Per la determinazione del “profitto” non si può tenere conto delle voci stipendiali relative ad imposte e tasse da corrispondersi all’Erario

Con riferimento ad un caso nel quale si era disposta la confisca per equivalente, il cui ammontare era stato definito in ragione di tutte le voci stipendiali indebitamente percepite dagli imputati, la Corte di Cassazione ha ritenuto che in ipotesi di peculato avente ad oggetto voci stipendiali percepite illecitamente da un lavoratore dipendente ai fini del sequestro ex art. 322-ter c.p.p. dovrà procedersi alla quantificazione del profitto con esclusione delle voci stipendiali relative ad imposte e tasse da corrispondersi all’Erario .

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 26969/19, depositata il 18 giugno. Tale principio è stato affermato in ragione di un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui per profitto” del reato deve intendersi un mutamento materiale, attuale e di segno positivo della situazione patrimoniale del beneficiario ingenerato dal reato attraverso la creazione, trasformazione o l’acquisizione di cose suscettibili di valutazione economica , dovendo il vantaggio economico derivare in via diretta ed immediata dalla commissione dell’illecito Cass. Sez. unite n. 31617/2915 . Da ciò la conclusione per cui, poiché le ritenute di legge non possono costituire di per sé profitto”, poiché non sono entrate nel patrimonio del reo, allora non dovrebbero neppure rientrare in tale concetto i versamenti effettuati a favore dell’Erario. Ciò in considerazione del fatto che, sempre secondo la Suprema Corte, che se è vero che il crimine non paga”, da ciò non deve neppure ammettersi il principio secondo cui il crimine costa”. Ne consegue che solo con riferimento ai contributi previdenziali si potrebbe ipotizzare un’utilità per il reo, ma non anche – si torna a ripetere – per le tasse pagate” all’Erario. Da qui l’annullamento con rinvio, per un ulteriore esame. La decisione. La decisione in questione, sicuramente interessante poiché in maniera chiara ed inequivocabile prende posizione su un punto di particolare rilievo ai fini della confisca per equivalente, posto l’altissima pressione fiscale esistente in Italia, convince ma non troppo. Già altra giurisprudenza, pure considerata dalla Corte nella motivazione della decisione, aveva affermato, in senso contrario, che le ritenute fiscali costituiscono un vantaggio per il reo e quindi andrebbero considerate ai fini della confisca vedi Cass. Pen. n. 3287/2019 . Tale ultima impostazione, per quanto apparentemente anomala”, pare – a mesta opinione di chi scrive – maggiormente persuasiva e non già per amore della repressione. Se ben si osserva, infatti, da un lato l’aver versato imposte con riguardo a redditi illecitamente percepiti, può costituire un vantaggio per il reo, quanto meno in sede di dichiarazione di redditi, poiché è ben possibile che abbia pagato più tasse del dovuto”, in ragione delle detrazioni e spese affrontate. Ma anche a voler evitare un’analisi particolarmente puntigliosa, ciò che non può condividersi è l’affermazione secondo cui non sarebbe vero che il crimine costa”. Se così non fosse, per esempio, non vi sarebbe spazio per il risarcimento del danno morale sostanzialmente previsto solo in ragione della commissione di un reato , ma ancor di più si ridurrebbe la portata di un principio assolutamente consolidato in ambito fiscale e precisamente la tassabilità dei proventi da attività illecite” in introdotto dall’art. 14 Legge n. 537/1993, secondo cui nelle categorie di reddito di cui all’art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria”. Pertanto, laddove non si proceda alla confisca anche delle somme versate all’Erario, che costituiscono evidentemente parte integrante dello stipendio” e dunque dei proventi acquisiti, tali somme verrebbero come considerate come non tassabili” a priori e per ciò stesso con tale approccio si costituirebbe un vantaggio patrimoniale immediato per il reo, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di cassazione. Ad ogni modo, poiché anche su questo tema si sta sviluppando un contrasto giurisprudenziale, presto o tardi dovrà intervenire un chiarimento, se non giurisprudenziale, legislativo. Chi vivrà vedrà.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 15 maggio – 18 giugno 2019, n. 26969 Presidente Gallo – Relatore Di Pisa Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento in data 18 Febbraio 2019 il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell’appello ex art. 322 bis c.p.p., decidendo in sede di rinvio a seguito dell’annullamento disposto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2190/2019, in parziale accoglimento degli appelli proposti da C.M. , P.G. , PA.Lu. e R.C. , indagati ora imputati per il reato di concorso in peculato aggravato - per essersi appropriati di voci stipendiali non dovute inserite nelle rispettive retribuzioni loro spettanti quali dirigenti e direttori dell’azienda C.T.P. S.p.A. di Taranto, affidataria del servizio di trasporto pubblico dal 2005 al 30/06/2015 -, ed in parziale modifica del’ordinanza del 22 maggio 2018 con la quale il G.U.P. del Tribunale di Taranto aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo, disposto in data 18/07/2016, finalizzato alla confisca per equivalente fino alla concorrenza dell’importo di Euro 947.751,04 del denaro e degli altri beni mobili ed immobili nella disponibilità dei suindicati soggetti, rideterminava il quantum sequestrabile nell’importo di Euro 863.129,85. 1.1. Il Tribunale, nell’operare tale rideterminazione, richiamati i principi fissati da Cass. n. 3827/2019, precisava che non poteva trovare accoglimento la tesi difensiva che invocava una ulteriore riduzione del profitto del reato in ragione del fatto che le voci stipendiali percepite illecitamente dovevano ritenersi al lordo di imposte, tasse, oneri e ritenute in genere da corrispondersi all’Erario, ritenendo irrilevante, ai fini del sequestro, che una parte delle somme percepite dovesse essere versata all’Erario, potendo maturare al più un diritto alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte. 2. Contro detto provvedimento propongono ricorsi per cassazione, a mezzo dei loro difensori di fiducia, C.M. , PA.Lu. , P.G. e R.C. . 2.1. C.M. formula tre motivi a. violazione dell’art. 627 c.p.p. nonché vizio di motivazione. Lamenta che il tribunale aveva eluso il dictum dalla Cassazione in sede di annullamento in quanto il thema decidendum riguardava esclusivamente i poteri del giudice cautelare in relazione alla posizione processuale degli imputati in ragione della insussistente preclusione processuale desunta dall’emissione del decreto che dispone il giudizio b. violazione degli artt. 321 e 322 bis c.p.p. nonché vizio di motivazione. Rileva che il tribunale non aveva tenuto conto della circostanza che secondo la normativa vigente le somme dovute all’Erario era state trattenute dal datore di lavoro, come evincibile dall’esame delle buste paga in atti, sicché le somme in concreto percepite dal ricorrente erano quelle indicate in busta paga al netto dei contributi previdenziali e fiscali, contributi mai percepiti dal C. c. violazione degli artt. 321 e 322 bis c.p.p. nonché vizio di motivazione in relazione all’omesso computo delle somme trattenute sino alla data della decisione gennaio 2019 e risultanti dalle ulteriori buste paga prodotte in sede di udienza da cui risultavano le trattenute per effetto del provvedimento cautelare. 2.2. PA.Lu. propone quattro motivi a. violazione ed errata applicazione dell’art. 322 ter c.p.p. in relazione all’individuazione del provento-profitto del disposto sequestro funzionale alla confisca per equivalente in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b . Osserva che dovendosi rispettare il criterio di proporzionalità che impone di circoscrivere il vincolo cautelare al profitto effettivamente conseguito da intendersi quale vantaggio che si ricava per effetto della commissione del reato, il sequestro doveva riguardare le somme effettivamente percepite e non anche somme relative ad imposte e contributi mai introitate per effetto delle condotte di peculato. Deduce che il motivo traeva ulteriore fondamento dalla considerazione che la Corte di Cassazione, nell’adottare la pronunzia di annullamento, aveva demandato al Tribunale un nuovo esame dell’importo del profitto confiscabile e poiché le doglianze difensive si incentravano proprio sull’erroneo computo delle somme relative al pagamento delle imposte e dei contributi agli enti di competenza qualora il giudice di legittimità avesse ritenuto ricompresi nel profitto di peculato anche gli importi corrispondenti a ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali non avrebbe accolto il motivo, quanto meno per carenza di interesse b. violazione dell’art. 627 c.p.p. nonché vizio di motivazione. Nel premettere che la Suprema Corte, in sede di annullamento, sul punto della erroneità del calcolo del profitto in relazione al c.d. profitto lordo, aveva rilevato che proprio con riferimento al caso concreto come prospettato dallo stesso giudice della cautela, la riduzione del profitto non sembra essere correlata ad una modifica del fatto contestato, neppure nella sua ampiezza storico-temporale, ma solo formulata con riguardo all’errata imputazione nel calcolo del profitto anche di quegli importi neppure introitati per effetto delle condotte di peculato, perché relativi al pagamento delle imposte e dei contributi agli enti di competenza , ha osservato che il tribunale aveva finito per ignorare quanto statuito dalla Suprema Corte, palesemente contraddicendosi con quanto motivato nel precedente provvedimento oggetto di annullamento c. violazione ed errata applicazione dell’art. 322 ter c.p.p. in relazione all’individuazione del provento-profitto del disposto sequestro funzionale alla confisca per equivalente con riferimento alle voci stipendiali del trattamento minimo complessivo di garanzia nonché violazione ed errata applicazione dell’art. 322 bis c.p.p. e art. 125 c.p.p., comma 3 in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b . Assume che il Tribunale aveva rideterminato il profitto del reato nella misura di Euro 104.338,18 in modo distonico rispetto alla parte motiva in cui aveva affermato che andavano decurtate le somme riportate nell’ultima colonna denominata Riscontrati pari al suddetto importo di Euro 104.338,18, laddove il quantum sequestrabile secondo il ragionamento dei giudici di merito doveva essere pari ad Euro 40.649,54 d. violazione ed errata applicazione dell’art. 322 bis c.p.p. e art. 125 c.p.p., comma 3 in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b ed e per inesistenza di motivazione in ordine alla richiesta di revoca del sequestro operato sul quinto dello stipendio. Rileva che il tribunale aveva omesso di pronunziare su detta istanza basata su una nota tecnica a firma del consulente di parte versata in atti. 2.3. P.G. deduce tre motivi a. violazione ed errata applicazione dell’art. 322 ter c.p.p. in relazione all’individuazione del provento-profitto del disposto sequestro funzionale alla confisca per equivalente nonché violazione ed errata applicazione dell’art. 322 bis c.p.p. – art. 627 c.p.p., comma 3 in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b . Nel proporre delle censure sostanzialmente sovrapponibili ai primi due motivi di ricorso avanzati da Pa.Lu. rileva che dovendosi rispettare il criterio di proporzionalità che impone di circoscrivere il vincolo cautelare al profitto effettivamente conseguito da intendersi quale vantaggio che si ricava per effetto della commissione del reato, il sequestro doveva riguardare le somme effettivamente percepite e non anche somme relative ad imposte e contributi mai introitate dal ricorrente per effetto delle condotte di peculato, prospettando anch’ egli profili di violazione del disposto di cui all’art. 627 c.p.p. in relazione a quanto statuito dalla Corte di Cassazione in sede di annullamento b. violazione ed errata applicazione dell’art. 322 ter c.p.p. in relazione all’individuazione del provento-profitto del disposto sequestro funzionale alla confisca per equivalente con riferimento alle voci stipendiali del trattamento minimo complessivo di garanzia nonché violazione ed errata applicazione dell’art. 322 bis c.p.p. e art. 125 c.p.p., comma 3 in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b , prospettando una censura analoga al terzo motivo del ricorso avanzato dal Pa. c. violazione ed errata applicazione dell’art. 322 bis c.p.p. e art. 125 c.p.p., comma 3 in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b ed e per inesistenza di motivazione in ordine alla richiesta di revoca del sequestro operato sul quinto dello stipendio. Rileva che il tribunale aveva omesso di pronunziare su detta istanza basata su una nota tecnica a firma del consulente di parte prodotta in atti. 2.4. R.C. , a sua volta, deduce tre motivi di ricorso analoghi a quelli proposti dal C. . Considerato in diritto 1. I ricorsi possono trovare accoglimento per le ragioni appresso specificate. 2. Rileva, in primo luogo, il collegio che deve essere disatteso il motivo di censura formulato da tutti i ricorrenti i quali hanno lamentato che i giudici di merito, nel disattendere l’istanza di riduzione del profitto del reato in ragione del fatto che le voci stipendiali percepite illecitamente dovevano ritenersi al lordo di imposte, tasse, oneri e ritenute in genere da corrispondersi all’Erario, avrebbero violato il dictum della Cassazione 2.1. Va osservato che, contrariamente a quanto prospettato dai ricorrenti non sussiste alcuna violazione dell’art. 627 c.p.p. dal momento che la Corte di Cassazione, nella pronunzia di annullamento sopra richiamata, si è limitata ad osservare che non sussisteva alcuna preclusione processuale quanto alla chiesta riduzione del disposto sequestro per effetto del rinvio a giudizio degli stessi mentre il tribunale, nel provvedimento impugnato, aveva solo rilevato, genericamente, l’astratta fondatezza in diritto delle censure. 2.2. Invero a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio è vincolato dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazione, ma resta libero di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata poiché egli conserva gli stessi poteri che gli competevano originariamente quale giudice di merito relativamente all’individuazione ed alla valutazione dei dati processuali, nell’ambito del capo della sentenza colpito da annullamento. Sez. 2, n. 47060 del 25/09/2013 - dep. 26/11/2013, Mazzoni, Rv. 25749001 3. Deve, quindi, osservarsi che appaiono in parte fondate le contestazioni relative al quantum sequestrabile. 3.1. Premesso che come sopra detto C.M. , P.G. , PA.Lu. e R.C. , sono indagati ora imputati per il reato di concorso in peculato aggravato per essersi appropriati di voci stipendiali non dovute inserite nelle rispettive retribuzioni loro spettanti quali dirigenti e direttori dell’azienda C.T.P. S.p.A. di Taranto, affidataria del servizio di trasporto pubblico dal 2005 al 30/06/2015, va rilevato che nella specie viene in discussione la questione relativa agli ambiti ed ai limiti del sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria ex art. 322 ter c.p. la quale può riguardare il prezzo o il profitto del reato contro la P.A. contestato, nel caso in esame il reato di cui all’art. 314 c.p 4. Giova notare come, nel nostro ordinamento, non vi sia una definizione normativa di profitto in nessun testo normativo il legislatore ha fornito una nozione generale di profitto nè tanto meno ha mai proceduto a specificazioni del tipo profitto lordo o profitto netto , apparentemente utilizzando il termine come semplice elemento descrittivo nelle fattispecie in cui è inserito e rinviando altrettanto apparentemente al significato lessicale dello stesso termine da qui i problemi interpretativi legati al fatto che tale nozione presenta indubbiamente uno spazio semantico aperto . Nel linguaggio penalistico il termine ha tradizionalmente assunto un significato oggettivamente ampio ed è stato tralaticiamente utilizzato - in modo assai poco impegnativo sul piano descrittivo - in ambiti normativi assai diversi. In proposito viene, innanzi tutto, in rilievo il profitto del reato menzionato nell’art. 240 c.p., comma 1 come uno degli oggetti della confisca-misura di sicurezza. In tal senso, sul piano esegetico, il profitto del reato è stato tendenzialmente identificato nel generico vantaggio economico ricavato dall’illecito, in contrapposizione al prodotto e al prezzo del reato, il primo inteso come quale risultato empirico dello stesso illecito e il secondo come il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare taluno a commettere il reato. Occorre evidenziare che, in generale, il profitto in senso giuridico non può prescindere dalla considerazione che il profitto del reato va determinato tenendo conto dell’utilità eventualmente conseguita in concreto , non sussistendo altrimenti alcun profitto confiscabile Cass. sez. 6, 16 gennaio 2013 n. 4297, P.M. e Orsi sez. 6 5 ottobre 2012 n. 42530, Diddi sez. 5 14 dicembre 2011 n. 3238, Società Valore s.p.a. sez. 6 26 marzo 2009 n. 17897, P.M. in proc. Ferretti . 4.1. In particolare la Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire, anche a Sezioni Unite, che, in tema di confisca, il prodotto del reato rappresenta il risultato, cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita il profitto, a sua volta, è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato il prezzo, infine, rappresenta il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato e costituisce, quindi, un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l’interessato a commettere il reato Cass. Sez. U del 03/07/1996, n. 9149 Rv. 205707 . Si è sottolineato come debba sempre sussistere un rapporto pertinenziale, una relazione diretta, attuale e strumentale, tra il bene sequestrato ed il reato del quale costituisce il profitto illecito, vantaggio di natura economica ovvero beneficio aggiunto di tipo patrimoniale di diretta derivazione causale dall’attività del reo, dunque l’ utilità creata, trasformata od acquisita proprio mediante la realizzazione della condotta criminosa , e si è precisato che non è possibile addivenire ad un’estensione indiscriminata ed una dilatazione indefinita ad ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale, indiretto o mediato, che possa comunque scaturire da un reato si veda nella motivazione della sentenza Cass. Sez. U del 24/05/2004, n. 29951, Focarelli, Rv. 228166 richiamata da Cass. Sez. U del 25/10/2005, n. 41936, Muci, Rv. 232164 . È, dunque, escluso che possano farsi rientrare nell’alveo del profitto confiscabile quelle conseguenze positive, pur economicamente valutabili, derivanti dal reato che non costituiscano risultato immediato e diretto della condotta illecita. 4.2. Le Sezioni Unite si sono ancora pronunciate sulla definizione di profitto del reato anche con la sentenza del 25.6.2009 n. 38691, Caruso, con la quale hanno confermato la nozione di profitto del reato già assunta in SS.UU. n. 38834/2008, Fisia per cui il profitto del reato deve essere identificato col vantaggio economico ricavato in via immediata dal reato stesso e a tale vantaggio non va attribuito il significato di utile netto o di reddito, bensì di beneficio aggiunto di tipo patrimoniale , sottolineando inoltre che occorre una correlazione diretta del profitto con il reato ed una stretta affinità con l’oggetto di questo, escludendosi qualsiasi estensione indiscriminata o dilatazione indefinita ad ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale, che possa comunque scaturire, pur in difetto di un nesso diretto di causalità, dall’illecito . In tale sentenza è poi stato evidenziato che il profitto deve essere identificato con il vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato e si contrappone al prodotto e prezzo del reato , specificando che il prodotto è il risultato empirico dell’illecito, cioè le cose create, trasformate, adulterate o acquisite mediante il reato il prezzo va invece individuato nel compenso dato o promesso a una determinata persona come corrispettivo dell’esecuzione dell’illecito. 5. Seguendo tale impostazione, questo collegio ritiene che erroneamente nella determinazione del profitto del reato ai fini del disposto sequestro siano state considerate come profitto anche le imposte trattenute sulla busta paga degli odierni ricorrenti e, quindi, importi riguardanti somme mai incamerate dai predetti. Appare illogico ritenere che detti importi possano essere configurati quale effettivo vantaggio economico che l’autore del peculato consegue in forza del suo comportamento illecito, che certamente non comprende somme che non sono di pertinenza dello stesso ma che sono entrate, in via immediata, nella disponibilità dell’Erario. È evidente, infatti, che le imposte versate dal datore di lavoro per il proprio dipendente attraverso il meccanismo della c.d. ritenuta alla fonte non realizzano in sé alcun lucro per l’autore della condotta illecita. L’illecito vantaggio economico deve ovviamente essere stato conseguito in concreto non sussistendo altrimenti, come detto, alcun profitto confiscabile. 5.1. Muovendo da tali considerazioni non appare condivisibile il principio, fatto proprio dai giudici dell’appello cautelare, espresso dalla Corte di Cassazione con la pronunzia n. 3287/2019 che chiamata a pronunziasi sull’estensione del sequestro a somme corrispondenti a ritenute fiscali e previdenziali ha evidenziato come il sequestro sia correlato al profitto conseguito dal ricorrente, essendo in tale prospettiva indubitabile che anche le somme corrispondenti alle ritenute versate dall’indagato debbano ricomprendersi in tale nozione, quale vantaggio economico derivante in via diretta e immediata dalla commissione dell’illecito, in tal senso richiamando Cass. Sez. U. n. 31617 del 26/6/2015, Lucci, rv. 264436, e precisando che di profitto deve parlarsi con riferimento a tutti gli importi, indistintamente calcolati all’origine e nella loro interezza da intendersi oggetto di indebita appropriazione. 5.2. Dal momento che il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell’illecito Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015 - dep. 21/07/2015, Lucci, Rv. 26443601 e che, come correttamente evidenziato dalla Suprema Corte, in virtù del principio di causalità e dei requisiti di materialità e attualità, il profitto, per essere tipico, deve corrispondere ad un mutamento materiale, attuale e di segno positivo della situazione patrimoniale del suo beneficiario ingenerato dal reato attraverso la creazione, trasformazione o l’acquisizione di cose suscettibili di valutazione economica, sicché non rappresenta profitto un qualsivoglia vantaggio futuro, immateriale, o non ancora materializzato in termini strettamente economico-patrimoniali Sez. 5, n. 10265 del 28/12/2013, - dep. 2014-, Banca Italease s.p.a, Rv. 258577 ma anche Sez. un. Fisia impianti , cit. vedi in parte motiva Sez. 6, n. 1754 del 14/09/2017 - dep. 16/01/2018, Bentini, Rv. 27196701 , non può parlarsi, con riferimento alla ritenute fiscali, mai entrate nel patrimonio degli odierni ricorrenti, di profitto del reato. Posto che l’assetto sanzionatorio complessivamente considerato con riferimento all’istituto de quo trova fondamento nella ratio di disincentivare le condotte delittuose in base al principio per cui il crimine non paga , da questa valutazione discende logicamente che il provvedimento ablatorio deve essere compatibile proprio con il guadagno effettivo ricavato dal reato, andare oltre la confisca dell’arricchimento dell’autore dell’illecito privandolo di somme non direttamente incamerate e già destinate all’Erario significherebbe affermare che il crimine costa , con ciò esulando dal concetto stesso di profitto e con le finalità proprie della confisca. 5.3. Diversa considerazione vale, ad avviso di questo collegio, per i contributi previdenziali versati per conto del dipendente i quali avendo nell’immediatezza refluenze sul trattamento previdenziale e pensionistico dello stesso costituiscono, comunque, delle utilità economiche per il dipendente medesimo autore della condotta di peculato, costituenti un vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dai reato presupposto. 6. Sulla scorta delle considerazioni che precedono va, pertanto, disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al tribunale di Taranto sezione per il riesame delle misure cautelari reali che dovrà riesaminare le contestazioni relative al quantum assoggettabile al sequestro sulla scorta del seguente principio di diritto In ipotesi di peculato avente ad oggetto voci stipendiali percepite illecitamente da un lavoratore dipendente ai fini del sequestro ex art. 322 ter c.p. dovrà procedersi alla quantificazione del profitto con esclusione delle voci stipendiali relative ad imposte e tasse da corrispondersi all’Erario . 6.1. Gli ulteriori motivi di censura rimangono conseguentemente assorbiti. P.Q.M. annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame, con integrale trasmissione degli atti, al tribunale di Taranto sezione per il riesame delle misure cautelari reali .