Letto singolo o a castello: dettaglio decisivo per il conteggio dello spazio in cella

Necessario un approfondimento dinanzi al Tribunale di sorveglianza sul letto a disposizione del detenuto. Solo così sarà possibile calcolare lo spazio a sua disposizione e scoprire se esso supera o meno la soglia minima dei 3 metri quadrati. Fondamentale tenere a mente che dai conteggi non va detratto lo spazio occupato dal letto singolo poiché esso è utilizzabile anche per restare seduti, per leggere o per riposare.

Letto singolo o letto a castello? Differenza sottile ma fondamentale per determinare lo spazio in cella a disposizione del detenuto e stabilire se si può parlare di trattamento inumano” Cassazione, sentenza n. 29476/2019, Sezione Prima Penale, depositata il 5 luglio 2019 . Spazio. Riflettori puntati, come in tutte le carceri d’Italia, sullo spazio detentivo a disposizione del singolo detenuto maggiore o minore della soglia limite dei 3 metri quadrati? Per il Tribunale di sorveglianza non si può parlare di trattamento inumano , poiché lo spazio minimo disponibile deve essere calcolato considerando anche quello occupato dal letto, spazio comunque vivibile , secondo il magistrato, e utilizzabile dal detenuto per la seduta e lo svolgimento di attività , dovendosi invece estrarre la sola superficie impegnata dai letti a castello degli altri detenuti . Ingombro. In Cassazione il legale contesta la valutazione compiuta dal Tribunale di sorveglianza, ponendo in evidenza il fatto che vi è stato un errore nella determinazione dello spazio minimo disponibile poiché in esso non avrebbe dovuto essere computato quello occupato dal letto del suo cliente, letto inserito in una struttura cosiddetta ‘a castello’ . Questo dettaglio è decisivo, osservano i Giudici del ‘Palazzaccio’, spiegando che in caso di letto a castello si sarebbe dovuto detrarne lo spazio anche se esso fosse stato nella disponibilità e nell’uso del singolo detenuto. Ciò perché l’arredo, laddove non si fosse presentato come un letto singolo, incideva sul computo dello spazio individuale, costituendo un obiettivo ingombro alla possibilità di movimento e alla libera fruizione dello spazio, impegnando esso anche la colonna d’aria sovrastante . Necessaria, quindi, una nuova tappa al Tribunale di sorveglianza, dove sarà necessario fare chiarezza sul letto del detenuto, tenendo bene a mente che va detratto dalla complessiva superficie non solo lo spazio destinato ai servizi igienici, ma anche quello occupato da mobili arredi e da strutture tendenzialmente fisse, nonché da quegli arredi che, seppur teoricamente amovibili, sono in realtà di peso consistente e di ingombro evidente, quale il letto a castello , mentre, al contrario, concludono i Giudici, non va detratto lo spazio occupato dal letto singolo poiché esso è utilizzabile anche per restare seduti, per leggere o per riposare .

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 7 marzo – 5 luglio 2019, n. 29476 Presidente Di Tomassi – Relatore Cairo Ritenuto in fatto e in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria, con ordinanza in data 17/7/2018, rigettava il reclamo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che il 29/1/2018 aveva accolto parzialmente l'istanza presentata nell'interesse di Si. Gi., riconoscendo 401 giorni di detenzione non conforme all'art. 3 CEDU e riducendo la relativa pena in esecuzione nella misura proporzionale di giorni 40. Si era ritenuto che il Si. avesse subito un trattamento non conforme al senso di umanità, per aver fruito di uno spazio detentivo inferiore a tre metri quadri. Era stata respinta la richiesta ulteriore e si era ritenuto che lo spazio minimo disponibile si dovesse computare considerando anche quello occupato dal letto, spazio comunque vivibile e utilizzabile per la seduta e lo svolgimento di attività, dovendosi estrarre la sola superficie impegnata dai letti a castello altrui. 2. Ricorre per cassazione Si. Gi., a mezzo del difensore di fiducia e deduce la violazione dell'art. 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 e il vizio di motivazione. Il giudice di merito, si osserva nell'interesse del ricorrente, aveva errato nella determinazione dello spazio minimo disponibile, poiché in esso non avrebbe dovuto computare quello occupato dal letto proprio inserito in una struttura cd. a castello. 3. Il ricorso è fondato. 3.1. Questa Corte ha già spiegato che ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo intramurario, pari o superiore a tre metri quadrati da assicurare a ogni detenuto -affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall'art. 3 della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali Corte EDU in data 8 gennaio 2013 nel caso Torreggiani c. Italia -dalla superficie lorda della cella devono essere detratte l'area destinata ai servizi igienici e quella occupata da strutture tendenzialmente fisse. Tra queste devono essere incluse il letto, ove questo assuma la forma e struttura a castello e gli armadi, appoggiati o infissi stabilmente alle pareti o al suolo, mentre non rilevano e vanno, pertanto, espunti, gli altri arredi facilmente amovibili come sgabelli o tavolini Sez. 1, n. 13124 del 17/11/2016 c.c. dep. 2017 , Morello, Rv. 269514 . 3.2. L'ordinanza impugnata ha utilizzato criteri di computo dello spazio individuale non pienamente corrispondenti a quelli elaborati da questa Corte. Va, infatti, detratto dalla complessiva superficie non solo lo spazio destinato ai servizi igienici, ma anche quello occupato da mobili arredi e da strutture tendenzialmente fisse, nonché da quegli arredi che, seppur teoricamente amovibili, siano in realtà di peso consistente e di ingombro evidente, quale il letto a castello Sez. 1, n. 07422 del 17/11/2016 . Al contrario, non va detratto lo spazio occupato dal letto singolo sulla scorta del fatto che esso è utilizzabile anche per restare seduti, per leggere o riposare Sez. 7, ord. n. 3202 del 18 novembre 2015, Borrelli, n.m. . Nella fattispecie, il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto di detrarre, ai fini della determinazione dello spazio disponibile i letti a castello dei detenuti diversi dal richiedente. Non ha escluso, tuttavia, il letto del ricorrente e ciò senza spiegare, con chiarezza, se esso letto fosse o meno incorporato in una struttura a castello. In caso di letto a castello il Tribunale avrebbe dovuto detrarne lo spazio anche se esso fosse stato nella disponibilità e nell'uso del soggetto istante. Ciò perché l'arredo, là dove non si fosse presentato come letto singolo, incideva sul computo dello spazio individuale, costituendo un obiettivo ingombro alla possibilità di movimento e alla libera fruizione dello spazio, impegnando esso anche la colonna d'aria sovrastante. 3.3. L'omessa esplicitazione del criterio seguito, pertanto, non permette di comprendere la metodica del computo operato e si risolve nella erronea applicazione di legge che era stata correttamente denunziata nella relativa parte del ricorso. L'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria.