Lo stato di indigenza dello straniero giustifica il mancato ottemperamento all’ordine di espulsione

L'inadempimento all’ordine di espulsione emesso dal questore è giustificato laddove l'imputato non abbia le risorse economiche necessarie per l'allontanamento.

Questa la decisione della Corte di Cassazione n. 25598/19 depositata il 10 giugno. La vicenda. Il Giudice di Pace di Avezzano dichiarava colpevole l’imputato del reato di cui all’art. 14, comma 5- ter , d.lgs. n. 286/1998, rilevando che egli non aveva fornito alcuna prova circa la sussistenza di un giustificato motivo impeditivo del suo adempimento all’ordine di espulsione dal territorio dello Stato. Avverso tale pronuncia, propone ricorso per cassazione l’imputato, sostenendo che egli non aveva avuto e non ha tuttora le possibilità economiche necessarie per ottemperare all’ordine di espulsione. L’onere della prova. La Suprema Corte accoglie il ricorso, rilevando come la decisione impugnata abbia erroneamente ripartito gli oneri di allegazione e di prova in relazione alle situazioni fattuali integranti il giustificato motivo ex art. 14, comma 5- ter , T.U. sull’immigrazione. Nell’affermare ciò, gli Ermellini richiamano un principio in base al quale, ai fini della sussistenza del giustificato motivo che esclude la condotta criminosa in oggetto, nonostante lo straniero abbia l’onere di allegare in giudizio i motivi non conosciuti né conoscibili dal giudice, ciò non implica un’inversione dell’onere della prova in capo all’imputato, poiché resta comunque fermo il potere del giudice di rilevare direttamente la sussistenza delle ragioni che legittimano l’inosservanza della norma. Nel caso concreto, l’imputato aveva allegato in giudizio il suo stato di indigenza come motivo impeditivo del suo allontanamento, dunque l’affermazione di responsabilità del Giudice di secondo grado, fondata sul mancato assolvimento dell’onere della prova da parte del ricorrente, risulta illegittima. Da ciò consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio degli atti al Giudice di Pace per un nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 14 maggio – 10 giugno 2019, n. 25598 Presidente Sabeone Relatore Caputo Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con sentenza n. 28297 del 18/05/2017, la Prima Sezione di questa Corte annullò la sentenza del Giudice di pace di Avezzano del 05/10/2016 che aveva dichiarato H.M. responsabile del reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter rilevò la sentenza di annullamento che nella specie l’imputato ha giustificato la sua condotta con lo stato di indigenza nel quale versava e versa , condizione questa che gli avrebbe impedito l’acquisto di un costoso biglietto aereo per fare ritorno in , suo Paese di origine , sicché il giudice di prima istanza è pervenuto alla condanna considerando un diverso motivo giustificativo della condotta, in particolare motivi di lavoro in realtà mai evocati né dall’imputato, né dalla sua difesa di qui, la constatazione di un travisamento essenziale dei fatti di causa, che vizia irrimediabilmente la motivazione di condanna . Investito del giudizio di rinvio, il Giudice di pace di Avezzano, con sentenza deliberata il 09/02/2018, ha nuovamente affermato la responsabilità dell’imputato per il fatto contestatogli, rilevando che egli non ha fornito alcuna prova comprovante l’esistenza del giustificato motivo che avrebbe impedito di adempiere all’ordine di espulsione . Avverso l’indicata sentenza del Giudice di pace di Avezzano del 09/02/2018 ha proposto ricorso per cassazione H.M. , attraverso il difensore avv. Gianluca Motta, denunciando nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, inosservanza dell’art. 14, comma 5 ter, cit L’imputato non aveva alcuna possibilità economica di allontanarsi volontariamente dal territorio dello Stato, come confermato dalla testimonianza dell’operatore di polizia giudiziaria A. , risultando peraltro del tutto carente, sotto questo profilo, anche l’ordine di allontanamento. Il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata ricostruisce erroneamente il riparto degli oneri di allegazione e di prova in ordine alle situazioni fattuali integranti il giustificato motivo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, così applicando erroneamente tale norma. Invero, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di immigrazione, ai fini della sussistenza del giustificato motivo, idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, pur avendo lo straniero l’onere di allegare i motivi non conosciuti né conoscibili da parte del giudice, ciò non implica alcuna inversione dell’onere della prova in capo all’imputato, in quanto resta fermo per il giudice il potere di rilevare direttamente, quando possibile, l’esistenza di ragioni legittimanti l’inosservanza del precetto penale, sicché tutte le situazioni integrative del giustificato motivo si traducono in altrettanti temi di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice Sez. 1, n. 42381 del 01/12/2006, Matoog, Rv. 235572 conf. Sez. 1, n. 19131 del 26/05/2006, Sami, Rv. 234298 Sez. 1, n. 30774 del 25/05/2006, Alexandru Nicolau, Rv. 234882 . Orientamento, questo, del tutto in linea con il consolidato indirizzo secondo cui nell’ordinamento processuale penale, non è previsto un onere probatorio a carico dell’imputato, modellato sui principi propri del processo civile, ma è, al contrario, prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale l’imputato è tenuto a fornire all’ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all’accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng, Rv. 255916 conf. Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261657 . L’imputato ha allegato lo stato di indigenza dedotto come impeditivo dell’allontanamento stato di indigenza, peraltro, rilevato come attuale anche dalla sentenza di annullamento della Prima Sezione penale , sicché illegittimamente l’affermazione di responsabilità è stata sostenuta dal prospettato mancato assolvimento dell’onere della prova da parte del ricorrente. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di Avezzano. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di Avezzano.