Frequenti viaggi in patria ma “dimentica” di sostenere economicamente il figlio minore: condannato

Nessuna via di fuga per un genitore straniero. Evidente il dolo nella condotta da lui tenuta e consistita nel non adempiere ai propri obblighi verso il figlio minore. A inchiodarlo la disponibilità di un lavoro retribuito e le spese sostenute per i viaggi in patria.

Lavoro e annessa retribuzione, da un lato, e i costi sostenuti per i frequenti viaggi in patria – lo Sri Lanka –, dall’altro, inchiodano l’uomo. Logica la sua condanna, secondo i Giudici, per violazione degli obblighi di assistenza familiare , avendo fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore Cassazione, sentenza n. 27706/2019, Sezione Sesta Penale, depositata il 21 giugno . Inadempiente. Le valutazioni compiute dai Giudici del Tribunale e da quelli della Corte d’Appello vengono ritenute corrette e condivise anche dai magistrati della Cassazione. Così, diventa definitiva la condanna per il genitore straniero – originario dello Sri Lanka – che non ha provveduto a contribuire al mantenimento del figlio minore. Respinte tutte le osservazioni proposte dal legale dell’uomo. In premessa, i Giudici del Palazzaccio ribadiscono che egli aveva il dovere di cura e di mantenimento del figlio minore. Invece, rispetto a questo obbligo, egli si è rivelato assolutamente inadempiente, pur non vivendo una situazione di assoluta, oggettiva e incolpevole incapacità a provvedere . Su quest’ultimo fronte, in particolare, viene sottolineato che l’uomo ha potuto fruire di attività lavorativa e di un corrispondente reddito e non ha rinunciato a viaggi nel Paese d’origine, comprensibili ma non tali da costituire valida esimente a fronte del cogente obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza al figlio minore, osservano i giudici. Peraltro, è stato appurato che gli anticipi sullo stipendio da lui richiesti non erano mai legati all’esigenza di prendersi cura dei figli . E, allo stesso tempo, va rimarcato, spiegano i giudici, come è da ascriversi a colpa dell’uomo l’abuso di bevande alcoliche incidente sulla sua capacità lavorativa . Evidente, quindi, il dolo nel comportamento tenuto dall’uomo. Sacrosanta perciò la sua condanna

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 26 marzo – 21 giugno 2019, n. 27706 Presidente Paoloni – Relatore Ricciarelli Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 2/2/2018 la Corte di appello di Napoli ha confermato quella del Tribunale di Napoli del 17/4/2013, con cui M.A.D. è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all’art. 570 c.p., comma 2, n. 2. 2. Ha proposto ricorso il M. tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in quanto nel 2012 i figli del M. avevano rispettivamente 30, 22 e 14 anni, cosicché relativamente ai figli già maggiorenni sarebbe potuto ravvisarsi solo il delitto di cui all’art. 570 c.p., comma 1 relativamente al quale mancava la querela, fermo restando che al momento della sentenza d’ appello era maturato il termine di prescrizione per i fatti commessi fino al . 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e omessa motivazione in relazione all’elemento oggettivo e a quello soggettivo del reato. Quanto al primo non era emerso altro che la percezione di un assai modesto stipendio, non essendo state considerate le modeste condizioni di vita del ricorrente ed essendo stata al riguardo fornita una motivazione illogica e contraddittoria, incentrata sul fatto che l’assegno sarebbe stato calcolato dal Giudice in base allo stipendio, su ambigue dichiarazioni in ordine alla disponibilità di un secondo lavoro, sui costosi viaggi per rientrare nel paese di origine, sul fatto che gli anticipi sarebbero stati chiesti al datore di lavoro senza fare riferimento alle esigenze dei figli, sull’inabilità al lavoro derivante da abuso di alcool. Quanto al secondo, si ribadisce che non avrebbe potuto parlarsi di volontà cosciente e libera di sottrarsi agli obblighi senza giusta causa e che non era stato idoneamente notificato al ricorrente il provvedimento del giudice di civile di fissazione dell’assegno a carico del predetto, elemento che la Corte aveva indebitamente svilito facendo riferimento alla notifica ex art. 143 c.p.c 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, alla provvisionale e alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale. La Corte non aveva proceduto alla verifica delle condizioni economiche del ricorrente e della sua possibilità di sopportare l’onere del risarcimento, a fronte di elementi che deponevano in senso contrario. In punto di quantificazione della provvisionale inoltre si era fatto indebitamente riferimento alla somma stabilita in sede civile per il mantenimento, avendo inoltre sul punto la Corte fornito una motivazione oscura e criptica. La Corte aveva inoltre confermato la pena in base all’intensità del dolo ma senza valutare i motivi di gravame. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente è privo di interesse a dedurre, a fronte del fatto che il predetto è stato riconosciuto colpevole dell’unico reato di cui all’art. 570 c.p., comma 2, n. 2, con irrogazione di una pena non aumentata ai sensi dell’art. 81 c.p È d’altro canto pacifico che sul ricorrente gravava il dovere di cura e di mantenimento dei figli minori, essendo dunque indubitabile che la condanna sia stata correlata all’inottemperanza al perdurante dovere di provvedere a vantaggio del terzogenito, ancora minore alla data della sentenza di primo grado. 2. Il secondo motivo è infondato. La Corte ha rilevato come sul piano oggettivo sussistesse lo stato di bisogno dell’avente diritto, non potendo l’ottemperanza del soggetto coobbligato escludere la responsabilità del genitore inadempiente, ove non risulti che i figli minori dispongano di autonome fonti di reddito sul punto Cass. Sez. 6, n. 40823 del 21/3/2012, B., rv. 254168 . D’altro canto la Corte, nel rilevare la persistente e totale inadempienza da parte del ricorrente, ha anche, non illogicamente, escluso che potessi dirsi comprovata una assoluta, oggettiva e incolpevole incapacità di provvedere da parte del M. , protrattasi per l’intero arco di tempo preso in esame si rinvia a Cass. Sez. 6, n. 53173 del 22/5/2018, R., rv. 274613 Cass. Sez. 6, n. 33997 del 24/6/2015, C., rv. 264667 . È stato invero rilevato che anche il M. aveva potuto fruire di attività lavorativa e di un corrispondente reddito, che il predetto non aveva rinunciato a viaggi nel paese d’origine, comprensibili ma non tali da costituire valida esimente a fronte del cogente obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza, che gli anticipi sullo stipendio da lui richiesti non erano mai legati all’esigenza di prendersi cura dei figli, essendo stato inoltre rimarcato come fosse da ascriversi a colpa del prevenuto l’abuso di bevande alcooliche, ove incidente sulla capacità lavorativa. A fronte di ciò il ricorrente ha opposto contestazioni generiche, riproponendo deduzioni in realtà esaminate, ma inidonee a smentire l’assunto dell’insussistenza di una condizione di persistente e incolpevole incapacità, a fronte del protrarsi dell’inadempienza. Sotto il profilo soggettivo d’altro canto non vale a condurre a diverse conclusioni la circostanza che la notifica della sentenza di separazione fosse stata notificata al ricorrente ai sensi dell’art. 143 c.p.c. va infatti rimarcato che l’imputazione non ha ad oggetto il reato di cui alla L. n. 54 del 2006, art. 3, oggi trasfuso nella violazione dell’art. 570-bis c.p.p., nel quale il precetto è direttamente integrato dal provvedimento assunto in sede civile, ma quello di cui all’art. 570 c.p., comma 2, n. 2, rispetto al quale l’assegno di mantenimento assume il significato di parametro orientativo ai fini della definizione dell’obbligo di contribuzione, fermo restando che il ricorrente non ha neppure allegato di non aver avuto notizia del procedimento di separazione e che l’obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza -il quale può anche avere un contenuto più ristretto in relazione all’esigenza di garantire dignitose condizioni di vita-, inerisce alla qualità di genitore e non può comunque essere permanentemente eluso, ove il figlio non disponga di propri redditi. 3. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto volto a contestare profili di merito. Va invero osservato che la Corte ha non arbitrariamente dato rilievo ai fini della quantificazione della pena all’intensità del dolo, desumibile anche dal protrarsi della condotta inadempiente. Inoltre con motivazione tutt’altro che illogica la Corte ha ribadito l’insussistenza di condizioni di incapacità economica del ricorrente, da commisurarsi peraltro al non elevato importo della provvisionale, giustificando la subordinazione del beneficio al sollecito versamento della somma a tale titolo stabilita con la persistenza dell’inadempimento, tale da imporre una cautela rilevante sul piano personologico e prospettivo. Infine deve rimarcarsi che non è ammissibile il ricorso avverso la statuizione in materia di provvisionale Cass. Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, G., rv. 261536 . 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.