Lavoretti per la comodità delle ‘lucciole’: condannato

Venti mesi di reclusione e 600 euro di multa per l’imputato. A inchiodarlo i racconti delle donne e di un cliente, e i resoconti della polizia giudiziaria. Si è appurato che lui accompagnava le prostitute sul ‘luogo di lavoro’ e provvedeva anche alla manutenzione della roulotte che ospitava gli incontri coi clienti e di un casolare utilizzato dalle donne.

Prima l’accompagnamento delle ‘lucciole’ sul luogo di lavoro e poi alcuni piccoli lavoretti – su una roulotte e su un casolare – per rendere più comode la loro vita e la loro attività quotidiana. Questi elementi sono sufficienti, secondo i giudici, per ritenere la persona sotto processo – un uomo – colpevole di favoreggiamento della prostituzione”. Inutile il richiamo difensivo a un presunto ‘scambio merce’, cioè alcuni interventi di manutenzione in cambio di prestazioni sessuali da parte delle donne Cassazione, sentenza n. 25551/19, sez. III Penale, depositata oggi . Favoreggiamento. A inchiodare l’uomo sono non solo le parole delle tre prostitute – tre donne straniere – e di un loro cliente, ma anche il resoconto degli appostamenti compiuti dalla polizia giudiziaria. Inequivocabile, per il GUP prima e per i giudici della Corte d’appello poi, il quadro probatorio è legittimo parlare di favoreggiamento della prostituzione . In sostanza, si è appurato che l’uomo era solito accompagnare le ‘lucciole’ sul luogo in cui esse esercitavano il meretricio e provvedeva anche alla manutenzione della roulotte in cui si prostituivano due delle tre donne e di un casolare da loro utilizzato. Le valutazioni compiute tra primo e secondo grado vengono fortemente contestate dall’avvocato dell’uomo. In particolare, il legale sostiene che non vi sono prove sulla finalizzazione delle condotte del suo cliente a favorire l’esercizio della prostituzione delle tre donne . A questo proposito, il legale aggiunge che l’accompagnamento e i piccoli lavoretti sono spiegabili come corrispettivi per prestazioni sessuali e in ragione di vecchi rapporti di amicizia . Queste obiezioni non convincono però i Giudici della Cassazione, che, difatti, confermano la condanna dell’uomo, fissando la pena in venti mesi di reclusione e 600 euro di multa . Condivisa in toto la prospettiva adottata in appello, laddove si è chiarito che le condotte di abituale accompagnamento delle tre donne e di facilitazione dello svolgimento della loro attività, anche mediante la manutenzione di una roulotte utilizzato per gli incontri con i clienti e di un casolare , costituiscono comportamenti obiettivamente e soggettivamente finalizzati a favorire la prostituzione . Significativo anche il fatto che proprio le ‘lucciole’ abbiano spiegato che l’uomo svolgeva attività di aiuto e di riparazione per rendere confortevole la loro situazione e per consentire loro di proseguire l’attività quotidiana.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 29 marzo – 10 giugno 2019, n. 25551 Presidente Izzo – Relatore Corbo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa in data 14 maggio 2018, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani, all'esito di giudizio abbreviato, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di Fr. Co. per il reato di favoreggiamento della prostituzione commesso in danno di tre donne, tra il 7 giugno 2008 ed il 28 febbraio 2009, ed ha ridotto la pena a due anni di reclusione e a 800 Euro di multa, ritenuta la continuazione tra i reati, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti rispetto alla recidiva reiterata specifica ed infaquinquennale, e applicata la diminuente per il rito. Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, l'imputato, nel periodo indicato, era solito accompagnare Ma. Pi. Ab., Ol. Je. Lo. Ro. e Pi. Pe. sul luogo in cui le stesse esercitavano il meretricio, e, inoltre, provvedeva alla manutenzione della roulotte nella quale si prostituivano le prime due. A fondamento della decisione, sono state indicate le risultanze delle attività di appostamento e di perquisizione della polizia giudiziaria, e le dichiarazioni delle tre donne. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe l'avvocato Lu. Di Re., difensore di fiducia dell'imputato, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 3 e 7 legge n. 75 del 1958, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b , cod. proc. pen., avendo riguardo alla configurabilità del reato di favoreggiamento della prostituzione. Si deduce che non risultano prove dalle quali desumere una prova inequivocabile della finalizzazione delle condotte realizzate dall'imputato a favorire l'esercizio della prostituzione delle tre donne in particolare, l'accompagnamento delle stesse sul luogo del meretricio ed i piccoli lavori effettuati all'interno della roulotte sono spiegabili quali corrispettivi per prestazioni sessuali, ovvero in ragione di risalenti rapporti di amicizia. Si rappresenta che, in altri termini, le attività dell'imputato dovrebbero essere interpretate come un aiuto non all'attività di prostituzione, ma alle prostitute in quanto persone. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 81 cod. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b , cod. proc. pen., avendo riguardo alla configurabilità della continuazione. Si contesta che erroneamente è stato applicato l'aumento per la continuazione, in quanto il reato di favoreggiamento della prostituzione è reato abituale, e, quindi, unico. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile con riferimento al primo motivo che critica la ritenuta configurabilità del reato di favoreggiamento della prostituzione, mentre è fondato con riferimento al secondo motivo, che contesta la ravvisata sussistenza di una pluralità di reati. 2. Diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono le censure esposte nel primo motivo, che deducono l'assenza di elementi di prova dai quali desumere la finalizzazione delle condotte dell'imputato a favorire l'esercizio della prostituzione delle tre donne, piuttosto che ad aiutare le medesime in quanto persone. La sentenza impugnata ha analiticamente ricostruito le risultanze probatorie, sulla base dell'attività di osservazione ed accertamento dei Carabinieri e delle dichiarazioni delle tre donne. Secondo quanto esposto dalla Corte d'appello, la polizia giudiziaria ha dato atto di aver visto l'imputato a in data 7 giugno 2008, transitare più volte davanti ad un casolare dove si prostituiva una donna dai capelli rossi b in data 8 giugno 2008, accompagnare in quel luogo con la sua auto la donna con i capelli rossi, la quale, scesa dal veicolo, si recava a piedi nel casolare c in data 3 febbraio 2009, fermarsi a parlare con una donna all'interno di una roulotte d in data 8 febbraio 2009, di accompagnare nei pressi della roulotte la donna notata il 3 febbraio e in data 14 febbraio, accompagnare, con la propria auto, due donne, nei presso dell'area recintata dove si trovavano il casolare e la roulotte f in data 26 febbraio 2009, accompagnare, con la propria auto, una donna presso l'indicato casolare g in data 28 febbraio 2009, accompagnare due donne, le quali si recavano una nel casolare e l'altra nella roulotte. La sentenza impugnata, poi, segnala che, il 28 febbraio 2009, subito dopo la descritta constatazione, i Carabinieri accedevano nel casolare e nella roulotte, identificavano le due donne ed un cliente, il quale riferiva di aver ricevuto una prestazione sessuale per 30,00 Euro, e rinvenivano, nella disponibilità di una donna, la somma di 240,00 Euro in contanti e 133 profilattici, e, nella disponibilità dell'altra donna, la somma di 120,00 Euro in contanti e 38 profilattici. Si aggiunge che, nel medesimo spazio di tempo, i Carabinieri fermavano l'imputato mentre era a bordo della sua auto in compagnia di altra prostituta nell'occasione, la perquisizione del veicolo consentiva di rivenire stivali di camoscio della donna, profilattici della stessa marca di quelli trovati nella borsa della prostituta e lubrificante vaginale, mentre la perquisizione personale faceva accertare la disponibilità, da parte dell'uomo, della somma di 180,00 Euro in contanti, e, da parte della donna di 20,00 Euro in contanti. Il giudice di secondo grado, poi, rappresenta che, secondo quanto dichiarato dalle tre prostitute, l'imputato conosceva loro da molti anni, in un caso cinque ed in un altro dieci, aveva contezza di quale fosse la loro attività, si era messo a loro disposizione e le accompagnava stabilmente sul posto di lavoro secondo due delle tre meretrici, inoltre, il ricorrente svolgeva anche attività di riparazione e di aiuto per rendere confortevole la disponibilità del casolare e per consentire alle stesse di proseguire la loro attività. La Corte d'appello, sulla base di questi elementi, ha concluso che le condotte di abituale accompagnamento delle tre donne di esercizio del meretricio e di facilitazione dello svolgimento di questa attività, anche mediante la manutenzione della roulotte utilizzata per gli incontri con i clienti, costituiscono comportamenti obiettivamente e soggettivamente finalizzati a favorire la prostituzione altrui, ed integrano pertanto il reato di cui all'art. 3, primo comma, n. 8, legge n. 75 del 1958. Le conclusioni indicate sono correttamente motivate. Le critiche del ricorrente, che spiegano le condotte obiettivamente constatate come la conseguenza di un risalente rapporto di amicizia o il corrispettivo per prestazioni sessuali ricevute, lungi dal far emergere vizi logici o giuridici, costituiscono, nella sostanza, richiesta di diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità. 3. Fondate, invece, sono le censure esposte nel secondo motivo, e che contestano la configurabilità di una pluralità di reati. Invero, come si è più volte osservato nella giurisprudenza di legittimità, in presenza di un'unica condotta di sfruttamento della prostituzione commesso nei confronti di più persone, ricorre l'aggravante speciale dell'art. 4, n. 7, della legge n. 75 del 1958, con esclusione della disciplina del reato continuato, in quanto l'applicazione di entrambe le discipline porterebbe a punire due volte lo stesso fatto, rappresentato dalla pluralità delle persone offese dal favoreggiamento o dallo sfruttamento Sez. 3, n. 39866 del 14/02/2017, C, Rv. 270891-01, nonché Sez. 3, n. 14019 del 30/09/1986, Ferrazin, Rv. 174573-01, specificamente relativa anche all'ipotesi di favoreggiamento . In effetti, in materia di reati concernenti la prostituzione, la compatibilità tra continuazione ed aggravante di cui all'art. 4, n. 7, della legge n. 75 del 1958, è affermata solo nel caso in cui alla cessazione di plurimi episodi di contemporaneo favoreggiamento di più persone dedite alla prostituzione segua la commissione di altre condotte analoghe cfr., specificamente, Sez. 1, n. 35561 del 08/05/2013, Plaku, Rv. 256754-01 , ovvero quando sussistano diverse tipologie di condotte illecite, ad esempio di sfruttamento e di favoreggiamento v. Sez. 3, n. 19183 del 21/03/2018, S., Rv. 273197-01 . Di conseguenza, nella specie, essendo stata ritenuta la sola condotta di favoreggiamento della prostituzione delle tre donne, ed essendo obiettivamente rilevabile, dalla puntuale ricostruzione del fatto, la contemporaneità delle azioni poste in essere in relazione alle stesse, deve escludersi la sussistenza di una pluralità di reati in altri termini, è ravvisabile un unico reato abituale. 4. Alla esclusione della pluralità di reati segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, per l'eliminazione dell'aumento apportato a titolo di continuazione. La sentenza impugnata ha così fissato la sanzione la pena base è stata individuata in due anni e sei mesi di reclusione e 900 Euro di multa, è stata poi aumentata per la continuazione a tre anni di reclusione e 1.200 Euro di multa e quindi ridotta per il rito alla pena di due anni di reclusione e 800 Euro di multa. Di conseguenza, eliminando l'aumento per la continuazione, ed applicando la diminuente per il rito direttamente sulla pena base, la pena finale può essere rideterminata in un anno e otto mesi di reclusione e 600,00 Euro di multa. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aumento della pena per la continuazione, aumento che si esclude, rideterminando la pena in anni uno e mesi otto di reclusione ed Euro seicento di multa. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.