L’abnormità del provvedimento del giudice per le indagini preliminari a fronte della richiesta di archiviazione

In tema di archiviazione, costituisce atto abnorme del giudice per le indagini preliminari sia l’ordine d’imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell’indagato per reati diversi da quelli per i quali il PM aveva richiesto l’archiviazione.

Così la Corte di legittimità con la sentenza n. 26421/19, depositata il 14 giugno. La vicenda. Il GIP del Tribunale di Sassari, a fronte della richiesta del PM di archiviazione per infondatezza della notitia criminis iscritta al c.d. modello 44 per non essere stati preventivamente identificati gli autori, ordinava la formulazione dell’imputazione della diffamazione nei confronti di un articolista e del direttore di un quotidiano, previa identificazione. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione il PM deducendone l’abnormità. Abnormità. In tema di provvedimenti del GIP sulla richiesta di archiviazione, la Corte ricorda che le disposizioni di cui all’art. 409, comma 4 e 5, c.p.p. devono essere interpretate rigorosamente al fine di evitare qualsiasi ingerenza dell’organo giudicante nella sfera di autonomia della pubblica accusa . Richiamando un precedente arresto giurisprudenziale delle Sezioni Unite sentenza n. 4319/14 , il Collegio ricorda che in materia di procedimento di archiviazione, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l’ordine d’imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell’indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l’archiviazione . Nel caso di specie, deve dunque considerarsi abnorme il provvedimento impugnato in quanto il GIP, richiesto dell’archiviazione del procedimento, all’esito dell’udienza camerale, aveva disposto l’imputazione coattiva nei confronti di persone non precedentemente iscritte nel registro degli indagati, in quanto non compiutamente identificate. Per questi motivi, la Corte di legittimità annulla senza rinvio il provvedimento e dispone la trasmissione degli atti al PM di Sassari.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 4 aprile – 14 giugno 2019, n. 26421 Presidente Sabeone – Relatore Sessa Ritenuto in fatto 1.Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Sassari, dottor B.A. , propone ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città, emessa il 17 ottobre 2018, con cui, a fronte della richiesta di archiviazione del PM per infondatezza della notitia criminis iscritta al cd. modello 44 per non essere stati preventivamente identificati gli autori, è stata ordinata la formulazione dell’imputazione per il reato di cui all’art. 595 c.p., comma 3 nei confronti della articolista e del direttore del quotidiano, previa loro individuazione, deducendo l’abnormità del provvedimento. Osserva come l’ordine di esercitare l’azione penale nei confronti di persone non iscritte nel registro delle notizie di reato leda gravemente le prerogative costituzionalmente riconosciute al pubblico ministero e il diritto di difesa. Indi passa in rassegna la giurisprudenza di questa Corte, in particolare cita la sentenza della Cassazione penale Sezioni Unite n. 22909 del 31 maggio 2005 nonché quella del 2017, secondo cui quando si procede contro ignoti, il Gip, nel respingere la richiesta di archiviazione sul presupposto che il reato sia da attribuire a persona già individuata, ne ordina l’iscrizione nel registro delle notizie di reato ai sensi dell’art. 415 c.p.p., comma 2, e non può al contempo imporre la formulazione dell’imputazione. Il giudice, se dissente dal pubblico ministero, ordina, innanzitutto, l’iscrizione della persona nel registro delle notizie di reato e restituisce gli atti al PM che potrà esercitare nella sua autonoma determinazione tutti i poteri a lui attribuiti dalla legge, primo tra tutti quello di adottare le determinazioni conseguenti all’esito delle indagini espletate, quindi svolgere le indagini più opportune, procedere all’iscrizione di ulteriori soggetti che ha l’esito delle indagini dovessero risultare concorrenti nel reato, procedere per reati ulteriori rispetto a quelli originariamente supposti ovvero richiedere una nuova archiviazione. Da ultimo segnala il recentissimo arresto della giurisprudenza di questa Corte sentenza Gianforte che ha definitivamente confermato che è affetto da abnormità, in quanto esula dai poteri del giudice per le indagini preliminari, l’ordine di imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, dovendo in questa protesi il giudice limitarsi a ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all’art. 335 c.p.p., e ciò non solo a tutela delle prerogative riconosciute al PM ma anche a salvaguardia del diritto di difesa della persona imputata per effetto del provvedimento senza mai avere potuto interloquire, da indagata, sul fatto contestatole. Indi insta per l’annullamento dell’ordinanza con rinvio al giudice per le indagini preliminari. 2. Il Procuratore generale della Cassazione, Dott.ssa Antonella Picardi, con relazione scritta depositata il 13.2.2019, ha concluso per l’abnormità del provvedimento, e per il suo conseguente annullamento, richiamando il chiaro contenuto della sentenza di questa Corte a Sezioni Unite, sopra indicata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Ed invero, in materia di provvedimenti del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta di archiviazione, le disposizioni contenute nell’art. 409 c.p.p., comma 4 e 5, devono formare oggetto di rigorosa interpretazione, al fine di evitare qualsiasi ingerenza dell’organo giudicante nella sfera di autonomia della pubblica accusa. Sulla base di tale premessa, questa Corte, nel suo massimo consesso, ha affermato che in materia di procedimento di archiviazione, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l’ordine d’imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell’indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l’archiviazione. La Suprema Corte ha precisato che, nelle suddette ipotesi, il giudice per le indagini preliminari deve limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all’art. 335 c.p.p., Sez. U, Sentenza n. 4319 del 28/11/2013 Cc. dep. 30/01/2014 Rv. 257787 . Ne consegue, per quel che qui rileva, che deve considerarsi abnorme anche il provvedimento con cui il giudice delle indagini preliminari, richiesto dell’archiviazione del procedimento, all’esito dell’udienza camerale dispone l’imputazione coattiva nei confronti di persone non precedentemente iscritte nel registro degli indagati, in quanto non compiutamente identificate - sebbene identificabili -, come nel caso di specie. Anche in tale ipotesi il provvedimento in questione non presenta mero carattere d’impulso rispetto all’inerzia del pubblico ministero, bensì vera e propria natura sostitutiva, risultando, per il suo contenuto, del tutto estraneo allo schema legale dei provvedimenti del giudice della fase, connotandosi pertanto sotto il profilo della cd. abnormità strutturale, cui non può che conseguire l’annullamento dello stesso con trasmissione degli atti al P.M. di Sassari, affinché attraverso le sue determinazioni, si ripristini il corretto svolgimento del procedimento. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al P.M. di Sassari.