Attraversano la strada fuori dalle strisce: condannato il conducente anche se accecato dal sole

In caso di sinistro stradale con investimento del pedone, che attraversa anche al di fuori delle strisce pedonali, la repentinità nell’attraversamento da parte di questo non esclude la responsabilità del conducente che non abbia osservato una condotta esente da colpa.

Sul punto è tornata ad esprimersi la Corte di Cassazione con sentenza n. 27876/19, depositata il 26 giugno. Il fatto. Dopo la dichiarazione nei primi gradi di giudizio di non doversi procedere nei confronti dell’imputata, del reato di lesioni colpose gravi con violazione della disciplina sulla circolazione stradale, per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela da un lato e insussistenza del fatto dall’altro in particolare l’imputata avrebbe urtato violentemente i pedoni che stavano attraversando la strada provocando ad entrambi lesioni gravi , le parti civili ricorrono in Cassazione. La penale responsabilità del conducente. Secondo costanti principi della giurisprudenza di legittimità, poiché l’esercizio del diritto di precedenza non può considerarsi illimitato, dovendo essere subordinato al principio del neminem laedere” dove un pedone attraversi la carreggiata fuori dalle strisce pedonali, il conducente è tenuto a rallentare e ad interrompere la marcia per evitare incidenti che potrebbero derivare dalla mancata cessione della precedenza a suo favore. Se non faccia ciò, il conducente è responsabile per l’evento colposo verificatosi. Ed inoltre, l’abbagliamento dal sole del conducente di un veicolo non integra un caso fortuito e non esclude la penale responsabilità per i danni che ne derivano alle persone. Da ciò consegue l’annullamento della sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 29 marzo -25 giugno 2019, n. 27876 Presidente Montagni – Relatore Cenci Ritenuto in fatto 1. Il giudice di pace di Enna il 3 settembre 2018, all’esito del processo nei confronti di B.M.A. , imputata del reato di lesioni colpose gravi nei confronti di P.G. e di S.A. , con violazione della disciplina sulla circolazione stradale, fatti commessi il omissis , ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputata, quanto all’illecito nei confronti di S.A. , per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela, ed ha assolto, invece, per insussistenza del fatto, l’imputata dal reato contestato come commesso nei confronti di P.G. . 2. In estrema sintesi, secondo l’ipotesi di accusa, la signora B. , conducendo un’autovettura, per colpa sia generica che specifica in particolare, per violazione del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 140, per non avere mantenuto una velocità adeguata alle caratteristiche e alle condizioni della strada avrebbe urtato violentemente i pedoni P.G. ed S.A. , che stavano attraversando la strada, provocando a,ciascuna persona offesa lesioni giudicate guaribili in più di quaranta giorni. 3. Il giudice di pace, quanto al reato con persona offesa S.A. , preso atto della avvenuta remissione di querela, con accettazione, ha dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato. In relazione all’ipotesi di reato nei confronti di P.G. , ha ritenuto insussistente il reato svolgendo il ragionamento che di seguito si sintetizza. Dalla stessa ricostruzione dell’investimento stradale operata da P. nella parte descrittiva della querela del 27 gennaio 2015, nella quale si addebita all’imputata di essere giunta ad alta velocità, sicuramente non consentita, essendo il tratto in questione all’interno di un centro abitato ed in prossimità di scuole, si desume che i pedoni avessero imprudentemente iniziato l’attraversamento quando già stava sopraggiungendo la vettura, confidando nella decelerazione della stessa , come si legge nella querela, così violando P. e S. il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 190, comma 2. Inoltre i due avevano, non meno imprudentemente, omesso di servirsi delle strisce pedonali pur presenti in zona, come accertato dalla Polizia Municipale, precisamente a circa 30-35 metri, da una parte, e a circa 65-70 metri, dall’altra parte, così violando i pedoni anche il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 190, comma 5, come risulta dal verbale della Polizia municipale, che non ha ritenuto di elevare contravvenzioni alla donna. Anche tenuto conto che gli agenti di polizia giudiziaria intervenuti hanno riferito di problemi di abbagliamento solare con riferimento al senso di marcia del veicolo della B. - come da quest’ultima confermato in sede di esame così alla p. 6 del ricorso e che l’imputato ha affermato che stava procedendo piano a causa del traffico intenso, traffico intenso confermato anche da P. , e che i due pedoni erano sbucati irregolarmente dallo spazio tra due autovetture poste alla destra nel senso di marcia della conducente e che l’automobile aveva riportato lievissimi danni, ha ritenuto, dunque, il giudice di pace di adottare pronunzia liberatoria. 4. Ricorre per la cassazione della sentenza la parte civile P.G. , tramite difensore, affidandosi a due motivi con i quali denunzia violazione di legge entrambi i motivi e difetto di motivazione promiscuamente, il primo . 4.1. Con il primo motivo censura mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza nel caso di specie degli elementi, soggettivo ed oggettivo, dell’illecito contestato. Rammentato che nell’immediatezza dell’incidente l’imputata avrebbe ammesso la propria distrazione parlando con più persone, tra cui D.M.D. , moglie di P.G. , ed anche che l’imputata nel corso dell’esame all’udienza del 4 dicembre 2017 avrebbe ammesso di avere pronunziato la frase ne avrei potuto investire quattro, cinque, dieci , si sottolinea che l’imputata nell’immediatezza del fatto avrebbe detto sia di non avere visto i pedoni a causa dell’abbagliamento del sole sia che P. e S. erano distratti tale affermazione sarebbe illogica, in quanto le due circostanze non sarebbero compatibili tra di loro e disvelerebbe, in realtà, solo l’intenzione di celare la propria negligenza, imprudenza ed imperizia alla guida. In ogni caso, la sentenza impugnata sarebbe in netto contrasto con due principi affermati dalla S.C., che ha ritenuto che l’attraversamento improvviso del pedone, anche al di fuori dalle strisce pedonali, è un rischio tipico e prevedibile della circolazione stradale, e che l’abbagliamento improvviso da sole non esclude automaticamente la responsabilità del conducente, non costituendo caso fortuito, ma impone di adottare tutte le cautele al fine di non creare ostacolo alla circolazione o l’insorgere di altri pericoli, in attesa di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità, sicchè la B. avrebbe dovuto procedere a passo d’uomo. La circostanza poi - assume il ricorrente - che l’imputata transiti ogni giorno per quella strada rafforza la valutazione sulla sua responsabilità. Al limite, il pedone - si afferma - potrebbe essere ritenuto concorrente nella causazione del sinistro, ma il suo attraversamento non può essere considerato improvviso ed imprevedibile, sì da escludere, come invece ha ritenuto - ma si stima erroneamente - il decidente, ogni risarcimento. Si censura, infine, il comportamento contumace della compagnia assicuratrice la quale, così facendo, si è sottratta dall’onere di prova contraria, volta dimostrare la colpa concorrente del pedone in tema di investimento del pedone è destinata a trovare applicazione la presunzione legale di cui all’art. 2054 c.c., comma 1 così alla p. 5 del ricorso . 4.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 521 c.p.p. e art. 590 c.p., commi 3 e 4, in quanto il decidente, siccome rientrante nei suoi poteri, come da giurisprudenza che si richiama, avrebbe potuto dare al fatto una qualificazione giuridica diversa, essendo evidente, sin da principio, che causa del sinistro e delle relative lesioni fu l’abbagliamento dal sole. Orbene, il giudice di prime cure diede corso tacitamente all’esimente del caso fortuito, arrampicandosi letteralmente sugli specchi nel ritenere insussistenti gli elementi oggettivi e soggettivi della condotta di lesione commessi con violazione delle norme sulla disciplina delle circolazione stradale, dimenticando la modifica dell’art. 590 c.p., comma 3 avvenuta con L. 23 marzo 2016, n. 41 G.U. n. 70 del 24/3/2016 . Tale evenienza, dunque, avrebbe dovuto condurre il Giudicante alla modifica - rectius, riqualificazione - del capo di imputazione ascrivendo il fatto alla previsione di cui all’art. 590 c.p., comma 2, il quale, ad ogni buon conto, prevede una pena inferiore l’esito sarebbe stato certamente opposto, con sentenza di condanna e risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, vittima di una grave negligenza al volante così alle p. 5-6 del ricorso . 5. Il 18 marzo 2019 è pervenuta in Cancelleria memoria con cui la difesa di B.M.A. chiede il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso, malgrado una serie di aporie irrilevanza nel giudizio di legittimità della quaestio facti di cosa abbia detto l’imputata alla moglie della p.o. mera assertività della circostanza che l’imputata percorra frequentemente la strada ove si è verificato l’incidente irrilevanza della contumacia dell’assicurazione e dell’art. 2054 c.c. scarsa chiarezza nella formulazione del secondo motivo di impugnazione , è in sostanza fondato e va accolto. Infatti, nello sviluppo del primo motivo si pone in luce come il giudice di pace abbia sostanzialmente ritenuto la imprevedibilità della condotta di attraversamento improvviso dei pedoni in un punto in zona urbana compreso tra due strisce pedonali ed abbia attribuito rilievo all’accecamento da colpo di sole. Ciò è in netto contrasto con i seguenti, risalenti, principi di diritto, dai quali non vi è ragione di discostarsi Poichè l’esercizio del diritto di precedenza non può considerarsi illimitato, dovendo essere sempre subordinato al principio del neminem laedere , ove un pedone attraversi la carreggiata fuori delle apposite strisce, il conducente del veicolo è tenuto a rallentare la velocità e, addirittura, ad interrompere la marcia al fine di evitare incidenti che potrebbero derivare proprio da mancata cessione della precedenza a suo favore. Se ciò non faccia, la responsabilità per l’eventuale evento colposo verificatosi è sempre a lui attribuibile, pur se al comportamento del pedone possa, secondo le condizioni del caso, attribuirsi una efficienza causale concorsuale in base all’apprezzamento motivato del giudice di merito Sez. 4, n. 3347 del 24/01/1994, Pirani Rv. 197931 e In caso di incidente stradale con investimento di pedone la repentinità dell’attraversamento da parte di questo non è sufficiente ad escludere la responsabilità del conducente che non abbia in precedenza osservato una condotta esente da colpa Sez. 4, n. 14567 del 05/05/1989, Pellegrini, Rv. 182380 e In tema di circolazione stradale, l’abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo non integra un caso fortuito e, pertanto, non esclude la penale responsabilità per i danni che ne siano derivati alle persone. In una tale situazione di abbagliamento il conducente è tenuto ad interrompere la marcia, adottando opportune cautele onde non creare intralcio alla circolazione ovvero l’insorgere di altri pericoli, ed attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità. Conf. mass. n. 152760 Sez. 4, n. 10337 del 01/06/1989, Barberio, Rv. 181837 principio che, peraltro, è stato recentemente ribadito, quasi in termini testuali sovrapponibili, da Sez. 4, n. 17390 del 21/02/1018, P.C. in proc. Compagnone, Rv. 272647 . 2. Consegue l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Enna art. 569 c.p.p., comma 4 , cui si demanda la regolamentazione della spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Enna cui demanda altresì la regolamentazione della spese tra le parti private per questo giudizio di cassazione.