Revoca e sospensione dalla patente di guida in caso di omicidio o lesioni personali stradali

Richiamando l’arresto giurisprudenziale della Consulta n. 88/2019, gli Ermellini hanno annullato una sentenza di patteggiamento per il reato di lesioni personali stradali non avendo il Tribunale disposto in ordine alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

Il fatto. Con la sentenza n. 25877/19, depositata il 12 giugno, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all’omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Con il ricorso in sede di legittimità il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Brescia aveva infatti dedotto violazione di legge in relazione all’art. 222 c.d.s., come modificato dalla l. n. 41/2016, per aver il Tribunale in sede di applicazione della pena patteggiata per il reato di cui all’art. 590- bis c.p., omesso di disporre la predetta sanzione amministrativa accessoria. Sanzione amministrativa accessoria. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 88/19 , ha affermato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, c.d.s. nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna o di applicazione della pena patteggiata per il reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa allorché non ricorrano le circostante aggravanti previste dai commi 2 e 3 degli artt. 589- bis e 590- bis c.p Secondo il Giudice delle leggi la revoca della patente di guida si giustifica solo nei circoscritti casi più gravi guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti sanzionati con le pene più elevate, mentre negli altri casi di cui ai commi 1, 4, 5 e 6 delle norme citate il giudice deve poter valutare le circostanze del caso concreto ed eventualmente applicare, in virtù degli artt. 218 e 219 c.d.s. secondo la gravità della condotta del condannato, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente. In conclusione, la sentenza impugnata viene annullata limitatamente all’omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria con rinvio al Tribunale di Bergamo perché provveda sul punto.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 27 marzo – 12 giungo 2019, n. 25877 Presidente Menichetti – Relatore Tornesi Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Brescia ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. dal Tribunale di Bergamo, in data 8 giugno 2018, con la quale veniva applicata a F.D. la pena di mesi uno e giorni venticinque di reclusione per il reato di cui all’art. 590 bis c.p.p 1.1. Deduce, quale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 222 C.d.S., così come modificato dalla L. n. 41 del 2016 evidenziando che il giudice di merito ha omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida prevista obbligatoriamente da tale disposizione normativa. 2. Il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, con requisitoria scritta del 4 marzo 2019, ha chiesto l’annullamento della impugnata sentenza con rinvio degli atti al giudice a quo in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria, alla stregua dei principi di diritto statuiti dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 88 del 19 febbraio 2019. 3. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 3. Osserva il Collegio che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 88 del 19 febbraio 2019, ha affermato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, C.d.S. nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p. per i reati di cui all’art. 589 bis c.p. omicidio stradale e art. 590 bis c.p. lesioni personali stradali gravi o gravissime , il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso art. 222 C.d.S., comma 2 allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo delle predette disposizioni. In particolare la Consulta ha affermato che la revoca della patente di guida non può essere indistintamente applicata in ognuna delle plurime ipotesi previste dagli artt. 589 bis e 590 bis c.p. ma si giustifica solo nei ben circoscritti casi più gravi sanzionati con le pene rispettivamente più elevate come fattispecie aggravate dal secondo e dal comma 3 di entrambe tali disposizioni guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti . Negli altri casi che il legislatore ha ritenuto di non pari gravità, sia nelle ipotesi non aggravate del comma 1 di tali norme che in quelle aggravate dei commi quarto, quinto e sesto, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso concreto ed eventualmente applicare, tenendo conto degli artt. 218 e 219 C.d.S., secondo la gravità della condotta del condannato, come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente di guida, quella meno afflittiva della sospensione della stessa come previsto - e nei limiti fissati - dal secondo e dal terzo periodo dell’art. 222 C.d.S., comma 2. 4. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria con rinvio al Tribunale di Bergamo perché provveda sul punto, tenendo conto dei principi di diritto enunciati dalla Consulta nella sentenza sopra indicata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria e rinvia al Tribunale di Bergamo perché provveda sul punto.