Pasticceria usa olio nocivo per la produzione, esclusa la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto

Per la pasticceria che utilizza olio nocivo per la produzione è esclusa la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131- bis c.p Infatti, il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva che consideri tutte le peculiarità della fattispecie concreta riferite alla condotta in termini di possibile disvalore e non solo di quelle che attengono all’entità dell’aggressione del bene giuridico protetto.

Così si è espressa la Cassazione con la sentenza n. 25332/19, depositata il 7 giugno. Olio nocivo. Il Tribunale di Brindisi condannava il titolare di un bar-pasticceria al pagamento di un’ammenda per il reato di cui all’art. 5, lett. d , l. n. 283/1962 poiché nel laboratorio veniva utilizzato un olio di semi di girasole che dalle analisi era risultato nocivo. Avverso la decisione ha proposto ricorso l’imputato tramite il suo difensore lamentando che al momento dell’accertamento effettuato sui prodotti utilizzati in laboratorio non è stato comunicato all’indagato la possibilità di nominare un difensore e quindi gli è stata preclusa la possibilità di far espletare una consulenza tecnica. Inoltre, il ricorrente lamenta il mancato avviso del giorno, dell’ora e del luogo in cui sono state fatte le prime analisi, data l’irripetibilità degli accertamenti. Infine, viene rilevato che il Tribunale avrebbe dovuto ravvisare i presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità ex art. 131- bis c.p. in forza del minimo scostamento tra il valore legalmente tollerato e quello rinvenuto nel campione di olio prelevato dal suo bar. Avviso del diritto all’assistenza tecnica. Rileva la Corte che l’avviso del diritto all’assistenza di un difensore deve esserci per gli atti di cui all’art. 356 c.p.p. mentre nel caso di specie si è trattato di una mera ispezione amministrativa. Inoltre, nel caso concreto non sono scattate le garanzie previste dall’art. 223 disp. att. c.p.p. dato che il ricorrente avrebbe potuto richiedere la revisione delle analisi sui campioni di olio, dato che questi erano ancora disponibili attingendo dalla friggitrice presente in laboratorio. Inoltre, egli è stato messo in condizioni di chiedere la revisione, poiché l’esito delle prime analisi gli è stato comunicato. Esclusa la causa di non punibilità. La Cassazione osserva che la causa di non punibilità prevista dall’art. 131- bis c.p. è configurabile in presenza di una duplica condizione la tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. La tenuità dell’offesa, inoltre, richiede la valutazione della modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo generato. Solo in caso di vaglio positivo si verifica se il comportamento è abituale o meno. Le Sezioni Unite, in riferimento alla tenuità del fatto, hanno affermato che il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva che prenda in esame tutte le peculiarità della fattispecie concreta riferite alla condotta in termini di possibile disvalore e non solo di quelle che attengono all’entità dell’aggressione del bene giuridico protetto, che comunque ricorre senza distinzione tra reati di danni e reati di pericolo . Nel caso in esame è stato correttamente esclusa la sussistenza dei presupposti integranti la sopradetta causa di non punibilità, in considerazione dell’elevata nocività dell’olio, sia della mancata adozione di cautele minime per mantenere l’olio in condizioni ottimali. Per tale motivo la Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 5 aprile – 7 giugno 2019, n. 25332 Presidente Izzo – Relatore Corbetta Ritenuto in fatto 1. Con l’impugnata sentenza, il Tribunale di Brindisi condannava M.A. alla pena di 3.000 Euro di ammenda, condizionalmente sospesa, per il reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. d , perché, quale titolare dell’esercizio Bar con annesso laboratorio di pasticceria fresca, denominato omissis sito in omissis , utilizzava presso la citata attività olio di semi di girasole per friggere risultato nocivo, per essere il tenore di composti polari riscontrato pari a 31,4 gr., e quindi superiore al valore massimo tollerato. In omissis il omissis . 2. Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c , in relazione all’art. 114 disp. att. c.p.p Assume il difensore che il mancato avviso all’indagato della facoltà di nominare e farsi assistere da un difensore al momento dell’accertamento da effettuare sui prodotti utilizzati all’interno dell’esercizio commerciale avrebbe causato una lesione dei diritti di difesa, in quanto l’imputato avrebbe potuto chiedere di effettuare una consulenza tecnica per il tramite del difensore di fiducia. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e , in relazione all’art. 223 disp. att. c.p.p., Il ricorrente lamenta il mancato avviso del giorno, dell’ora e del luogo in cui furono effettuate le prime analisi, attesa la natura di atto irripetibile degli accertamenti per il veloce deperimento del prodotto analizzato. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b , in relazione all’attendibilità delle analisi effettuate. Secondo il ricorrente, il campione di analisi sarebbe stato prelevato in assenza delle dovute precauzioni ovvero senza l’utilizzo di mascherine e guanti e con modalità atipiche, nonché esaminato a distanza di tempo dal prelievo e in un contesto estraneo al normale utilizzo aggiunge il ricorrente che la prova della penale responsabilità sarebbe stata tratta unicamente dalle dichiarazioni del tecnico sanitario, senza una penetrante valutazione ai sensi dell’art. 192 c.p.p 2.4. Con il quarto motivo si censura la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b , in relazione all’art. 131 bis c.p., Sostiene il ricorrente che, in ogni caso, il Tribunale avrebbe dovuto ravvisare i presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p., atteso il minimo scostamento dal valore tollerato e l’assenza di pericolo per gli avventori del bar. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Invero, l’art. 114 disp. att., la cui erronea applicazione è censurata dal ricorrente, prevede l’avvertimento, da parte della polizia giudiziaria, del diritto all’assistenza del difensore nel procedere al compimento agli atti indicati dall’art. 356 c.p.p. una situazione che non è dato riscontrare nel caso in esame, in cui, per un verso, si trattava di una mera ispezione di tipo amministrativo e, per altro verso, e conseguentemente, non si è proceduto al compimento di alcuno degli atti indicati dall’art. 356 c.p.p 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Si osserva che le garanzie previste dall’art. 223 disp att. c.p.p., per espresso dettato normativo di cui al comma 1, trovano applicazione qualora nel corso di attività ispettive o di vigilanza prevista da leggi o decreti si debbano eseguire campioni di analisi per le quali non è prevista la revisione . Nel caso in esame, invece, l’interessato, ai sensi della L. n. 283 del 1962, art. 1, comma 4, avrebbe potuto richiedere la revisione delle analisi sui campioni di olio di frittura, prelevati dalla friggitrice posta nel laboratorio di pasticceria, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, previo pagamento della tassa dovuta, pari a 900 Euro. Secondo quanto accertato dal Tribunale, in ciò non smentito dal ricorrente, con nota del 14/02/2017 l’esito delle prime analisi fu comunicato al M. , il quale, pertanto, fu messo nelle condizioni di chiedere la revisione ne segue, pertanto, che nessuna violazione del diritto di difesa è riscontrabile nel caso in esame. 4. Il terzo motivo è inammissibile perché generico. Invero, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione così, da ultimo, Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 - dep. 02/05/2017, Schioppo, Rv. 270071 . Nel caso in esame, il ricorrente non ha allegato al ricorso il verbale di analisi, sicché l’asserito mancato rispetto delle minime regole precauzionali nell’effettuazione delle analisi rimane una mera affermazione difensiva priva di riscontro negli atti probatori. Si osserva, infine, che, in punto di responsabilità, il Tribunale ha correttamente valutato sia l’esito delle analisi, sia le dichiarazioni del teste che le ha eseguite, di talché, anche sul punto, la censura, essendo del tutto generica, è inevitabilmente destinata all’inammissibilità. 5. Il quarto motivo è manifestamente infondato. 5.1. La speciale causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis c.p., applicabile, ai sensi del comma 1, ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta - è configurabile in presenza di una duplice condizione, essendo congiuntamente richieste la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. Il primo dei due requisiti richiede, a sua volta, la specifica valutazione della modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall’art. 133 c.p., cui segue, in caso di vaglio positivo - e dunque nella sola ipotesi in cui si sia ritenuta la speciale tenuità dell’offesa -, la verifica della non abitualità del comportamento, che il legislatore esclude nel caso in cui l’autore del reato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. 5.2. Con riferimento, in particolare, alla speciale tenuità dell’offesa, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa che prenda in esame tutte le peculiarità della fattispecie concreta riferite alla condotta in termini di possibile disvalore e non solo di quelle che attengono all’entità dell’aggressione del bene giuridico protetto, che comunque ricorre senza distinzione tra reati di danni e reati di pericolo Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266590 . 5.3. Nel caso in esame, la Corte territoriale, con apprezzamento fattuale logicamente motivato, ha correttamente escluso la sussistenza dei presupposti integranti la causa di non punibilità in esame, in considerazione sia del significativo scostamento dal valore tollerato, essendo stato accertato un tenore di composti polari pari a 31,4 a fronte di un massimo di 25 gr/100 gr., sia della mancata adozione di cautele minime per evitare che la temperatura dell’olio superasse i 180C durante la frittura attraverso l’applicazione di un termostato alla friggitrice, come rilevato dal tecnico della prevenzione al momento del controllo. Si tratta di una motivazione immune da vizi logici e giuridici che quindi supera il vaglio di legittimità. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000 , alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.