Gli atti di violenza non sono compresi nello ius corrigendi genitoriale

Respinto il ricorso di un padre che lamentava l’insussistenza del dolo nel reato a lui ascritto di lesioni personali aggravate ai danni della figlia minorenne, in quanto, a suo dire, erano espressione di una finalità educativa nei confronti di quest’ultima.

Così si esprime la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26366/19, depositata il 14 giugno. Il caso. La Corte d’Appello di Milano rideterminava in peius la pena irrogata nei confronti dell’imputato per il reato di lesioni personali aggravate commesso nei confronti della allora moglie e della figlia minorenne. Contro tale decisione, l’imputato propone ricorso per cassazione, lamentando, tra i diversi motivi, il difetto di querela quanto alle lesioni subite dalla figlia, e l’insussistenza dell’elemento psicologico del reato ex art. 582 c.p., in relazione alle lesioni in danno alla figlia, poiché, secondo il ricorrente, esse sarebbero state espressione dello ius corrigendi del genitore. La facoltà di proporre querela del minore. La Suprema Corte dichiara il ricorso infondato. Quanto al lamentato difetto di querela della figlia del ricorrente, la Corte osserva come sia stata la madre a proporla anche per conto della figlia, avendo ella sottoscritto ogni pagina dell’atto ed emergendo chiaramente la sua volontà di sporgere querela anche per conto della minore. Gli Ermellini rilevano, infatti, che l’art. 120, comma 3, c.p., prevede una doppia facoltà per il minore che abbia compiuto i 14 anni come nel caso di specie , consistenti la prima nel proporre querela personalmente e la seconda nella possibilità del genitore di proporla per lui. Ius corrigendi genitoriale. Per quanto riguarda, invece, la doglianza riferita all’assenza di dolo nel reato di lesioni, la Suprema Corte rileva come il ricorrente abbia confuso il movente della condotta con l’elemento psicologico, che, nel delitto in questione, è costituito dal dolo generico, il quale, tuttavia, può assumere la forma anche del dolo eventuale, essendo sufficiente la mera accettazione del rischio che la manomissione fisica della persona altrui possa determinare effetti lesivi . Nel caso concreto, la motivazione del ricorrente di voler punire la figlia a causa di un comportamento non rispettoso nei suoi confronti, costituisce un fattore irrilevante ai fini della configurabilità del dolo, rappresentando, eventualmente, solo il movente della condotta delittuosa. Gli Ermellini precisano, a tal riguardo, che deve escludersi che sia la finalità educativa ad animare gli atti abituali di violenza posti in essere nei confronti dei figli minori ex art. 571 c.p., poiché questi devono ritenersi oggettivamente esclusi dalla fattispecie dell’abuso dei mezzi di correzione, dovendo valutarsi tali solo quelli per loro natura a ciò deputati, che tradiscano l’importante e delicata funzione educativa . Dunque, tenendo conto del fatto che, allo stato attuale, lo ius corrigendi genitoriale non contempla atti di violenza, la Corte di Cassazione, anche per questo motivo, respinge il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 28 febbraio – 14 giugno 2019, n. 26366 Presidente Sabeone – Relatore Brancaccio Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento impugnato, datato 16.3.2018, depositato il 27.3.2018, la Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Monza il giorno 8.10.2014, decidendo gli appelli proposti sia dall’imputato che dal pubblico ministero, ha rideterminato in peius la pena inflitta a P.R. inizialmente individuata nella misura di mesi otto di reclusione in anni 3 e mesi 1 di reclusione per lesioni personali aggravate ex artt. 582 e 583 c.p. commesse in continuazione tra loro ai danni della allora moglie F.G. e della loro figlia minore P.F Confermava nel resto la sentenza, in particolare quanto all’assoluzione dal reato di maltrattamenti in famiglia perché il fatto non costituisce reato. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato tramite il proprio difensore, avv. Romiti, deducendo cinque motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo si eccepisce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 120 c.p. e art. 336-337 c.p.p. art. 606 c.p.p., lett. b , c , e . Vi sarebbe difetto di querela quanto alle lesioni subite dalla figlia del ricorrente, P.F., consistite in trauma cranico non commotivo, trauma discorsivo cervicale con prognosi di giorni sei. La persona offesa, all’epoca dei fatti avvenuti il , aveva 15 anni e non era minore degli anni quattordici, come erroneamente ritenuto nelle due sentenze di merito, sicché ella avrebbe potuto proporre querela personalmente ai sensi dell’art. 120 c.p.p., mentre invece ciò non è avvenuto e, d’altra parte, la querela sporta in sua vece dalla madre della minore F.G. non dà prova, nei suoi contenuti, che essa sia stata formulata anche in nome e per conto della figlia, contrariamente a quanto ancora affermato nel provvedimento impugnato. 2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione quanto alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato di cui all’art. 582 c.p. in relazione alle lesioni provocate a P.F. , che sarebbero state conseguenza di una reazione del padre ad un comportamento irrispettoso della figlia ed espressione dello ius corrigendi del genitore. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso si argomenta violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione quanto alla mancata riqualificazione della condotta di lesioni posta in essere dal ricorrente nei confronti della figlia in quella di cui all’art. 571 c.p., per le medesime ragioni già indicate nel secondo motivo di ricorso e, in particolare, quanto al fatto che l’agire dell’imputato sia stato espressione dei mezzi di correzione che egli riteneva dovuti nei riguardi del comportamento irriguardoso di P.F. nei suoi confronti. Il reato è configurabile anche nel caso di un unico atto espressivo dell’abuso dei mezzi di correzione. 2.4. Il quarto motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione al riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 583 c.p., comma 1, n. 1, quanto alle lesioni causate a F.G Non vi sarebbe prova certa che le lesioni al timpano della persona offesa siano eziologicamente collegate alla condotta delittuosa dell’imputato, avendo la vittima già subito la perforazione della membrana dell’orecchio destro nel 2004, sicché, in assenza di formale accertamento medico-legale, non si può escludere che lo schiaffo datole dal ricorrente abbia solo portato alla luce un problema preesistente e mai risolto definitivamente. La prognosi delle lesioni prodotte, in ogni caso, non arriverebbe ai 150 giorni considerati accertati dalla sentenza impugnata, come risulta dall’istruttoria del processo. Una volta ritenuta insussistente l’aggravante citata, peraltro, il reato deve ritenersi non punibile per l’intervenuta remissione della querela da parte della persona offesa in seguito all’accordo formalizzato per la separazione consensuale e acquisito agli atti del processo. 2.5. Infine, il quinto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e contraddittorietà della motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la motivazione sarebbe apodittica e non avrebbe tenuto nel dovuto conto il comportamento processuale collaborativo del ricorrente e l’atteggiamento conciliante in ambito familiare tanto che si è arrivati all’accordo consensuale per la separazione coniugale. Inoltre, i precedenti penali valorizzati in chiave negativa attengono, uno, a fatti molto risalenti nel tempo, altri a reati depenalizzati. Considerato in diritto 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere rigettato. 2. Quanto al primo motivo, deve rilevarsene l’inamissibilità per manifesta infondatezza. La motivazione del provvedimento impugnato chiarisce le ragioni per le quali il giudice d’appello ha correttamente ritenuto che la querela sia valida anche per la figlia del ricorrente quest’ultima, infatti, ha sottoscritto ogni pagina dell’atto di denuncia e dall’atto emerge chiaramente la volontà della madre di lei di proporre querela anche per conto della minore. Non importa se P.F. avesse o meno compiuto i quattordici anni poiché la disposizione di cui all’art. 120 c.p. prevede, al comma 3, una doppia possibilità costruita nel senso che il minore, il quale abbia compiuto gli anni quattordici, ha la facoltà di proporre querela personalmente pur permanendo il diritto del genitore ad esercitarla per conto del figlio, diritto che può addirittura superare eventuali opzioni contrarie di quest’ultimo. Pertanto, la questione avente ad oggetto il fatto che la querela non sia stata proposta personalmente dalla minore che ne avrebbe avuto facoltà è irrilevante, trattandosi di una possibilità e non di un dovere, che è stato anche superfluo esercitare in presenza della valida querela da parte della madre. Peraltro, la Corte d’Appello sostiene che la figlia del ricorrente avesse, all’epoca delle lesioni subite dal padre, meno di quattordici anni ed il ricorso, che invece deduce ella fosse già quindicenne, non ha fornito al Collegio documentazione idonea a provare la sua affermazione ed a sciogliere il dubbio, sicché l’argomento è anche inammissibile per mancanza di specificità e non autosufficienza dell’impugnazione in sede di legttimità. 3. Il secondo ed il terzo motivo sono infondati e possono essere trattati congiuntamente, dato il loro oggetto collegato. La doglianza riferita all’assenza del dolo del reato di lesioni non tiene conto della struttura del reato in esame e confonde il movente della condotta con l’elemento psicologico, che, per il delitto di lesioni, è costituito dal dolo generico configurato dalla mera consapevolezza che la propria azione provochi o possa provocare danni fisici alla vittima non occorre, al contrario, che la volontà dell’agente sia diretta alla produzione di determinate conseguenze lesive Sez. 5, n. 17985 del 9/1/2009, Presicci, Rv. 243973 Sez. 5, n. 35075 del 21/4/2010, B., Rv. 248394 e Sez. 6, n. 7389 del 24/1/2014, Bertocco, Rv. 258803 il dolo generico richiesto può assumere, pertanto, anche le forme espressive del dolo eventuale, essendo sufficiente la mera accettazione del rischio che la manomissione fisica della persona altrui possa determinare effetti lesivi . Infatti, la motivazione di voler punire la figlia per un comportamento irrispettoso nei suoi riguardi, quand’anche fosse provata e ciò, come vedremo di qui a poco, non è , integra un fattore irrilevante ai fini della configurabilità o meno del dolo, costituendo tale ragione, al più, il movente della condotta e non certo il fuoco del coefficiente soggettivo di attribuibilità di essa al suo autore. 3.1. Parallelamente infondato è il terzo motivo di ricorso. Gli argomenti logici utilizzati dalla Corte d’Appello ben distinguono tra l’azione portata avanti con coscienza e volontà di arrecare o poter arrecare danni fisici alla vittima costituente il dolo del delitto di lesioni - e quella di abuso dei mezzi di correzione, la quale ultima non può certo ritenersi configurata in un contesto in cui sostanzialmente il padre si è determinato all’azione contro la figlia minore per uno scatto gratuito di violenza nei suoi confronti, cosa che accadeva, peraltro, di frequente, come risulta dalle dichiarazioni delle persone offese, ritenute credibili ed affidabili dai giudici di merito con motivazione scevra da aporie ricostruttive e del tutto convincente. Non può che sottolinearsi, in proposito, come ci si trovi dinanzi ad una doppia sentenza conforme, in cui la Corte d’Appello, nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in risalto nella sentenza del giudice di prime cure, la cui struttura motivazionale viene sul punto a saldarsi perfettamente con quella di secondo grado, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, ha puntualmente disatteso la diversa ricostruzione prospettata dalla difesa, ponendo in evidenza, segnatamente, anzitutto il carattere irascibile, geloso ed autoritario dell’imputato, acuito dall’essere egli frequentemente soggetto a stati di ubriachezza e dall’aver perso il lavoro. Quindi, si è ricostruita la spinta motivazionale del tutto occasionale e gratuita dell’aggressione alla figlia da parte del ricorrente nell’episodio di lesioni contestatogli e la non veridicità della ricostruzione in fatto da lui tentata, smentita dalla testimonianza di sua moglie, la quale ha ricostruito la vicenda come conseguente a due consecutivi attacchi di ira dell’imputato, scaturiti dalla mera incapacità di sua figlia di effettuare un’operazione con il telefono cellulare che lui le richiedeva solo in seguito all’aggressione subita dal padre, la ragazzina si è determinata ad insultarlo. È evidente, pertanto, che l’aggressività del ricorrente non è stata provocata dal comportamento irriguardoso della figlia, ma, anzi, quest’ultimo è frutto dell’esasperazione cui la minore è stata condotta proprio dalla illegittima condotta paterna. Del resto, è stato chiarito oramai da tempo dalla giurisprudenza di legittimità che la stessa fattispecie invocata dall’imputato in riqualificazione non potrebbe ritenersi configurabile neppure qualora sussistessero le condizioni dello ius corrigendi e la condotta del ricorrente fosse stata dettata da una precedente azione della figlia meritevole di risposta educativa. Infatti, deve escludersi che l’intenzione dell’agente di agire esclusivamente per finalità educative sia elemento dirimente per fare rientrare gli abituali atti di violenza posti in essere in danno dei figli minori nella previsione di cui all’art. 571 c.p., poiché gli atti di violenza devono ritenersi oggettivamente esclusi dalla fattispecie dell’abuso dei mezzi di correzione, dovendo valutarsi tali solo quelli per loro natura a ciò deputati, che tradiscano l’importante e delicata funzione educativa Sez. 6, n. 39927 del 22/9/2005, Agugliaro, Rv. 233478 . È innegabile che la concezione che anima il motivo di ricorso dell’imputato sia legata a retaggi culturali risalenti, certamente non più attuali, condivisi o condivisibili nella moderna prospettiva dei rapporti familiari e della specifica finalità educativa riconosciuta ai genitori nei riguardi dei figli dall’ordinamento, nell’ambito della complessità di diritti e doveri reciproci regolata dalle norme del codice civile. Nella attuale composizione delle prerogative socialmente condivise dello ius corrigendi genitoriale e dei mezzi pedagogici consentiti per attuarle, dunque, non sono ricompresi in ogni caso gli atti di violenza. 4. Il quarto motivo di ricorso, dedicato alla sussistenza dell’aggravante prevista dall’art. 583 c.p. in relazione alle lesioni subite dalla persona offesa F.G. è inammissibile perché completamente versato in fatto. Si chiede alla Corte di cassazione una rivalutazione nel merito dei risultati dell’istruttoria condotta dai giudici di primo e secondo grado ed una diversa ricostruzione delle risultanze probatorie, senza peraltro confrontarsi con le argomentazioni del giudice d’appello, coerenti e logiche nella indicazione degli elementi di prova che hanno portato all’affermazione di responsabilità del ricorrente, come autore delle lesioni che hanno provocato alla vittima una perforazione postraumatica del timpano, con necessità di intervento chirurgico ricostruttivo. In realtà, là dove si argomentano violazione di legge in relazione alla attribuzione soggettiva del reato all’imputato - il quale, invece, secondo la difesa, avrebbe solo cercato di sottrarsi alla condotta aggressiva della persona offesa - ed altrettanti vizi motivazionali, pur adducendosi un difetto della struttura ricostruttiva in fatto e processuale della sentenza, si propongono, piuttosto, diversi approdi delle risultanze processuali e di prova e si chiede a questa Corte di legittimità, in ultima analisi, non già di pronunciarsi sulla bontà e correttezza del percorso motivazionale adottato dal provvedimento impugnato, bensì di valutarne l’esattezza degli snodi decisionali rispetto ad una alternativa ricostruzione della piattaforma fattuale utilizzata. Un’operazione siffatta non è consentita al giudice di legittimità che, come noto, vede l’orizzonte della sua verifica circoscritto alla ricerca di vizi logici ed argomentativi della sentenza, direttamente da essa desumibili nel confronto con i principi dettati dal diritto vivente per l’interpretazione delle norme applicate. Le lesioni sono messe dalla Corte d’Appello in relazione con la condotta del ricorrente e di nessun pregio è l’argomento difensivo relativo a una precedente lesione del timpano della vittima, non ricollegabile al fatto contestato, poiché - come ha messo in risalto il giudice di secondo grado - troppo risalente nel tempo per essere abbinata alle conseguenze lesive riscontrate ai suoi danni. Di conseguenza, una volta ritenuta corretta la valutazione di sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 583 c.p., non ha alcuna valenza l’argomento della remissione di querela in seguito ad accordo di separazione giudiziale tra il ricorrente e la persona offesa, essendo il delitto di lesioni aggravate procedibile d’ufficio. 5. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile. La valutazione sulla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche è giudizio riservato al merito la cui sindacabilità è limitata in sede di legittimità ai soli casi di manifesta illogicità e contraddittorietà della relativa motivazione, che deve tener conto degli elementi valutativi di cui all’art. 133 c.p., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione delle predette circostanze attenuanti cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 . Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha sinteticamente ma precisamente motivato al riguardo ed ha preso in considerazione, al fine di determinarsi a confermare il giudizio negativo in ordine alla concedibilità delle attenuanti generiche, oltre ai precedenti penali del ricorrente - sui quali vi è una specifica deduzione dell’imputato, di cui si dirà tra poco -, anche la evidente gravità dei fatti a lui ascritti e in particolare delle lesioni cagionate alla moglie, precisando come anche l’ammissione sostanziale dei fatti sia avvenuta in presenza di un quadro probatorio già consolidato e autosufficiente. Quanto, infine, alla circostanza evidenziata dal ricorso, relativamente alla depenalizzazione dei precedenti attribuiti all’imputato, la quota di motivo è generica, sia perché, essendo contemplato nel certificato penale un reato di uso di atto falso, non è detto di quale atto si tratti e ciò è rilevante ai fini della constatazione della depenalizzazione o meno del reato definitivamente giudicato, sia perché tra i precedenti vi è una fattispecie di ricettazione, sia infine perché, come detto, i precedenti penali non sono l’unico motivo sulla base del quale la Corte d’Appello ha ritenuto di escludere la concedibilità delle circostanze previste dall’art. 62-bis c.p 6. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità cfr. sul punto Corte Cost. n. 186 del 2000 , al versamento, a favore della Cassa delle Ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000. Si evidenzia, altresì, che deve essere disposta l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge, per il caso di diffusione del provvedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.