maltrattato alcuni animali. Non si parla, però, di prede, bensì di alcuni volatili, da lui posseduti e utilizzati quali ‘richiami vivi’, e rinvenuti dagli uomini della Guardia forestale in precarie condizioni di salute, con gravi lesioni di origine traumatica – in forma di abrasioni, erosioni e fratture – alle penne principali”. Nessun dubbio, in sostanza, sulle colpe dell’uomo, punito dai Giudici con tre mesi di reclusione Cassazione, sentenza n. 29510/19, sez. III Penale, depositata oggi . Lesioni. Scenario della vicenda è la provincia di Brescia. Lì si consuma il blitz della Guardia forestale, che fanno ‘visita’ a un cacciatore, ritrovando in un capanno alcuni volatili in condizioni precarie. Così l’uomo finisce sotto processo per avere detenuto, all’interno di gabbie, numerosi uccelli pepole, fringuelli, un frosone e tordi – alcuni utilizzati quali ‘richiami vivi’ per la caccia non autorizzati – in assenza di adeguata gestione e di cure sanitarie, presentando gravi lesioni di origine traumatica in forma di abrasioni, erosioni e fratture alle penne principali . Prima in Tribunale e poi in Corte d’appello, il quadro probatorio è valutato come sufficiente per arrivare a una condanna del cacciatore, ritenuto colpevole del reato di maltrattamento di animali e punito con tre mesi di reclusione con il beneficio della sospensione . Libertà. Inutile si rivela il ricorso in Cassazione proposto dall’avvocato del cacciatore, ricorso mirato a ridimensionarne la gravità della condotta. Per i Giudici del ‘Palazzaccio’, difatti, la scoperta fatta dalla Guardia forestale è sufficiente per parlare di maltrattamento di animali , escludendo l’ipotesi meno grave proposta dal difensore, ossia il reato di mero abbandono di animali . Decisivo è il verbale della Forestale, corredato dalle fotografie dei volatili da quella documentazione emerge che gli uccelli presentavano plurime e diversificate lesioni delle penne atte al volo . Ciò permette di concludere, secondo i giudici, che il cacciatore ha provocato agli animali lesioni alle penne principali, risultate abrase o necrotizzate o fratturate, e comunque recise allo scopo di privarli della capacità di volare . Questo dato di fatto è fondamentale, poiché, osservano ancora i magistrati, nei volatili il piumaggio costituisce parte non solo integrante ma altresì funzionale, fornendo il sostegno aerodinamico necessario al volo penne ‘remiganti’ , non ché al controllo e alla regolazione del volo stesso penne ‘timoniere’ . Di conseguenza, si può ritenere certo che il cacciatore ha arrecato ai volatili da lui detenuti una lesione che ne ha compromesso la libertà di movimento . Irrilevante è l’obiezione difensiva secondo cui le penne ricrescono . Su questo fronte i giudici chiariscono che la lesione non necessariamente deve essere cronica , e poi aggiungono che, in questo caso, abrasioni, erosioni e fratture, e addirittura ulcerazioni necrotiche erano frutto della innaturale ed irrispettosa operazioni di asporto eseguita dall’uomo sugli animali.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 17 aprile – 8 luglio 2019, numero 29510 Presidente Lapalorcia – Relatore Galterio Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 12.10.2017 la Corte di Appello di Brescia ha confermato la penale responsabilità di Gi. Ca. per il reato di cui all'art. 544 ter cod. penumero per aver detenuto all'interno di gabbie numerosi uccelli quali quattro pepole, sette fringuelli, un frosone e tre tordi, alcuni dei quali utilizzati quali richiami vivi per la caccia non autorizzati, in assenza di adeguata gestione e di cure sanitarie presentando gravi lesioni di origine traumatica alle penne principali in forma di abrasioni, erosioni e fratture, nonché la pena inflittagli dal Tribunale pari a tre mesi di reclusione con il beneficio della sospensione. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione, articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. penumero 2.1. Con il primo motivo lamenta la mancanza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato ascrittogli, nonché l'erronea qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 544 ter in luogo della fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 722. 2 comma cod. penumero . Contesta in primo luogo la ritenuta inattendibilità della perizia di parte per mancata visione diretta degli uccelli precisando l'impossibilità di operare diversamente per essere stati gli animali non più nella disponibilità dell'imputato, ma affidati in custodia giudiziale e da qui liberati e deduce in ogni caso che dalla visione delle fotografie e dalla lettura della denuncia, ovverosia dagli stessi elementi a disposizione dei giudici, il consulente aveva potuto verificare che la situazione descritta in relazione al piumaggio, ovverosia le contestate abrasioni erosioni e fratture, era riconducibile alla detenzione dei volatili in gabbia in cui il contatto con le sbarre determinava normalmente tali conseguenze e che costituiva pratica in uso per gli uccelli domestici tenuti in voliere la troncatura della parte distale delle piume remiganti, senza che in ogni caso nessuna delle riportate lesioni avesse carattere permanente, né che la troncatura delle penne potesse aver causato agli animali alcuna percezione di dolore, a meno che non fosse stata attuata con la loro rimozione dal follicolo, caratteristiche queste che escludevano alla radice la configurabilità del reato di maltrattamento di animali, ravvisabile solo in presenza di un'apprezzabile diminuzione dell'originaria integrità degli esemplari di cui all'imputazione. Censura pertanto l'affermazione della Corte di Appello, configurante un evidente travisamento della prova, secondo cui le ali a differenza delle piume non ricrescono, sostenendo che le ali altro non sono che la parte distale dei remiganti ovverosia corrispondendo agli arti anteriori degli altri vertebrati, nei volatili coperte di penne remiganti che, a loro volta, costituiscono il piano di sostentamento per il volo d'altra parte dalle fotografie in atti, in ciò sostanziandosi il nucleo essenziale della doglianza difensiva, sono visibili solo uccelli con le estremità delle penne tagliate senza alcuna traccia di troncature traumatiche dell'arto. Contesta in ogni caso l'inversione dell'onere della prova basandosi l'ipotesi accusatoria sulle solo fotografie degli uccelli, costringendo la difesa a munirsi di una consulenza veterinaria, unico elemento scientificamente valido portato al processo. 2.2. Con il secondo motivo deduce che il fatto avrebbe dovuto essere qualificato ai sensi dell'art. 727 cod. penumero tale essendo la norma applicabile allorquando gli animali vengano detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura provocandogli gravi sofferenze, non sussistendo lesioni talmente gravi da integrare la fattispecie delittuosa del maltrattamento di animali. 2.3. Con il terzo motivo contesta in relazione al vizio motivazionale, la grave illogicità della parte iniziale della motivazione della sentenza di appello in cui si afferma l'infondatezza delle doglianze difensive in ordine all'indeterminatezza del capo di imputazione, senza che, invece, nei motivi di appello fosse stata mai articolata alcuna censura sul punto. Considerato in diritto 1. Il primo ed il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto tra loro inscindibilmente connessi attenendo entrambi alla configurabilità del reato di maltrattamento di animali, non possono ritenersi fondati. Mentre nessuna inversione dell'onere probatorio risulta aver caratterizzato il procedimento in esame basandosi la tesi accusatoria sul verbale della Guardia Forestale e sulle fotografie dei volatili ad esso allegate nelle quali figurano ritratti gli uccelli con plurime e diversificate lesioni delle penne atte al volo, rientrando nella strategia difensiva la scelta di ricorrere ad una consulenza di parte, deve ciò nondimeno rilevarsi come le censure svolte dal ricorrente non colgano nel segno posto che l'antigiuridicità della condotta si incentra sul fatto che agli uccelli fossero state provocate lesioni alle penne principali risultate nei diversi casi abrase o necrotizzate o fratturate e comunque recise al fine di privarli senza necessità della capacità di volare. Al di là dell'ipotesi meramente congetturale, e rimasta comunque indimostrata, che i volatili potessero essersi provocati da sé le suddette lesioni sbattendo le ali contro le sbarre della gabbia in cui erano rinchiusi, risulta accertato sia l'avvenuto perfezionamento del reato per essere stati gli uccelli rinvenuti dalla Guardia Forestale in tali condizioni, sia la sua ascrivibilità al prevenuto che era colui che li deteneva in tale stato all'interno del capanno da caccia in uso al medesimo, essendo perciò il riferimento alla detenzione valorizzato all'esclusivo fine di dimostrare la riconducibilità dell'azione a quest'ultimo. La condotta tipica integrante il reato di cui all'art. 544 ter cod. penumero è costituita, invero, non già dalla detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura, azione questa configurante la diversa ipotesi contravvenzionale sanzionata dall'art. 727 cod. penumero , bensì nel loro consapevole e volontario maltrattamento, estrinsecantesi alternativamente o in lesioni loro provocate per crudeltà o comunque senza necessità, o nella sottoposizione a sevizie o a comportamenti o lavori incompatibili con le caratteristiche etologiche della specie. Va al riguardo chiarito che l'art. 544 ter cod. penumero , introdotto dalla L. 20.7.2004 numero 189, costituisce, al pari delle altre tre disposizioni codificate dalla novella che compongono il titolo IX bis del libro secondo del codice penale, una norma profondamente innovativa rispetto al preesistente sistema, indotta dalla necessità di adeguare la disciplina penale alla mutata sensibilità sociale nei confronti del mondo animale. Nell'acquisita consapevolezza della natura di esseri viventi degli animali in grado di percepire sofferenze non soltanto di natura fisica, ma altresì di quelle che incidono sulla loro psiche essendo anch'essi passibili di tali menomazioni, il legislatore è intervenuto sull'impianto codicistico ampliando la sfera di tutela, precedentemente circoscritta all'art. 727 cod. penumero che già considerava penalmente rilevanti le condotte che quantunque non accompagnate dalla volontà d'infierire, incidono senza giustificazione sulla sensibilità dell'animale producendo dolore da parte di chi abbandona gli animali o li tiene in condizioni incompatibili con la loro natura, ai comportamenti connotati da maggiore gravità, in quanto dolosi, nei confronti degli animali anche a prescindere dal rapporto di detenzione da parte dell'agente e dunque in un'ottica di ben più ampio respiro rispetto a quella costituente il presupposto applicativo della contravvenzione di cui all'art. 727. D'altra parte che le due norme, seppur accomunate dall'oggetto della tutela costituito dal sentimento di pietà nei confronti degli animali promuovendo l'educazione civile dei consociati, abbiano ambiti applicativi diversi è stato già affermato da questa Corte che ha avuto modo di stigmatizzare che, mentre la fattispecie delittuosa punisce chi cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche , è caratterizzata dal solo elemento soggettivo del dolo e non anche da quello della colpa, nonché dall'ulteriore presupposto della crudeltà o della mancanza di necessità, la fattispecie contravvenzionale, invece, punisce, anche a titolo di colpa, la meno grave condotta di chi detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze , senza richiedere la crudeltà o la mancanza di necessità, né la causazione di lesioni, o la sottoposizione a sevizie, comportamenti, fatiche, lavori insopportabili Sez. 3, numero 10163 del 03/10/2017 - dep. 06/03/2018, Rondot e altri, Rv. 2726210 . Ciò posto, quand'anche le penne non fossero state asportate agli uccelli dal follicolo, ipotesi questa che secondo l'apodittica affermazione della difesa sarebbe l'unica a provocare ad essi dolore, certo è che le penne timoniere e remiganti si presentavano al momento dell'ispezione della Guardia Forestale recise o mancanti, fatto questo che, attesa la peculiare conformazione degli arti dei volatili nei quali il piumaggio, diversamente dal pelo che copre i mammiferi, costituisce parte non solo integrante ma altresì funzionale fornendo il sostegno aerodinamico necessario al volo penne remiganti , nonché il controllo e la regolazione del volo stesso penne timoniere configura a tutti gli effetti una lesione compromettente la stessa libertà di movimento dei volatili. Né vale obiettare, come fa la difesa, che le penne ricrescono e ciò non solo perché la lesione non necessariamente deve essere cronica, ma perché, a differenza del naturale periodico ricambio del piumaggio, nella specie gli uccelli presentavano, come evidenzia il capo di imputazione, nella parte corrispondente alle penne remiganti e timoniere, contestualmente per entrambe le tipologie, abrasioni, erosioni e fratture tutte di origine traumatica, se non addirittura ulcerazioni necrotiche, chiaro indice della innaturale ed irrispettosa operazione di asporto eseguita sugli animali senza che ne ricorresse la necessità. 2. Il terzo motivo è inammissibile. Quand'anche nei motivi di appello non si facesse riferimento al capo di imputazione, circostanza comunque smentita dalla riproduzione dei motivi nella parte della sentenza dedicata allo svolgimento del processo, le argomentazioni svolte al riguardo dalla Corte di Brescia si risolverebbero al più in un obiter dictum, senza perciò intaccare i restanti passaggi motivazionali della decisione, con conseguente carenza di interesse del ricorrente all'impugnativa svolta sul punto. Segue all'esito del ricorso la condanna del ricorrente a norma dell'art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.