Il mancato versamento integrale dell’assegno di mantenimento non configura violazione degli obblighi di assistenza familiare

La violazione dell’obbligo di assistenza familiare integra il reato di cui all’art. 570, comma 2, c.p. laddove sia tale da aver fatto mancare i mezzi di sussistenza al minore .

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26993/19, depositata il 18 giugno. Il caso. La Corte d’Appello di Genova, in riforma della pronuncia di prime cure, condannava l’imputato per il reato di cui all’art. 570, comma 2, n. 2, c.p. per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore avuto dalla ex compagna. Avverso tale pronuncia la difesa ha proposto ricorso per cassazione. Sussistenza del reato. Il Collegio coglie l’occasione per ricordare che ai fini della sussistenza dell’elemento oggettivo del reato in parola è necessaria la verifica del fatto che al minore siano mancati i necessari mezzi di sussistenza anche laddove il genitore obbligato abbia provveduto al pagamento delle spese di alloggio, come nel caso di specie dove l’imputato aveva continuato a versare le rate del mutuo e le spese condominiali relative all’abitazione familiare. Del resto tale evidenza è risultata confermata dalla testimonianza della madre del minore secondo cui l’uomo avrebbe provveduto alle spese dell’immobile dalla data di cessazione della convivenza fino alla successiva vendita dello stesso, per poi proseguire nel versamento di una somma mensile, comunque inferiore rispetto a quella determinata dal Tribunale per i minorenni. Sul punto, la sentenza precisa che la violazione dell’obbligo di assistenza familiare integra il reato di cui all’art. 570, comma 2, c.p. laddove sia tale da aver fatto mancare i mezzi di sussistenza al minore e che, diversamente, dal delitto di omesso versamento dell’assegno periodico per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione dei figli previsto dall’art. 570- bis non ricorre solo per effetto del mancato versamento integrale dell’assegno di mantenimento determinato in sede civile . Ribadisce infine la Cassazione che la fattispecie prevista da quest’ultima norma è configurabile anche in caso di violazione degli obblighi di natura patrimoniale stabiliti nei confronti di figli minori nati da genitori non legati da vincolo formale di matrimonio. Per questi motivi, la sentenza impugnata viene annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello per un nuovo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 14 maggio – 18 giugno 2019, n. 26993 Presidente Paoloni – Relatore Amoroso Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di Appello di Genova, in riforma della sentenza emessa il 13/10/2017 dal Tribunale di Genova, ha condannato il ricorrente alla pena di mesi tre di reclusione ed Euro 450,00 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando la condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede in favore della parte civile costituita, per il reato di cui all’art. 570 c.p., comma 2, n. 2, per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore, M. , nato il omissis , dal maggio 2012 al febbraio 2013, e lo ha assolto dal reato di cui al capo b previsto dalla L. n. 54 del 2006, art. 3, perché abrogato dal D.Lgs. n. 21 del 2018, art. 7, trattandosi dell’omesso versamento dell’assegno di mantenimento dovuto al figlio da parte di genitore convivente non coniugato. 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso L.F. articolando i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo si deduce cumulativamente la violazione di legge in relazione all’art. 570 c.p., e vizio della motivazione per illogicità e contraddittorietà, perché i parziali versamenti dell’assegno di mantenimento, insieme al pagamento delle rate del mutuo gravante sull’immobile adibito ad abitazione della convivente e del figlio, oltre che delle spese condominiali, escluderebbero la sussistenza dello stato di bisogno del figlio minore, al quale non sono mai mancati i mezzi di sussistenza, sul rilievo dell’errata affermazione da parte del giudice dell’appello che la ex convivente, sig.ra R. , ed il figlio avrebbero usufruito dell’abitazione per soli due mesi, a fronte della loro permanenza in quella abitazione per tre anni successivi alla cessazione della convivenza. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione in riferimento al mancato accertamento se a seguito del versamento di un assegno di mantenimento di cifra minore rispetto a quella fissata dal giudice al figlio siano mancati i mezzi di sussistenza, avendo il ricorrente versato la rata di mutuo di circa 550 Euro al mese oltre alle spese condominiali pari ad Euro 280 a bimestre, fino alla vendita dell’immobile intervenuta nel febbraio del 2013 in coincidenza della decisione del tribunale per i minorenni che poneva a carico del ricorrente un assegno mensile di Euro 350 per il mantenimento del figlio, provvedendo a versare somme ridotte a causa del suo stato di disoccupazione di circa 200/250 Euro al mese. 2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione in riferimento alla ritenuta nullità della rinuncia al credito del figlio per gli omessi versamenti degli importi dovuti a titolo di mantenimento, sul rilievo che trattandosi di un credito maturato relativo alle prestazioni non corrisposte e non anche alle prestazioni future, si deve ritenere rinunciabile da parte della madre, che fa valere un diritto di credito personale, dovendosi ritenere valido l’atto di conciliazione del 15.12.2015 con la conseguente richiesta di revoca della provvisionale concessa per l’importo di 200 Euro al mese e per 14 mesi dal maggio 2012 al giugno 2013, e delle altre statuizioni civili. 2.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione in riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, al diniego del beneficio della non menzione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. Si deve osservare preliminarmente che ai fini dell’integrazione dell’elemento oggettivo del reato contestato al capo 1 è necessario verificare che al minore siano mancati i necessari mezzi di sussistenza, allorché il genitore obbligato a concorrere al loro versamento abbia provveduto al pagamento delle spese di alloggio, in considerazione dell’obbligo che grava su entrambi i genitori di contribuire al loro mantenimento. Se è fuori discussione che il reato di cui all’art. 570 c.p., comma 2, sussiste anche quando uno dei genitori ometta integralmente la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l’altro genitore, quando vi sia stato, invece, una parziale contribuzione è necessario verificare se al figlio minore siano venuti a mancare i mezzi di sussistenza, per effetto della suddivisione del relativo onere economico che grava su entrambi i genitori. Effettivamente l’affermazione del giudice dell’appello secondo cui il ricorrente avrebbe provveduto al pagamento dell’alloggio per soli due mesi è contraddetta dalla deposizione testimoniale resa dalla madre del minore, come riportata nella sentenza di primo grado, secondo cui il padre avrebbe provveduto alle spese di alloggio pagando le rate del mutuo e le spese condominiali dalla cessazione della convivenza, nel maggio del 2012, fino alla vendita intervenuta nel febbraio 2013, ovvero per tutto il periodo cui si riferisce l’imputazione per la quale è intervenuta la condanna. Quindi il motivo di ricorso relativo al vizio di motivazione in merito alla mancata contribuzione da parte dell’imputato ad assicurare i mezzi di sussistenza del figlio appare fondato, essendo immotivato il riferimento al contributo limitato a soli due mesi di alloggio. Dalla deposizione resa dalla madre emerge anche che il padre, odierno ricorrente, avrebbe versato mensilmente 200/250 Euro in contanti, nel periodo susseguente alla vendita dell’immobile - oggetto dell’imputazione di cui al capo 2 confermando che il predetto ha comunque fornito un proprio contributo al mantenimento del figlio, seppure inferiore all’importo di 350,00 Euro determinato dal Tribunale per i minorenni a decorrere dal marzo del 2013. Si deve rammentare che la violazione dell’obbligo di assistenza per integrare il reato di cui all’art. 570 c.p., comma 2, deve essere tale da avere fatto mancare i mezzi di sussistenza al minore, e che diversamente dal delitto di omesso versamento dell’assegno periodico per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione dei figli, previsto dall’art. 570 bis c.p., non ricorre solo per effetto del mancato versamento integrale dell’assegno di mantenimento determinato in sede civile. Nella sentenza di appello è stato erroneamente ritenuto abrogato il reato previsto dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 3, per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha introdotto l’art. 570 bis c.p., con la conseguente pronuncia assolutoria per il reato contestato al capo 2. Si deve al contrario ribadire, secondo quanto già affermato da questa Corte, che vi è continuità normativa tra la fattispecie predetta e quella ora prevista dall’art. 570 bis c.p., configurabile anche in caso di violazione degli obblighi di natura patrimoniale stabiliti nei confronti di figli minori nati da genitori non legati da vincolo formale di matrimonio Sez. 6, n. 55744, 24/10/2018, Rv. 274943 . Sebbene tale errore non sia più emendabile per effetto della mancata impugnazione da parte del pubblico ministero della sentenza di assoluzione pronunciata con riferimento al capo 2, rispetto al capo 1 il conseguente annullamento impone che il giudice del rinvio rivaluti la rilevanza penale dei presupposti dell’omessa contribuzione al mantenimento del figlio, tenendo conto del diverso periodo temporale oggetto della contestazione sub capo 1, compreso tra il mese di maggio 2012 ed il mese di febbraio 2013, in relazione alla condotta sanzionata dall’art. 570 c.p., comma 2, e quindi della ricorrenza dello stato di bisogno, nel senso che l’omessa assistenza deve avere avuto l’effetto di far mancare i mezzi di sussistenza, che comprendono quanto è necessario per la sopravvivenza, situazione che non si identifica né con l’obbligo di mantenimento né con quello alimentare, aventi una portata più ampia, e tenuto conto della suddivisione del relativo onere che grava su entrambi i genitori, in proporzione alle rispettive capacità economiche. La sentenza va, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova, che procederà a nuovo giudizio facendo applicazione dei principi di diritto sopra enunciati. Considerato che il procedimento riguarda reati commessi in danno di un minore si deve disporre nel caso di diffusione del presente provvedimento l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Genova.