Sospensione dell’ordine di carcerazione prima della “Spazzacorrotti”: niente revoca successiva

Nei casi in cui già siano stati emessi l’ordine di carcerazione e il provvedimento di contestuale sospensione e sia stata avanzata dal condannato richiesta di concessione di misure alternative alla detenzione, l’atto complesso – costituito dalla sospensione dell’ordine, dalla proposizione dell’istanza e dalla decisione del Tribunale di sorveglianza – è stato già compiuto, al momento dell’entrata in vigore della l. n. 3/2019, in alcuni dei suoi tasselli essenziali, sicchè la sopravvenienza normativa che aumenta il novero dei delitti di cui al catalogo contenuto nell’art. 4- bis ord. pen., richiamato dall’art. 656, comma 9, c.p.p. ai fini del divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione, non può comportare la revoca della sospensione già disposta e il mutamento delle regole per la eventuale concessione delle misure alternative richieste.

Questo il principio di diritto sancito dalla Prima Sezione Penale della Suprema Corte sentenza n. 25212/19, depositata il 6 giugno che, prima facie , sembra pronunciarsi sull’annosa quaestio della successione di leggi penali nel tempo, rigettando il ricorso proposto dalla Procura della repubblica di Napoli. Si tratta, in particolare, di una pronuncia sulla questione della efficacia temporale delle nuove norme previste dalla l. n. 3/2019 c.d. Spazzacorrotti” che ha inserito, nel catalogo di cui all’art. 4- bis ord. pen., le fattispecie di reato corruttive”, con la conseguenza che, per il combinato disposto con la norma ex art. 656, comma 9, c.p.p., per questi reati non è più possibile la sospensione dell’ordine di esecuzione della condanna definitiva al fine di accedere a misure alternative alla detenzione in carcere. Il caso concreto sottoposto alla Suprema Corte. Il caso riguarda un soggetto condannato per il reato di cui all’art. 322 c.p. con sentenza passata in giudicato nel 2018 e per la quale, nell’agosto dello stesso anno, la Procura della Repubblica di Napoli aveva emesso l’ordine di esecuzione con contestuale sospensione. Tant’è che il condannato proponeva istanza al Tribunale di sorveglianza, entro il termine di 30 giorni, per accedere ad una misura alternativa alla detenzione in carcere. Una volta entrata in vigore la nuova legge, però, la Procura della Repubblica di Napoli revocava il provvedimento di sospensione precedente emanato. Il Tribunale, adito quale giudice dell’esecuzione, emetteva ordinanza con cui, dando ragione al condannato, annullava la revoca della sospensione sulla base del fatto che il provvedimento originario, nel pieno rispetto del principio tempus regit actum , fosse stato validamente adottato quando era vigente la precedente normativa. Una nuova conferma sulla natura processuale e non sostanziale delle norme in questione. La Suprema Corte ha subito chiarito che le norme modificate dalla l. n. 3/2019 – riguardanti la sospensione dell’ordine di esecuzione – sono norme di natura processuale e che sottostanno, pertanto, al principio tempus regit actum e, conseguentemente, in assenza di disciplina transitoria, sono regolate dall’art. 11 delle preleggi che ne esclude la retroattività. E ciò a piena conferma di quanto stabilito in numerose altre decisioni dello stesso Supremo Collegio, su tutte le sentenze a Sezioni Unite n. 20/1999 e n. 24561/2006. L’atto non può essere invalidato da una legge successiva. Pure sulla base di altri precedenti arresti, la Suprema Corte non ha dubbi nel ritenere che, in via generale, l’atto vada considerato nella sua autonomia all’interno della fase procedimentale, motivo per cui una legge successiva non può inibire la validità di una sospensione dell’ordine di esecuzione e di una istanza al tribunale di sorveglianza rispettivamente emesso e presentata prima che entri in vigore la stessa legge, similmente a quanto era avvenuto in tema di reati sessuali con la sentenza della stessa sezione della Corte, la n. 24831/2010. Individuare la natura dell’atto” per una corretta applicazione del principio tempus regit actum. I Giudici di legittimità, in un articolato passaggio della sentenza, si sono preoccupati di mettere al riparo la loro decisione da obiezioni e presunte incongruenze. Infatti, a detta degli stessi, ci si potrebbe porre il problema di una possibile contraddizione tra i due atti validamente effettuati sotto la precedente normativa sospensione dell’ordine di esecuzione e istanza, da libero, del condannato al Tribunale di sorveglianza e la decisione sull’istanza da parte del Tribunale di sorveglianza che interverrebbe sulla base della nuova disciplina che impedisce – salvo maglie strettissime - di accedere ai benefici penitenziari. L’attenzione, quindi, si è spostata sulla natura dell’atto che di volta in volta viene considerato. In particolare, anche attraverso un interessante parallelismo con il procedimento di formazione della prova nel dibattimento, gli ermellini hanno definito la sequenza ordine di esecuzione e contestuale sospensione – istanza al Tribunale di sorveglianza – decisione del Tribunale sull’istanza come una fattispecie complessa”. In questa sequenza la sospensione dell’ordine di esecuzione si pone come un atto sì strutturalmente autonomo, ma pur sempre strumentale e funzionale alla decisione finale del Tribunale di sorveglianza, nel quale la strumentalità consisterebbe nel mantenimento dello stato di libertà dell’individuo che abbia fatto nei termini richiesta di accesso ad una misura alternativa. Un atto ancora pendente”. Stando così le cose, l’atto complesso costituito dalla sequenza sopra citata sarebbe un atto ancora pendente al momento dell’entrata in vigore della nuova legge e, pertanto, ammettere che la nuova legge incida sull’atto finale della sequenza decisione del Tribunale di sorveglianza comporterebbe una indiretta incidenza retroattiva anche sugli atti strumentali emessi in precedenza privandoli a posteriori, afferma la Corte, di fondamento giustificativo costituito dalla prospettiva di una decisione favorevole comportando una rivalutazione dell’atto già emesso che diverrebbe inutiliter datum . Nulla di nuovo sotto il sole, in attesa di nuovi sviluppi. Chi si aspettava una presa di posizione in favore della natura sostanziale delle norme sull’esecuzione penale – con conseguente applicazione alle stesse del divieto di irretroattività per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore della nuova legge – rimane deluso. La sentenza ha però il pregio di valutare attentamente la questione utilizzando la categoria dell’ atto complesso” per evitare effetti aberranti nel momento della decisione del Tribunale di sorveglianza nel caso concreto. Certamente l’entrata in vigore della l. n. 3/2019 ha riportato in auge la discussione circa la natura realmente processuale delle norme citate, e non sono mancate decisioni come quella del GIP di Como ordinanza dell’8 marzo 2019 che ha preferito tale impostazione più garantista parlando di effetti sostanziali prodotti dalla norma a quella consolidata della giurisprudenza predominante. L’unica flebile apertura in sede di legittimità sembra quella prospettata dalla sentenza della Cassazione n. 12541 del 13 marzo 2019 della Sesta sezione che, pur dovendo dichiarare non rilevante la questione di legittimità costituzionale sottopostale con riferimento all’art. 6 l. n. 3/2019, l’ha nondimeno dichiarata non manifestamente infondata, preso atto della giurisprudenza della Corte EDU in merito alla concezione antiformalista e sostanzialista dell’illecito penale si veda caso Del Rio Prada contro Spagna . Pur propendendo per la natura processuale delle norme, è sicuramente da apprezzare il maggior sforzo compiuto dalla Corte d’Appello di Catania, seconda II, che ha individuato l’inizio del procedimento di esecuzione non già nell’ordine di esecuzione emesso nel vigore della nuova norma quanto nel momento del passaggio in giudicato della sentenza che, di conseguenza, è divenuta eseguibile” prima della novella. In questo caso il giudice dell’esecuzione ha ancorato ad un momento certo l’inizio del procedimento esecutivo, non lasciando spazio ad arbitri. Anche in questa occasione, però, la Procura Generale della Repubblica ha presentato ricorso per Cassazione di cui si attende la trattazione. Si ricordano inoltre le questioni di legittimità costituzionale già sollevate dal GIP di Napoli, dalla Corte d’Appello di Lecce e dal Tribunale di sorveglianza di Venezia con riferimento all’assenza di un regime intertemporale che, di fatto, ha consentito alle nuove norme ritenute comunque di natura processuale di essere applicate a fatti commessi anteriormente, con un cambio in itinere delle regole del gioco” da parte del legislatore. Non resta che attendere i prossimi sviluppi.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 3 maggio – 6 giugno 2019, n. 25212 Presidente Sandrini – Relatore Santalucia Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha annullato l’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso nei confronti di P.M. , condannata alla pena di anni due e mesi tre di reclusione per il delitto di cui all’art. 322 c.p., previa revoca dell’ordine e della contestuale sospensione precedentemente disposta alla luce della sopravvenienza normativa L. n. 3 del 2019 che ha inserito nel catalogo dei reati di cui all’art. 4-bis ord. pen. i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. 1.1. Il Tribunale ha premesso che le disposizioni concernenti l’esecuzione delle pene detentive e le misure alternative alla detenzione non hanno carattere di norme sostanziali e non soggiacciono perciò alle regole in materia di successione di leggi nel tempo di cui all’art. 2 c.p Ha quindi ricordato che la Corte di cassazione ha più volte in paSsato dichiarato la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità delle norme modificatrici della disposizione di cui all’art. 4-bis ord. pen. e della previsione di motivi ostativi alla concessione di misure alternative alla detenzione connessi alla tipologia di reato, evidenziando che la presunzione di pericolosità legata oggettivamente al titolo di reato non fa altro che far prevalere la regola dell’esecuzione di una condanna definitiva sull’eccezione della sospensione dell’esecuzione. 1.2. Ha però affermato che, proprio in ragione della natura di norme penali non sostanziali, occorre fare applicazione del principio del tempus regit actum, in forza del quale il Procuratore della Repubblica non avrebbe potuto disporre la revoca del provvedimento di esecuzione della pena con conseguente sospensione, che era stato emesso prima della novella normativa del gennaio 2019 e nel pieno rispetto della normativa all’epoca vigente. In particolare, il 27 agosto 2018 erano stati emessi l’ordine di esecuzione e il contestuale decreto di sospensione, notificati all’interessata l’8 settembre 2018, e il 5 ottobre successivo la condannata aveva presentato istanza di ammissione alle misure alternative, trasmessa al Tribunale di sorveglianza il 6 novembre seguente. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli che ha dedotto vizio di violazione di legge. La revoca della sospensione dell’ordine di esecuzione è stata determinata dalle previsioni contenute nella L. n. 3 del 2019 che, senza dettare una disciplina transitoria, hanno incluso nell’elenco dei delitti di cui all’art. 4-bis Ord. pen. anche i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. La sopraggiunta ostatività alla concessione dei benefici penitenziari ha imposto la cessazione della sospensione dell’ordine di esecuzione, non sussistendo più i presupposti di legge. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Successivamente il difensore di P.M. ha depositato memoria con cui ha sollecitato il rigetto del ricorso e, per il caso in cui si ritenga corretta l’interpretazione delle disposizioni normative su cui si fonda il ricorso, la proposizione della questione di costituzionalità per contrasto con gli artt. 3 e 25 Cost. e art. 27 Cost., comma 3, del novellato art. 4-bis ord. pen. e della sua ritenuta retroazione in riferimento ai fatti commessi prima della L. n. 3 del 2019. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. La disposizione normativa che prescrive la sospensione dell’ordine di esecuzione come atto contestuale alla sua emissione ha natura processuale. Ciò è stato più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, in riferimento alla parte in cui si fa divieto di sospensione dell’ordine, in occasione delle varie novelle normative che hanno modificato il catalogo di reati per le cui condanne, anche se a pene detentive brevi, è stata preclusa la sospensione dell’esecuzione. In tal senso si sono espresse Sez. 1, n. 37083 del 29/09/2010, Cipriano, Rv. 248580 per i condannati per reati di furto pluriaggravato in conseguenza della novella introdotta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 2, conv. dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, disponendo così l’applicabilità anche ai fatti pregressi ancora prima, Sez. 1, n. 42403 del 16/11/2006, P.M. in proc. Marziano, Rv. 235583, che si è pronunciata all’indomani dell’entrata in vigore della L. n. 251 del 2005 che stabilì il divieto di sospensione dell’esecuzione per i recidivi reiterati, affermando l’immediata applicabilità anche alle sentenze pregresse in forza del principio tempus regit actum Sez. 1, n. 33062 del 19/09/2006, P.M. in proc. Carderopoli, Rv. 234384 che, del pari alla sentenza appena prima richiamata, ha affermato, in ragione della natura processuale, l’immediata applicabilità della norma sul divieto di sospensione dell’ordine per i recidivi, alla luce del nuovo disposto dell’art. 656 c.p.p., comma 9, lett. c , a tutti i rapporti esecutivi .non .ancora esauriti . Tale ultima pronuncia ha ricordato, prestandovi adesione, le pronunce delle Sezioni unite che affermarono la natura di norme penali processuali, e non sostanziali, delle disposizioni in materia di sospensione dell’esecuzione di pene detentive al pari di quelle concernenti le misure alternative alla detenzione -, siccome non riguardanti l’accertamento del reato e l’irrogazione della pena Sez. U, Sentenza n. 20 del 13/07/1998 c.c., PM in proc. Griffa, Rv. 211467, secondo cui nei procedimenti di sorveglianza in corso al momento dell’entrata in vigore della L. 27 maggio 1998, n. 165 le nuove disposizioni si applicano ai rapporti non ancora esauriti, sicché è consentita la sospensione dell’esecuzione della pena anche in favore del condannato che, al momento del passaggio in giudicato delta sentenza, si trovi ristretto agli arresti domiciliari ed abbia richiesto l’affidamento in prova al servizio sociale, sempre che non sussista una delle condizioni ostative di cui all’art. 656 c.p.p., comma 9, come Modificati dalla legge predetta, ovvero non sia nel frattempo intervenuta la decisione del tribunale di sorveglianza che abbia negato la concessione del beneficio e Sez. U, n. 24561 del 30/05/2006, P.M. in proc. A, Rv. 233976, per la quale le disposizioni concernenti l’esecuzione delle pene detentive e le misure alternative alla detenzione, non riguardando l’accertamento del reato e l’irrogazione della pena, ma soltanto le modalità esecutive della stessa, non hanno carattere di norme penali sostanziali e pertanto in assenza di una specifica disciplina transitoria , soggiacciono al principio tempus regit actum, e non alle regole dettate in materia di successione di norme penali nel tempo dall’art. 2 c.p., e dall’art. 25 Cost. . Anche in tale ultimo caso, oggetto della decisione fu l’ambito applicativo del divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione in un caso di condanna per il delitto di violenza sessuale alla luce della sopravvenienza normativa L. 6 febbraio 2006, n. 38, art. 15 che aveva incluso tale delitto tra quelli previsti dall’art. 4-bis ord. pen 3. Quanto appena ricordato circa la norma sul divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione vale, ovviamente, per la speculare che detta sospensione impone. Pur essa ha natura processuale, con la conseguenza che il fenomeno di successione temporale della sua portata prescrittiva, in assenza di una disciplina transitoria, è regolato dall’art. 11 preleggi, secondo cui la legge non dispone che per l’avvenire essa non ha effetto retroattivo . La risoluzione della questione posta con il ricorso non richiede invece, è appena il caso di precisare, una rinnovata riflessione sulla natura della disposizione normativa di cui all’art. 4-bis ord. pen., comma 1, sì come modificata dalla L. n. 3 del 2019, per la parte in cui ha esteso il divieto dei benefici penitenziari, salva la collaborazione con la giustizia, ai condannati per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. E ciò, nonostante tale disposizione sia oggetto di richiamo da parte dell’art. 656 c.p.p., comma 9, lett. a , e quindi della disposizione che pone il divieto di sospensione dell’ordine e di cui il pubblico ministero ricorrente invoca l’immediata applicazione. 4. Il principio generale di non retroazione della legge, appena sopra richiamato, trova applicazione nel sistema processuale con la formula del tempus regit actum, che altro non significa se non che l’atto processuale è regolato, quanto alla sua validità, dalla legge in vigore al tempo in cui esso è compiuto, con la conseguenza che leggi successive non possono, di regola, invalidarlo. Come precisato dalle Sezioni. unite, la prima questione implicata dall’applicazione del principio è costituita dalla esatta individuazione dell’actus, con l’avvertenza che con esso non può intendersi l’intero processo , nella sua concatenazione di atti e di fasi funzionalmente diretti alla produzione dell’atto finale, ossia la sentenza o il provvedimento comunque conclusivo, perché se così fosse si avrebbe il risultato di inibire l’operatività immediata del novum normativo in palese contrasto con il portato dell’art. 11 preleggi. Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, P.C. in proc. Lista, Rv. 236537 -. L’atto va piuttosto isolato in rapporto, per usare le medesime espressioni dell’autorevole arresto giurisprudenziale appena citato, allo stesso grado di atomizzazione che presentano le concrete e specifiche vicende disciplinate dalla norma processuale coinvolta nella successione . 4.1. Occorre considerare l’atto nella sua posizione di autonomia rispetto a quelli che compongono il medesimo procedimento e, secondo questa ricostruzione, la sospensione dell’ordine di esecuzione è certo un atto autonomo, rispetto al quale il fenomeno successorio va regolato in forza del principio della legge in vigore al momento del suo compimento. In questo senso si è già pronunciata questa Corte, statuendo che in virtù del principio tempus regit actum, secondo cui la validità degli atti è regolata dalla legge in vigore al tempo della loro formazione, il provvedimento di sospensione dell’esecuzione della pena legittimamente emesso ai sensi dell’art. 656 c.p.p. non può essere revocato per effetto del sopravvenire della L. 6 febbraio 2006, n. 38, che ha incluso i delitti di cui agli artt. 609-bis, 609-ter e 609-quater nel catalogo dei reati di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, per i quali la sospensione non può più essere disposta Sez. 1, n. 24831 del 15/06/2010, Castaldi, Rv. 248046 -. Si è allora affermato che l’atto di sospensione, emesso validamente sotto l’imperio della legge vigente al momento della sua adozione, non può essere revocato in base alla legge successiva, e si è aggiunto che di quell’atto la nuova legge può regolare soltanto gli effetti non esauriti, per poi immediatamente precisare. che non è annoverabile tra gli effetti non esauriti la ritualità formale dell’istanza avanzata dal condannato ai sensi dell’art. 656 c.p.p., comma 5, che era da proporsi a pena di decadenza nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordine di esecuzione sospeso . Si è quindi concluso che l’istanza di concessione delle misure alternative non può dirsi inammissibile, perché proposta da soggetto libero, sul presupposto della illegittimità sopravvenuta dell’ordine di sospensione, e ciò sia in ragione del fatto che il provvedimento di sospensione non può dirsi invalido sulla base della legge successiva, sia perché al momento dell’istanza il richiedente, libero, era legittimato alla sua proposizione. 5. Nella ricostruzione interpretativa offerta dalla decisione appena prima richiamata, la nuova legge non può invalidare nè il provvedimento di sospensione nè l’istanza del condannato che sano stati entrambi compiuti sotto il vigore della precedente. 6. L’assunto, che nella sua scarna essenzialità appare non discutibile, merita di essere approfondito alla luce di una considerazione che potrebbe revocarne in forte dubbio la fondatezza. Se, infatti, si pone mente al dato che la decisione sull’istanza di concessione delle misure alternative è governata dalla nuova legge, che fa divieto di alcun beneficio per i condannati per delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, la conclusione di tener ferma sia la sospensione sia l’istanza, dall’esito decisorio pressoché scontato, potrebbe non apparire ragionevole. Si potrebbe ritenere che sia soluzione eccentrica e incoerente, in netta contraddizione con un profilo non secondario della vicenda in cui essa si inscrive, perché lascia senza risposta ragionevole l’interrogativo su quale possa essere il senso di sospendere un ordine di esecuzione quando la concessione di una misura alternativa, evenienza che si vuoi favorire, è decisamente preclusa dalla legge. Nè potrebbe bastare, per darle coerenza, l’osservazione che residua l’eventualità di una piena collaborazione con la giustizia già prestata in fase di cognizione, e quindi della esistenza, sin da prima dell’inizio dell’esecuzione, del fattore capace di porre nel nulla la preclusione ai benefici penitenziari. Il rilievo, se avesse l’efficacia auspicata, dovrebbe regolare il rapporto tra condanne a pene detentive brevi e preclusione ai benefici per titolo di reato ben al di là del fenomeno successorio tra leggi dovrebbe valere a regime, come regola dell’indicato rapporto, e invece così non è. Nel caso di condanne a pene detentive brevi per reati inseriti nel catalogo di cui all’art. 4-bis ord. pen. l’indagine sulle condizioni per concedere comunque il beneficio segue naturalmente all’omessa sospensione dell’ordine di esecuzione, rispondendo alla complessiva logica del sistema che il condannato possa fare richiesta soltanto da detenuto. 7. Queste, perplessità possono essere superate movendo da una considerazione sul tipo di atto a cui ricondurre il provvedimento di sospensione dell’ordine di esecuzione, al fine di fare corretta applicazione del criterio del tempus regit actum, secondò quanto già evidenziato, con riflessioni d’ordine generale, da alcune decisioni delle Sezioni unite. L’utile avvertenza che si ricava da un primo arresto è che non va fatto l’errore di accogliere una nozione indifferenziata di atto processuale , dovendo invece distinguersi l’atto che si esaurisce senza residui nel suo puntuale compimento . da quello, invece, che non ha una mera funzione autoreferenziale nè si consuma con effetti istantanei, atteso il suo carattere strumentale e preparatorio . Sez. U, n. 4265 del 25/02/1998, Gerina, Rv. 210199 -. Qualche anno dopo, le Sezioni unite hanno ribadito il rifiuto di una nozione indifferenziata di atto processuale , richiamando l’attenzione sulle dimensioni temporali del medesimo, per modulare correttamente il perimetro intertemporale e stabilire se sia applicabile il vecchio o il nuovo regime . Da qui la necessità di distinzione tra atti da quello con effetti istantanei, capace di esaurirsi, senza strascichi, nel suo compimento a quello che, pur a esecuzione istantanea, implica una fase di preparazione più o meno lunga ed è in stretta connessione ad altro che ne è fondamento a quello che ha carattere strumentale e preparatorio in riferimento ad una successiva attività procedimentale con cui è destinata ad integrarsi e completarsi, dando luogo ad una fattispecie processuale complessa Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, P.C. in proc. Lista, Rv. 236537 -. 8. La sospensione dell’ordine di esecuzione, secondo questa schematizzazione, è da ricondursi nella categoria degli atti a spiccato carattere strumentale. Esso ha si una sua autonomia di struttura ma è strettamente funzionale alla decisione della magistratura di sorveglianza sulla richiesta di misure alternative, in modo che il condannato a pene detentive brevi possa evitare di fare ingresso in carcere quando sia meritevole di una forma di esecuzione extramuraria della condanna. La ratio sottesa a questa ò disciplina è nota il Legislatore guarda con sfavore all’esecuzione carceraria di pene brevi, ritenendo che in siffatti casi il carcere non sia nelle condizioni di esplicare al meglio le sue capacità trattamentali-rieducative, arrestandosi ad una funzione meramente afflittiva, a volte anche con conseguenze agevolatrici della recidiva. Si può così affermare che la sospensione dell’ordine di esecuzione è atto che si inserisce in una più ampia fattispecie, di natura complessa, costituita anche dalla decisione sulla eventuale richiesta di misure alternative alla detenzione entro il termine assegnato dalla legge, e scandito in trenta giorni per la proposizione dell’istanza e quarantacinque giorni per la decisione della magistratura di sorveglianza. 9. Con il raccordo della regola del tempus regit actum alla natura complessa dell’atto si evitano le irragionevolezze prima indicate come diretta conseguenza della divaricazione tra legittimità della sospensione disposta sotto la vigenza della legge precedente e impossibilità comunque di concessione delle misure alternative in applicazione della legge successiva. Sono però in astratto possibili, almeno ad una prima considerazione, due soluzioni opposte. O si ritiene che il divieto di retroazione sull’atto di sospensione, compiuto in precedenza, implichi che anche il successivo, ossia la decisione del Tribunale di sorveglianza, sia regolato dalla disciplina precedente, per non porre nel nulla il significato e gli effetti dell’atto compiuto o, di contro, si conclude che la nuova legge, regolando, in base al principio del tempus, l’atto decisorio finale, non può che regolare anche il precedente, e non per un anomalo effetto retroattivo ma per il nesso di strumentalità che lega queste all’atto finale con cui si perfeziona l’atto complesso. 10. Quest’ultimo epilogo sembra collocarsi nella linea tracciata da una delle due decisioni delle Sezioni unite prima citate, che ha stabilito, in tema di procedimento probatorio, il principio di diritto secondo cui qualora nel corso del processo si verifichino innovazioni legislative in materia di utilizzabilità o inutilizzabilità della prova, il principio tempus regit actum deve essere riferito al momento della decisione e non a quello dell’acquisizione della prova, atteso che il divieto di uso, colpendo proprio l’idoneità di questa a produrre risultati conoscitivi valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento, interviene allorché il procedimento probatorio non ha trovato ancora esaurimento, di modo che il divieto inibisce che i dati probatori, pur se acquisiti con l’osservanza delle forme previste dalle norme previgenti, possano avere un qualsiasi peso nel giudizio -Sez. U, n. 4265 del 25/02/1998, Gerina, Rv. 210199 -. Le Sezioni unite, in quella occasione, valorizzarono il nesso funzionale che lega, all’interno del procedimento probatorio, i momenti dell’ammissione, dell’acquisizione e quindi della valutazione della prova, ò e condivisero l’affermazione dottrinale che qualifica la prova come fattispecie complessa a formazione successiva ponendone in risalto l’essenza finalistica, che si traduce in un inscindibile collegamento tra la prova stessa e il giudizio . Da qui la conclusione che, sino a quando il giudizio non è definitivo per l’intervento della sentenza irrevocabile e sono ancora possibili ulteriori interventi decisori di un giudice chiamato a valutare gli esiti gnoseologici della prova, il procedimento probatorio deve considerarsi ancora in atto e non può reputarsi esaurito . 10.1. La trasposizione di questa logica ricostruttiva all’atto complesso che ora viene in rilievo non è però operazione corretta. In quella stessa decisione si precisò che i nessi funzionali tra i diversi momenti dell’unico procedimento probatorio non giustificano, da soli, l’affermazione che la dimensione temporale dell’atto di riferimento per il novum normativo è la definizione del giudizio a cui la prova è servente altre dovrebbero essere le conclusioni, si aggiunse, se gli interventi di novella si limitassero al piano della innovazione delle modalità di ammissione e di assunzione di determinati mezzi di prova e alla previsione di nuove ipotesi di nullità . In tali ipotesi le condizioni di validità dell’atto resterebbero ancorate alla legge vigente al momento dell’ammissione e dell’acquisizione della prova. Il dato di diversità fu allora costituito dal raccordo con la sanzione della inutilizzabilità introdotta dalla novella normativa, che si sostanzia soprattutto in un divieto di uso della prova e ha pertanto come naturale destinatario il giudice e non può che riferirsi, sotto l’aspetto funzionale, al momento della deliberazione di un provvedimento . 11. Questa compenetrazione tra atti non qualifica la fattispecie complessa costituita dalla sospensione dell’ordine di esecuzione e dalla decisione della magistratura di sorveglianza sulla domanda di concessione di misure alternative. In essa, il vincolo di strumentalità si qualifica soltanto con la definizione del contesto in cui la decisione deve collocarsi una situazione di libertà in modo da assicurare, ove la misura alternativa sia concessa, un continuum non interrotto da pause detentive che sarebbero, a quel punto, distoniche. Mentre nel caso della novella sull’art. 513 c.p.p. il riferimento esclusivo era rappresentato, per mezzo del ricorso alla sanzione dell’inutilizzabilità, alla decisione del giudice, senza alcuna distinzione di stati o gradi, la riforma attuale, con la modifica per aggiunta del catalogo di reati di cui all’art. 4-bis ord. pen., ha riguardo sia alla decisione della magistratura di sorveglianza in punto di benefici penitenziari che a quella del pubblico ministero quale organo dell’esecuzione in punto di sospensione dell’ordine di carcerazione. La novella normativa dell’art. 4-bis ord. pen. si trova quindi a interferire per quel che ora rileva, su un atto pendente al momento della sua entrata in vigore, perthè era stato già compiuto quello iniziale, con la sospensione dell’ordine di esecuzione, ed era già intervenuto l’atto di parte con cui si era costituito l’obbligo per il Tribunale di sorveglianza di pronunciarsi in ordine alla concessione di una delle misure alternative richieste. Se si ammettesse l’incidenza della legge sopravvenuta sull’atto finale della fattispecie complessa, affermando che le regole sulla concediblità delle misure alternative precedentemente richieste sono costituite dalle nuove disposizioni, si consentirebbe a queste ultime di incidere, in senso retroattivo, sull’atto di sospensione e sulla domanda di concessione delle misure extramurarie in precedenza compiuti, nella misura in cui li si priverebbe a posteriori del fondamento giustificativo costituito dalla prospettiva di una decisione favorevole. In tal modo si avrebbe una rivalutazione dell’atto di sospensione già emesso, ché diverrebbe inutiliter datum. 12. Deve allora ritenersi che, nei casi in cui siano stati emessi l’ordine di carcerazione e il provvedimento di contestuale sospese sia stata avanzata dal condannato richiesta di concessione di misure alternativa detenzione, l’atto complesso costituito dalla sospensione dell’ordine, dalla proposizione dell’istanza e dalla decisione del Tribunale di sorveglianza è stato già compiuto, al momento dell’entrata in vigore della L. n. 3 del 2019, in alcuni dei suoi tasselli essenziali, sicché la sopravvenienza normativa che aumenta il novero di delitti di cui al catalogo contenuto nell’art. 4-bis ord. pen., richiamato dall’art. 656 c.p.p., comma 9, ai fini del divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione, non può comportare la revoca della sospensione già disposta e il mutamento delle regole per la eventuale concessione delle misure alternative richieste. 13. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso.